Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2004, n. 16267
CASS
Sentenza 11 marzo 2004

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Massime3

L'attestazione di conformità di un'autovettura al modello omologato - in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita, neppure per delegazione, funzioni pubbliche - è una scrittura privata, con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen.(Falsità in scrittura privata).

Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 cod. pen.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.

In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell'atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l'uno privato e l'altro (autentica notarile) atto pubblico.

Commentario1

  • 1Calunnia: sui rapporti con il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 c.p. e 479 c.p. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2004, n. 16267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16267
Data del deposito : 11 marzo 2004

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