CASS
Sentenza 18 dicembre 2020
Sentenza 18 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2020, n. 36462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36462 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SA UR AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2019 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo t a 4—'472,12 Penale Sent. Sez. 4 Num. 36462 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UR AR De SA ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 31 maggio 2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale salernitano in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lettera B e 2-sexies cod.strada, a lui contestato come commesso in Pontecagnano Faiano il 3 agosto 2014. 2. Nell'unico motivo di lagnanza, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: lamenta in particolare l'esponente che la Corte salernitana, nel disattendere la richiesta, ha censurato il fatto che essa era stata avanzata in sede di discussione finale, senza aicun'altra specificazione;
di contro il deducente evidenzia che, trattandosi di causa di non punibilità, essa può essere rilevata anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio;
e che nella specie a tanto poteva provvedersi in quanto l'imputato é incensurato, la sua condotta alla guida non era particolarmente pericolosa e il tasso alcolernico era di poco superiore al limite previsto. 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti, oltreché manifestamente infondato e generico. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non é consentito invocare la causa di non punibilità de qua solo in sede di discussione finale e senza argomentarne la concedibilità in relazione alla sussistenza delle relative condilioni nel caso concreto. Nella specie, invero, il deducente non aveva proposto un motivo d'appello volto a ottenere il riconoscimento della predetta causa di non punibilità, limitandosi a una generica perorazione nel corso della discussione finale, senza peraltro circostanziare il fondamento della sua richiesta. Orbene, é noto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo vds. Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782): previsione in base alla quale il motivo di ricorso é inammissibile se proposto - fra l'altro - «per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello», non bastando perciò che la questione venga posta in sede di discussione avanti la Corte di merito. 2 Inoltre, sul piano contenutistico, la mancata caratterizzazione del fatto storico nel ricorso, come già nelle conclusioni in sede d'appello, impedirebbe comunque qualsiasi valutazione sul punto da parte della Corte di legittimità, a ciò non bastando il mero dato formale dell'incensuratezza dell'imputato, né tanto meno il modico livello di superamento del valore soglia;
del resto la stessa Corte di merito aveva espressamente escluso la presenza di elementi idonei alla configurazione dell'istituto invocato, peraltro in una fattispecie nella quale - pur a fronte della concessione delle attenuanti generiche - era stata riconosciuta una circostanza aggravante (ex art. 186, comma 2-sexies C.d.S.) che é stata certamente valorizzata dalla Corte distrettuale per qualificare il fatto come non particolarmente tenue. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo t a 4—'472,12 Penale Sent. Sez. 4 Num. 36462 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. UR AR De SA ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 31 maggio 2019, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale salernitano in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lettera B e 2-sexies cod.strada, a lui contestato come commesso in Pontecagnano Faiano il 3 agosto 2014. 2. Nell'unico motivo di lagnanza, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: lamenta in particolare l'esponente che la Corte salernitana, nel disattendere la richiesta, ha censurato il fatto che essa era stata avanzata in sede di discussione finale, senza aicun'altra specificazione;
di contro il deducente evidenzia che, trattandosi di causa di non punibilità, essa può essere rilevata anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio;
e che nella specie a tanto poteva provvedersi in quanto l'imputato é incensurato, la sua condotta alla guida non era particolarmente pericolosa e il tasso alcolernico era di poco superiore al limite previsto. 3. Il ricorso é inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti, oltreché manifestamente infondato e generico. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non é consentito invocare la causa di non punibilità de qua solo in sede di discussione finale e senza argomentarne la concedibilità in relazione alla sussistenza delle relative condilioni nel caso concreto. Nella specie, invero, il deducente non aveva proposto un motivo d'appello volto a ottenere il riconoscimento della predetta causa di non punibilità, limitandosi a una generica perorazione nel corso della discussione finale, senza peraltro circostanziare il fondamento della sua richiesta. Orbene, é noto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo vds. Sez. 2, Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782): previsione in base alla quale il motivo di ricorso é inammissibile se proposto - fra l'altro - «per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello», non bastando perciò che la questione venga posta in sede di discussione avanti la Corte di merito. 2 Inoltre, sul piano contenutistico, la mancata caratterizzazione del fatto storico nel ricorso, come già nelle conclusioni in sede d'appello, impedirebbe comunque qualsiasi valutazione sul punto da parte della Corte di legittimità, a ciò non bastando il mero dato formale dell'incensuratezza dell'imputato, né tanto meno il modico livello di superamento del valore soglia;
del resto la stessa Corte di merito aveva espressamente escluso la presenza di elementi idonei alla configurazione dell'istituto invocato, peraltro in una fattispecie nella quale - pur a fronte della concessione delle attenuanti generiche - era stata riconosciuta una circostanza aggravante (ex art. 186, comma 2-sexies C.d.S.) che é stata certamente valorizzata dalla Corte distrettuale per qualificare il fatto come non particolarmente tenue. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2020.