Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 3
L'attestazione di conformità di un'autovettura al modello omologato - in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita, neppure per delegazione, funzioni pubbliche - è una scrittura privata, con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen.(Falsità in scrittura privata).
Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 cod. pen.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell'atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l'uno privato e l'altro (autentica notarile) atto pubblico.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sui rapporti con il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 c.p. e 479 c.p. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2004, n. 16267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16267 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 11.03.2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 470
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 38337/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AS, n. ad Andria il 9 maggio 1958;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 14 luglio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Favalli Mario che ha chiesto annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
udito il difensore Avv. Andreozzi Bruno;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di AS RA in ordine al delitto di falso materiale nell'autentica notarile della firma apparentemente apposta dal venditore in calce a un atto di vendita e nell'attestazione di conformità della vettura da lui acquistata.
Ricorre per Cassazione AS RA e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che l'irrevocabile assoluzione dai reato di riciclaggio dell'autovettura precludeva l'esercizio dell'azione penale per il delitto di falso, da considerare assorbito nel reato complesso previsto dall'art. 648 bis c.p., per il quale era intervenuta l'assoluzione, o almeno incluso antefatto non punibile di un'unica progressione criminosa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente ritenuto provato il suo concorso nella falsificazione degli atti e abbiano disatteso la sua tesi difensiva di aver fatto solo uso di quegli atti senza concorrere nella falsificazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine l'erronea qualificazione dei falsi e sostiene che, avendo natura privata la scrittura di compravendita, anche il falso nell'autenticazione della firma del venditore non poteva essere qualificato come falso in atto pubblico, e che non poteva essere considerato certificato amministrativo l'attestato di conformità al modello omologato rilasciata dal costruttore dell'automobile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, perché non v'è rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra la condotta di riciclaggio per trasferimento di beni e la condotta di falso occasionalmente utilizzata per realizzare quel trasferimento. Secondo l'art. 84 c.p., infatti, la complessità è un rapporto che può intercorrere solo tra fattispecie, quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati. Sicché in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, come quella cui allude il ricorrente nel caso in esame, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità solo eventuale di consumazione dell'altro. È possibile perciò che in taluni reati la violenza sulle cose rilevi anche se non integri gli estremi del danneggiamento (Cass., sez. 5^, 18 gennaio 1984, Arenare, m. 163439); ma non è possibile considerare il riciclaggio come reato eventualmente complesso rispetto al falso documentale, che può presentarsi come occasionale modalità delle condotte necessarie a integrare il reato previsto dall'art. 648 bis c.p. (Cass., sez. 5^, 18 gennaio 1984, Arenare, m. 163439, con riferimento al rapporto tra falso e truffa). Quanto alla progressione criminosa, si può configurare "soltanto quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nell'intensificazione della medesima attività, ma trapassi a un'attività diversa, per quanto connessa" (Cass., sez. 1^, 4 ottobre 1978, Pannisco, in Giust. pen. 1980, 2^, p. 202). Sicché un antefatto o un postfatto di un reato può risultare non punibile solo quando sia la stessa legge a considerare penalmente irrilevante l'ulteriore sviluppo di un'azione criminosa, come nei casi di immissione in circolazione dei falsi da parte dello stesso autore della falsificazione. E nel caso in esame nessuna norma può indurre a ritenere che non sia punibile la falsità occasionalmente utilizzata per un trasferimento di beni rilevante ai fini del riciclaggio.
3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla plausibile considerazione che, essendo AS RA l'unica persona interessata alle falsificazioni, debba risponderne almeno a titolo di concorso.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
4. Il terzo motivo del ricorso è solo parzialmente fondato. Manifestamente infondata è la deduzione che la natura privata della scrittura di compravendita si estenderebbe anche all'autenticazione notarile della firma del venditore. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, invero, nella scrittura privata autenticata si ha la documentazione contestuale di due atti che rimangono ben distinti, l'uno essendo un atto privato, l'altro un atto pubblico. Sicché la materiale falsificazione dell'atto di autenticazione, facendolo apparire come proveniente da un pubblico ufficiale qual è il notaio, non può che essere punibile a titolo appunto di falso in atto pubblico.
Fondata è invece la deduzione circa la natura privata dell'attestazione di conformità di un'autovettura al modello omologato, in quanto si tratta di atto proveniente da un soggetto, il costruttore, che non esercita neppure per delegazione funzioni pubbliche (Cass., sez. 1^, 11 dicembre 1974, Malanca, m. 130020). Può semmai ipotizzarsi che questa falsità in atto privato sia causa della falsità in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale che, indotto in errore, disponga l'immatricolazione del veicolo (Cass., sez. 1^, 11 dicembre 1974, Malanca, m. 130021, Cass., sez. 5^, 7 luglio 1992, Checcacci, m. 192256). Ma questa ipotesi di reato è estranea alle contestazioni mosse a AS RA. Nè le conclusioni muterebbero se si dovesse ritenere che il costruttore del veicolo eserciti un servizio di pubblica necessità, quando ne attesti la conformità al modello omologato. Infatti la dottrina e la giurisprudenza prevalenti considerano scritture private anche i certificati di persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), come i registri e le notificazioni soggette all'ispezione dell'autorità di P.S. (art. 484 c.p.), ritenendo che questi atti sono riconducibili alla tutela degli art. 481 e 484 c.p. quando sono oggetto di falsità ideologica;
sono invece riconducibili alla tutela dell'art. 485 c.p. o dell'art. 490 c.p. quando sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, ovvero di soppressione. Si tratta, in realtà, di scritture private, in quanto provengono da soggetti che non svolgono nè pubbliche funzioni ne' servizi pubblici, e sono qualificati come "privati" dallo stesso art. 359 c.p., nel quale è offerta la definizione di persona esercente un servizio di pubblica necessità. E non provenendo da un pubblico ufficiale, i certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità non sono ne' atti pubblici, tutela-bili a norma degli art. 476 o 479 c.p. (Cass., sez. 3^, 20 gennaio 1964, Giraldo, m. 099091), ne' certificati amministrativi, tutelabili a norma degli art. 477 o 480 c.p. Lo esclude, oltre tutto, proprio l'art. 481 c.p., giacché prevede uno speciale titolo di reato per le falsità ideologiche relative a questi atti, che hanno rilevanza pubblica in quanto certificazioni, ma natura privata in quanto provenienti da soggetti non investiti di pubbliche funzioni. Sicché sarebbe una interpretazione abrogatrice dell'art. 481 c.p. quella che considerasse manifestazione di una funzione pubblica la certificazione che questa norma considera invece propria di un mero servizio di pubblica necessità. Queste scritture, però, essendo rappresentative di atti aventi una particolare rilevanza pubblica, sono tutelate anche contro le falsità ideologiche, a differenza delle altre scritture private che, di regola, sono tutelate solo contro le falsità materiali . Ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 piuttosto che dell'art. 481 c.p., pertanto, è la natura materiale o ideologica della falsità accertata, ferma restando in ogni caso la natura privata dei soggetti esercenti il servizio di cui è espressione la formazione dei documenti o degli atti falsi. E nel caso in esame è indiscusso che è in contestazione una falsità materiale (Cass., sez. un., 24 aprile 2002, Panarelli, m. 221404). Ne consegue che è estinto per prescrizione il reato di falso nell'attestazione di conformità, dovendo essere qualificato come falsità materiale in scrittura privata (art. 485 c.p.).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla falsificazione del certificato di conformità dell'autovettura Mercedes 200 con telaio WBD 124079.1F497171, perché, qualificato il fatto come falso in scrittura privata, il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione inflitta a titolo di continuazione.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004