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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/12/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3078/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025, promossa da (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, viale Europa n. 83M is. 47B, presso lo studio dell'avv. Sergio Arcidiacono, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, attrice contro (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita n. 43, presso lo studio dell'avv. Anna Barbera e dell'avv. Maria Interdonato, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: altri contratti tipici In fatto ed in diritto ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_2 [...] domandando la risoluzione dell'accordo commerciale datato CP_1
13.10.2017 in conseguenza del grave inadempimento della convenuta, oltre al risarcimento dei danni derivati dalla disattivazione forzosa dell'impianto installato e dall'interruzione del rapporto contrattuale in vigore tra le parti prima della sua naturale scadenza. A fondamento dell'azione svolta, in particolare, l'attrice ha dedotto di aver provveduto all'installazione di un impianto maxi schermo nei locali della convenuta in Messina, SS 114 - località Contesse, condividendo con quest'ultima gli spazi di comunicazione pubblicitaria del palinsesto che sarebbe stato equamente suddiviso tra le parti: metà della programmazione quotidiana riservata a promuovere l'attività della stessa , mentre CP_1
l'altra metà agli spazi venduti dalla ai vari inserzionisti interessati Parte_1 all'attività pubblicitaria nei locali anzidetti, dietro pagamento di un canone mensile;
tale accordo aveva durata di mesi 36, dal 01.01.2018 al 31.12.2020; in data 19.09.2018 il ha trasmesso a al Corpo Controparte_3 Parte_1 di Polizia Municipale - Sezione Tributi Locali e, per conoscenza, anche alla società una diffida a rimuovere, entro 10 giorni dalla ricezione CP_1 della comunicazione, l'impianto pubblicitario anzidetto in quanto installato in violazione della disciplina di cui all'art. 23 comma 4 C.d.S. e dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigente nel territorio comunale di Messina;
in conseguenza della detta diffida, la convenuta ha, dapprima, proceduto alla forzosa disattivazione dell'impianto mediante disattivazione dell'energia elettrica e, successivamente, nonostante le rassicurazioni ricevute circa la regolarità dell'impianto e l'intrapresa azione giudiziale volta all'accertamento della legittimità del proprio operato, ha preteso l'immediata rimozione dell'impianto, con conseguente interruzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e dei correlati contratti di inserzione pubblicitaria che la società aveva stipulato con i vari inserzionisti che avevano scelto Parte_1
l'impianto “Via Lattea di Contesse” come sede dell'attività pubblicitaria resa nel loro interesse;
con sentenza n. 2106/2018 del 16.11.2018, non impugnata e, quindi, avente valore di giudicato, il Giudice di Pace di Messina ha annullato la diffida n. 243172 del ciononostante, il Controparte_3 rapporto contrattuale è risultato definitivamente interrotto con conseguente estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta derivata da un impedimento assoluto avente carattere oggettivo e definitivo. La ha Parte_1 allegato, altresì, che per fatto e colpa della convenuta, non ha potuto dare esecuzione ai contratti conclusi con gli inserzionisti ed ha subito un danno quantificabile nell'importo che la stessa avrebbe ottenuto a titolo di canoni mensili pattuiti fino al 2020 (data della naturale scadenza del contratto con la convenuta) e non percepiti, pari ad € 155.975,00 oltre accessori, nonché ulteriori e irreparabili danni derivati dalla perdita e sviamento di clientela, lesione dell'immagine e della propria professionalità, tutti imputabili alla responsabilità della convenuta. Per tali ragioni, ha chiesto accertarsi il grave inadempimento della società convenuta, con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura quantificata dall'attrice o, in subordine, da determinarsi in via equitativa. La costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande avanzate nei propri confronti e, a tal fine, ha evidenziato: che la avviati i rapporti con le autorità comunali competenti per Parte_1
l'installazione dell'impianto suddetto, affermava la non necessarietà di alcuna
“autorizzazione amministrativa” ai fini della corretta installazione degli impianti, essendo a tal fine sufficiente presentare – il giorno prima del montaggio – unicamente una “dichiarazione di inizio pubblicità”, oltre a provvedere al pagamento della relativa imposta annua;
che, ciononostante, il
2 aveva inoltrato la diffida n. 243172 alle parti, dalla quale Controparte_3 risultava altresì che, già in data 12.3.2018, era stata richiesta a la Parte_1 presentazione della documentazione propedeutica al rilascio della autorizzazione e che, in data 27.7.2018, il Dipartimento Mobilità Urbana aveva espresso parere negativo alla collocazione dell'impianto in quanto «ubicato in corrispondenza dell'accesso di un impianto distribuzione carburanti che, essendo aperto al pubblico transito, è da considerarsi a tutti gli effetti intersezione stradale»; che, ritenuta la legittimità e l'esecutorietà dell'atto amministrativo, aveva richiesto che si desse attuazione all'ordine dell'Autorità Pubblica in attesa che la questione fosse definita nelle sedi competenti;
che, ottenuto il provvedimento giudiziale favorevole, la società attrice non aveva richiesto il ripristino della situazione antecedente con la reinstallazione del mezzo pubblicitario, bensì la risoluzione del contratto, avanzando le conseguenziali richieste risarcitorie;
che, in ogni caso, la sentenza del Giudice di Pace ha annullato l'atto contenente la diffida e l'intimazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, ma l'impianto pubblicitario di cui si tratta, pur a seguito della sentenza, non ha acquisito l'idoneità alla installazione, in quanto la valutazione circa l'idoneità dell'impianto ad essere collocato in prossimità di una strada pubblica è rimessa al Tribunale Amministrativo Regionale, trattandosi di un sindacato sull'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. La convenuta ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'udienza del 27 novembre 2025 ed assunta in decisione, Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'azione promossa dall'attrice è fondata nei limiti che seguono. Privilegiando il principio della ragione più liquida, che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso (ex multis Cass. SS.UU. 14.01.2014 n. 578), va rilevato che, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (comma 1), mentre «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (comma 2). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge
3 esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007). Nel caso di specie, la ha formulato una domanda di Parte_1 risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con la conseguenza che risulta opportuno indagare preliminarmente l'importanza di tale inadempimento, tenendo in considerazione «l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità» (Cfr. Cass. 22.10.2014, n. 22346). Al fine di accertare il fondamento del diritto alla risoluzione del contratto, infatti, la responsabilità della convenuta non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, ma deve comunque essere valutata alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività commissionata. Dalle allegazioni documentali prodotte in giudizio risulta dimostrato – e comunque non contestato – che, nel 2017, fra le parti sono intervenuti accordi volti a consentire a l'installazione gratuita di un impianto Parte_1 maxi schermo a led nei locali della convenuta a Contesse SS. 114 e che, su tale impianto, le stesse hanno condiviso lo spazio pubblicitario per promuovere la propria ( e l'altrui ) attività CP_1 Parte_1 commerciale. È incontestato, altresì, come la ricezione della diffida da parte del Comune di Messina abbia frapposto ostacoli alla prosecuzione del rapporto, determinando la dismissione dell'impianto e la sua mancata reinstallazione. Sul punto, però, mentre l'attrice assume l'illegittimità del comportamento della controparte, la quale, secondo la propria prospettazione, avrebbe ingiustamente disattivato e chiesto la rimozione dell'impianto nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione della diffida innanzi al giudice di pace, la società convenuta ritiene, invece, di aver proceduto in conformità all'ordine impartito dall'autorità comunale, tenuto conto della solidarietà della sanzione pecuniaria eventualmente irrogabile e della circostanza che, il richiamo all'art. 23 comma 4 del C.d.S. rinvia al divieto di collocare insegne, cartelli e/o manifesti che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità e
4 l'efficacia o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, circostanza questa rimasta inalterata anche a seguito dell'intervenuta pronuncia di annullamento. Per tali ragioni, la convenuta ha allegato avere sospeso la trasmissione delle comunicazioni pubblicitarie, dando vita alle contestazioni oggetto del presente giudizio e alla richiesta di risoluzione per inadempimento, con risarcimento dei danni derivati dall'impossibilità di prosecuzione dei rapporti contrattuali anche con i clienti della Parte_1
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso possa essere considerato
“grave” avuto riguardo all'interesse della controparte (art. 1455 c.c.). In altri termini, in tema di risoluzione per inadempimento, per valutarne la gravità, occorre tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità. Alla luce di tutto quanto emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, invero, risulta che l'inadempimento imputabile alla convenuta possieda quei requisiti di gravità richiesti all'art. 1455 c.c., in quanto l'interruzione dell'attività pubblicitaria ha certamente alterato il sinallagma in modo significativo. Non può condividersi poi quanto sostenuto dalla convenuta al fine di ritenere giustificato il proprio inadempimento tenuto conto che la l'ha prontamente informata in ordine al giudizio pendente avverso Parte_1 il provvedimento comunale impegnandosi a sollevare, manlevare e garantire da ogni e qualsiasi sanzione. Controparte_1
Per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto deve essere accolta. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente addebitabili alla convenuta da ritenersi infondata essendo rimasta indimostrata ed invero neanche sufficientemente allegata l'esistenza del danno, sia della sua entità, sia del necessario nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e la dismissione degli impianti. In particolare, l'attrice ha prodotto in atti una pluralità di contratti di fornitura pubblicitaria, riferiti all'impianto di Contesse – ed alcuni unitamente ad altri impianti. Con riferimento a tutti i rapporti l'attrice ha affermato che questi
5 sarebbero stati disdettati in conseguenza dello smontaggio dell'impianto di Contesse, senza tuttavia fornire alcun supporto documentale idoneo a comprovare tale assunto. L'unico atto di recesso prodotto in giudizio – riferito al rapporto con la
– risulta, invero, generico, non contenendo alcun riferimento CP_4 alla mancata fruizione del servizio né, tantomeno, al disservizio asseritamente derivante dallo smontaggio dell'impianto di Contesse. Ne consegue che tale documento non consente in alcun modo di ricostruire il nesso causale tra l'evento dedotto in giudizio e l'asserita cessazione del rapporto contrattuale. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori contratti indicati negli atti difensivi di parte attrice, la stessa si è limitata a produrre i contratti e le fatture attestanti l'importo del canone mensile, senza dimostrare né l'effettiva interruzione dei rapporti, né che tale interruzione sia stata determinata dalla dismissione dell'impianto oggetto del presente giudizio. Difetta, pertanto, la prova sia dell'an debeatur sia del collegamento eziologico tra l'asserito danno e la condotta imputata alla convenuta. L'attrice non ha infatti allegato, per ciascun rapporto contrattuale, la data di eventuale recesso, elemento imprescindibile ai fini della quantificazione del danno, anche in ragione della presenza, nei contratti prodotti, di clausole che consentivano la riprogrammazione della pubblicità su altri impianti, circostanza idonea, quantomeno in astratto, ad escludere o ridurre sensibilmente l'incidenza economica dell'evento dedotto. Tali lacune probatorie non possono poi essere colmate mediante il ricorso alla prova testimoniale articolata dall'attrice, che risulta generica, in quanto non riferita ai singoli rapporti contrattuali e priva di indicazioni circa il momento del recesso. Si tratta, pertanto, di capitoli istruttori inidonei a dimostrare fatti che, per loro natura, avrebbero richiesto un puntuale riscontro documentale, atteso peraltro che contrattualmente le contestazioni sarebbero dovute avvenire per mail entro due giorni dal verificarsi del disservizio. Per tali ragioni, poiché all'esito del giudizio l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, le relative domande non possono essere accolte. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese tenuto conto della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 3078/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. Dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta;
2. Rigetta le altre domande;
6 3. Compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7
13.10.2017 in conseguenza del grave inadempimento della convenuta, oltre al risarcimento dei danni derivati dalla disattivazione forzosa dell'impianto installato e dall'interruzione del rapporto contrattuale in vigore tra le parti prima della sua naturale scadenza. A fondamento dell'azione svolta, in particolare, l'attrice ha dedotto di aver provveduto all'installazione di un impianto maxi schermo nei locali della convenuta in Messina, SS 114 - località Contesse, condividendo con quest'ultima gli spazi di comunicazione pubblicitaria del palinsesto che sarebbe stato equamente suddiviso tra le parti: metà della programmazione quotidiana riservata a promuovere l'attività della stessa , mentre CP_1
l'altra metà agli spazi venduti dalla ai vari inserzionisti interessati Parte_1 all'attività pubblicitaria nei locali anzidetti, dietro pagamento di un canone mensile;
tale accordo aveva durata di mesi 36, dal 01.01.2018 al 31.12.2020; in data 19.09.2018 il ha trasmesso a al Corpo Controparte_3 Parte_1 di Polizia Municipale - Sezione Tributi Locali e, per conoscenza, anche alla società una diffida a rimuovere, entro 10 giorni dalla ricezione CP_1 della comunicazione, l'impianto pubblicitario anzidetto in quanto installato in violazione della disciplina di cui all'art. 23 comma 4 C.d.S. e dell'art. 12 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigente nel territorio comunale di Messina;
in conseguenza della detta diffida, la convenuta ha, dapprima, proceduto alla forzosa disattivazione dell'impianto mediante disattivazione dell'energia elettrica e, successivamente, nonostante le rassicurazioni ricevute circa la regolarità dell'impianto e l'intrapresa azione giudiziale volta all'accertamento della legittimità del proprio operato, ha preteso l'immediata rimozione dell'impianto, con conseguente interruzione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e dei correlati contratti di inserzione pubblicitaria che la società aveva stipulato con i vari inserzionisti che avevano scelto Parte_1
l'impianto “Via Lattea di Contesse” come sede dell'attività pubblicitaria resa nel loro interesse;
con sentenza n. 2106/2018 del 16.11.2018, non impugnata e, quindi, avente valore di giudicato, il Giudice di Pace di Messina ha annullato la diffida n. 243172 del ciononostante, il Controparte_3 rapporto contrattuale è risultato definitivamente interrotto con conseguente estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta derivata da un impedimento assoluto avente carattere oggettivo e definitivo. La ha Parte_1 allegato, altresì, che per fatto e colpa della convenuta, non ha potuto dare esecuzione ai contratti conclusi con gli inserzionisti ed ha subito un danno quantificabile nell'importo che la stessa avrebbe ottenuto a titolo di canoni mensili pattuiti fino al 2020 (data della naturale scadenza del contratto con la convenuta) e non percepiti, pari ad € 155.975,00 oltre accessori, nonché ulteriori e irreparabili danni derivati dalla perdita e sviamento di clientela, lesione dell'immagine e della propria professionalità, tutti imputabili alla responsabilità della convenuta. Per tali ragioni, ha chiesto accertarsi il grave inadempimento della società convenuta, con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura quantificata dall'attrice o, in subordine, da determinarsi in via equitativa. La costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande avanzate nei propri confronti e, a tal fine, ha evidenziato: che la avviati i rapporti con le autorità comunali competenti per Parte_1
l'installazione dell'impianto suddetto, affermava la non necessarietà di alcuna
“autorizzazione amministrativa” ai fini della corretta installazione degli impianti, essendo a tal fine sufficiente presentare – il giorno prima del montaggio – unicamente una “dichiarazione di inizio pubblicità”, oltre a provvedere al pagamento della relativa imposta annua;
che, ciononostante, il
2 aveva inoltrato la diffida n. 243172 alle parti, dalla quale Controparte_3 risultava altresì che, già in data 12.3.2018, era stata richiesta a la Parte_1 presentazione della documentazione propedeutica al rilascio della autorizzazione e che, in data 27.7.2018, il Dipartimento Mobilità Urbana aveva espresso parere negativo alla collocazione dell'impianto in quanto «ubicato in corrispondenza dell'accesso di un impianto distribuzione carburanti che, essendo aperto al pubblico transito, è da considerarsi a tutti gli effetti intersezione stradale»; che, ritenuta la legittimità e l'esecutorietà dell'atto amministrativo, aveva richiesto che si desse attuazione all'ordine dell'Autorità Pubblica in attesa che la questione fosse definita nelle sedi competenti;
che, ottenuto il provvedimento giudiziale favorevole, la società attrice non aveva richiesto il ripristino della situazione antecedente con la reinstallazione del mezzo pubblicitario, bensì la risoluzione del contratto, avanzando le conseguenziali richieste risarcitorie;
che, in ogni caso, la sentenza del Giudice di Pace ha annullato l'atto contenente la diffida e l'intimazione di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, ma l'impianto pubblicitario di cui si tratta, pur a seguito della sentenza, non ha acquisito l'idoneità alla installazione, in quanto la valutazione circa l'idoneità dell'impianto ad essere collocato in prossimità di una strada pubblica è rimessa al Tribunale Amministrativo Regionale, trattandosi di un sindacato sull'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. La convenuta ha insistito, pertanto, per il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'udienza del 27 novembre 2025 ed assunta in decisione, Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, l'azione promossa dall'attrice è fondata nei limiti che seguono. Privilegiando il principio della ragione più liquida, che legittima la trattazione prioritaria delle questioni che possono definire prioritariamente il tema controverso (ex multis Cass. SS.UU. 14.01.2014 n. 578), va rilevato che, in tema di distribuzione dell'onere della prova, ai sensi all'art. 2697 c.c., «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento» (comma 1), mentre «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda» (comma 2). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., pertanto, la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed il giudice è tenuto previamente a verificare che tale onere probatorio sia stato adempiuto, in quanto l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge
3 esclusivamente dopo che l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08.06.2007). Nel caso di specie, la ha formulato una domanda di Parte_1 risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con la conseguenza che risulta opportuno indagare preliminarmente l'importanza di tale inadempimento, tenendo in considerazione «l'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità» (Cfr. Cass. 22.10.2014, n. 22346). Al fine di accertare il fondamento del diritto alla risoluzione del contratto, infatti, la responsabilità della convenuta non può essere desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, ma deve comunque essere valutata alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività commissionata. Dalle allegazioni documentali prodotte in giudizio risulta dimostrato – e comunque non contestato – che, nel 2017, fra le parti sono intervenuti accordi volti a consentire a l'installazione gratuita di un impianto Parte_1 maxi schermo a led nei locali della convenuta a Contesse SS. 114 e che, su tale impianto, le stesse hanno condiviso lo spazio pubblicitario per promuovere la propria ( e l'altrui ) attività CP_1 Parte_1 commerciale. È incontestato, altresì, come la ricezione della diffida da parte del Comune di Messina abbia frapposto ostacoli alla prosecuzione del rapporto, determinando la dismissione dell'impianto e la sua mancata reinstallazione. Sul punto, però, mentre l'attrice assume l'illegittimità del comportamento della controparte, la quale, secondo la propria prospettazione, avrebbe ingiustamente disattivato e chiesto la rimozione dell'impianto nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione della diffida innanzi al giudice di pace, la società convenuta ritiene, invece, di aver proceduto in conformità all'ordine impartito dall'autorità comunale, tenuto conto della solidarietà della sanzione pecuniaria eventualmente irrogabile e della circostanza che, il richiamo all'art. 23 comma 4 del C.d.S. rinvia al divieto di collocare insegne, cartelli e/o manifesti che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità e
4 l'efficacia o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, circostanza questa rimasta inalterata anche a seguito dell'intervenuta pronuncia di annullamento. Per tali ragioni, la convenuta ha allegato avere sospeso la trasmissione delle comunicazioni pubblicitarie, dando vita alle contestazioni oggetto del presente giudizio e alla richiesta di risoluzione per inadempimento, con risarcimento dei danni derivati dall'impossibilità di prosecuzione dei rapporti contrattuali anche con i clienti della Parte_1
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive il giudice, accertata l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso possa essere considerato
“grave” avuto riguardo all'interesse della controparte (art. 1455 c.c.). In altri termini, in tema di risoluzione per inadempimento, per valutarne la gravità, occorre tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità. Alla luce di tutto quanto emerso dalla documentazione prodotta dalle parti, invero, risulta che l'inadempimento imputabile alla convenuta possieda quei requisiti di gravità richiesti all'art. 1455 c.c., in quanto l'interruzione dell'attività pubblicitaria ha certamente alterato il sinallagma in modo significativo. Non può condividersi poi quanto sostenuto dalla convenuta al fine di ritenere giustificato il proprio inadempimento tenuto conto che la l'ha prontamente informata in ordine al giudizio pendente avverso Parte_1 il provvedimento comunale impegnandosi a sollevare, manlevare e garantire da ogni e qualsiasi sanzione. Controparte_1
Per tali ragioni, la domanda di risoluzione del contratto deve essere accolta. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente addebitabili alla convenuta da ritenersi infondata essendo rimasta indimostrata ed invero neanche sufficientemente allegata l'esistenza del danno, sia della sua entità, sia del necessario nesso di causalità tra il preteso pregiudizio e la dismissione degli impianti. In particolare, l'attrice ha prodotto in atti una pluralità di contratti di fornitura pubblicitaria, riferiti all'impianto di Contesse – ed alcuni unitamente ad altri impianti. Con riferimento a tutti i rapporti l'attrice ha affermato che questi
5 sarebbero stati disdettati in conseguenza dello smontaggio dell'impianto di Contesse, senza tuttavia fornire alcun supporto documentale idoneo a comprovare tale assunto. L'unico atto di recesso prodotto in giudizio – riferito al rapporto con la
– risulta, invero, generico, non contenendo alcun riferimento CP_4 alla mancata fruizione del servizio né, tantomeno, al disservizio asseritamente derivante dallo smontaggio dell'impianto di Contesse. Ne consegue che tale documento non consente in alcun modo di ricostruire il nesso causale tra l'evento dedotto in giudizio e l'asserita cessazione del rapporto contrattuale. Per quanto concerne, poi, gli ulteriori contratti indicati negli atti difensivi di parte attrice, la stessa si è limitata a produrre i contratti e le fatture attestanti l'importo del canone mensile, senza dimostrare né l'effettiva interruzione dei rapporti, né che tale interruzione sia stata determinata dalla dismissione dell'impianto oggetto del presente giudizio. Difetta, pertanto, la prova sia dell'an debeatur sia del collegamento eziologico tra l'asserito danno e la condotta imputata alla convenuta. L'attrice non ha infatti allegato, per ciascun rapporto contrattuale, la data di eventuale recesso, elemento imprescindibile ai fini della quantificazione del danno, anche in ragione della presenza, nei contratti prodotti, di clausole che consentivano la riprogrammazione della pubblicità su altri impianti, circostanza idonea, quantomeno in astratto, ad escludere o ridurre sensibilmente l'incidenza economica dell'evento dedotto. Tali lacune probatorie non possono poi essere colmate mediante il ricorso alla prova testimoniale articolata dall'attrice, che risulta generica, in quanto non riferita ai singoli rapporti contrattuali e priva di indicazioni circa il momento del recesso. Si tratta, pertanto, di capitoli istruttori inidonei a dimostrare fatti che, per loro natura, avrebbero richiesto un puntuale riscontro documentale, atteso peraltro che contrattualmente le contestazioni sarebbero dovute avvenire per mail entro due giorni dal verificarsi del disservizio. Per tali ragioni, poiché all'esito del giudizio l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, le relative domande non possono essere accolte. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese tenuto conto della soccombenza reciproca vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 3078/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. Dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta;
2. Rigetta le altre domande;
6 3. Compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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