Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è possibile valutare anche un periodo di detenzione antecedente allo stato di libertà temporaneamente riacquisito, trattandosi di espiazione sotto osservazione trattamentale e riflettendosi il beneficio sulla pena residua e, quindi, sulla durata delle eventuali misure alternative (fattispecie nella quale la liberazione anticipata era stata concessa a condannato già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ed era stata riferita a periodo di detenzione antecedente la liberazione per sospensione della esecuzione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 18.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N.5696
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.23123/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIAnei confronti di:
DI NO N. IL 22.12.1956
avverso ordinanza del 24.03.1998 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Eduardo Scardaccione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 24 marzo 1998, il tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva a DI IN la liberazione anticipata per due semestri sulla pena espiata dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1997, mentre rigettava l'istanza per il semestre dal 27 maggio al 26 novembre 1997, sul rilievo che in quest'ultimo periodo il condannato aveva subito due rapporti disciplinari, rispettivamente il 29 ottobre e il 16 dicembre 1997, relativi a violazioni di spessore sufficiente a giustificare una valutazione negativa dell'intero semestre in considerazione.
Ricorre il procuratore generale presso la corte di appello di Venezia, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 54 ord. pen. e del vizio di motivazione, che i giudici avevano concesso la liberazione anticipata ad un condannato scarcerato per essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, dando luogo così ad una sorta di "detenzione domiciliare attenuata", snaturando il significato dell'istituto della liberazione anticipata, che finirebbe per risolversi in questo modo come uno sconto di pena del tutto ingiustificato: invero, se si considera che la detrazione di pena per concessione della liberazione anticipata è priva di effetto in caso di felice conclusione dell'affidamento in prova, mentre costituisce una riduzione premiale per l'ipotesi in cui l'affidamento non abbia avuto buon esito, si viene a scardinare il sistema delle misure premiali. Nel merito, il PG ricorrente censura l'applicazione che il tribunale ha fatto della c.d. semestralizzazione, dato che i rapporti disciplinari subiti dal condannato nell'ultimo semestre non potevano non riverberarsi negativamente sui semestri precedenti, trattandosi di condotte particolarmente gravi e sintomatiche della mancanza di un effettivo ravvedimento.
II. Il ricorso non è fondato.
Come questa Suprema Corte ha già affermato in più occasioni (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 3 febbraio 1998, Triggiante), se è vero che necessario presupposto per la concessione della liberazione anticipata è l'attualità dello status detentionis del condannato, stante l'indissolubile collegamento tra osservazione - trattamento - partecipazione all'opera rieducativa e riconoscimento premiale (Cass., Sez. I, 22 settembre 1995, n. 4528; Id., Sez. I, 14 aprile 1993, n. 1549), è altrettanto vero che questo principio va collegato a situazioni nelle quali il condannato o non ha iniziato l'espiazione della pena o richiede il beneficio nel momento e relativamente a periodi trascorsi nello stato di libertà per concessione di misure alternative alla detenzione.
Quando, invece, come viene messo in evidenza nell'ordinanza impugnata, il condannato chiede che venga esaminato, ai fini dell'ammissione al beneficio della liberazione anticipata, un periodo di detenzione antecedente allo stato di libertà temporaneamente riacquisito (per sospensione dell'esecuzione della pena, come è avvenuto nel caso di specie) ai fini dell'eventuale affidamento in prova al servizio sociale, non v'è ragione di non consentire la valutazione necessaria, trattandosi di espiazione sotto osservazione trattamentale. Tanto più quando l'eventuale riconoscimento del beneficio è destinato ad incidere sulla pena residua e , quindi, sulla durata della misura alternativa.
Nel merito, e con riferimento al secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata non sembra affatto censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione, dovendo ritenersi legittima una valutazione frazionata e differenziata per semestre della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con la conseguente possibilità di escludere il beneficio per una o più periodo e concederlo per altri. È indubbio che il legislatore, con l'art. 18 della legge 663 del 1986, ha inteso porre l'accento sul semestre come parametro di valutazione procedendo all'applicazione della riduzione della pena limitatamente a quello o a quei semestri che, secondo il suo apprezzamento, possono essere considerati favorevolmente. Esattamente come è accaduto nella vicenda in esame, che risulta caratterizzata da una condotta regolare, improntata a finalità di collaborazione, nel corso dei primi due semestri (27 maggio 1996/26 maggio 1991) e da una condotta negativa serbata nel terzo semestre, durante il quale il IN è stato destinatario di due rapporti disciplinari.
P. Q. M.
Visti gli artt, 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999