Sentenza 4 dicembre 2014
Massime • 1
Non è configurabile l'aggravante dell'abuso di poteri e violazione di doveri pubblici, quando la condotta posta in essere dall'imputato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, esula da qualsiasi dimensione di servizio, e la commissione del reato non è resa possibile o comunque facilitata dall'approfittamento delle mansioni affidategli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'aggravante con riferimento ad un omicidio volontario commesso da un appuntato dei Carabinieri con la pistola d'ordinanza ma in contesto, di tempo e di luogo, privato).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2014, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/12/2014
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1382
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 4223/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA;
nei confronti di:
RU SA N. IL 17/08/1968;
avverso la sentenza n. 5484/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA, del 20/08/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per la parte civile, l'Avv. DEDALI E., che nell'interesse di OR SA e OR NF Bianca, OR CA ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. DI GIOVANNI B., che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 agosto 2013 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava US RO colpevole del delitto di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla residua aggravante, tenuto conto della riduzione del rito, lo condannava alla pena di quattordici anni di reclusione, oltre alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Disponeva che, a pena espiata, l'imputato venisse sottoposto alla libertà vigilata per la durata di cinque anni.
2.Dalla sentenza emergeva che, il 14 dicembre 2011, l'imputato, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Vallecrosia, esplodeva con la propria pistola di ordinanza, in rapida successione e da breve distanza, undici colpi all'indirizzo di ZI ND, mentre si trovava seduto a bordo della propria autovettura. Il decesso si verifica quasi immediatamente a causa delle gravissime lesioni riportate in parti vitali del corpo. Subito dopo US ammetteva le proprie responsabilità e consegnava l'arma in suo possesso al Vigile urbano accorso sul luogo del fatto.
II movente del gesto veniva individuato nel risentimento e nella gelosia maturate dall'imputato nei confronti della vittima, un suo caro amico d'infanzia, che, dopo avere allacciato una relazione sentimentale con la moglie di US, era andato a vivere con lei. L'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 9, veniva esclusa, in base alla considerazione che la detenzione o l'uso dell'arma in servizio non costituivano manifestazione dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri istituzionali e che la commissione del reato non era stata facilitata dalla qualità soggettiva dell'imputato. Le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute in considerazione delle difficoltà di elaborazione del vissuto manifestate dall'imputato, del suo stato di incensuratezza, del comportamento successivo al reato, della occasionalità del gesto.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia il quale formula le seguenti censure.
Lamenta mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena che è stata modulata senza considerare i parametri indicati dall'art. 133 c.p. in relazione alla fattispecie concreta, contraddistinta da un particolare intensità del dolo, comprovata anche dalla ritenuta sussistenza della premeditazione.
Denuncia erronea applicazione della legge penale con riguardo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, considerato che la qualifica rivestita e il porto della pistola di ordinanza anche al di fuori del servizio aveva facilitato o, comunque, agevolato la commissione dell'omicidio.
4. Il 12 novembre 2014 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale confuta le argomentazione del Pubblico ministero ricorrente.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Imperia è manifestamente infondato.
1. La circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9, trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del corretto svolgimento dell'attività, a rilevanza pubblica, svolta da determinati soggetti pubblici (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 357 e 358 c.p.. Ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, occorre una connessione tra l'abuso e l'illecito ovvero un nesso funzionale tra qualifica posseduta e reato, nel senso che il soggetto agente deve avere deviato dal fine istituzionale il potere attribuitogli dalla legge o violato il dovere impostogli per realizzare il fatto criminoso.
2.Nel caso in esame non sussiste la connessione tra l'abuso - inteso come uso dei poteri per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi sono stati conferiti - e l'illecito, atteso che il delitto di omicidio volontario si colloca in una dimensione squisitamente privata e che l'imputato ha agito al di fuori dell'ambito delle sue funzioni.
Non ricorre, neppure, un nesso funzionale tra qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'imputato e il delitto di omicidio volontario, non sussistendo alcun nesso di strumentalità tra il potere conferito dalla legge a US e la consumazione del reato. A conclusioni analoghe deve giungersi qualora, in adesione ad un'autorevole dottrina, si ritenga che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, è sufficiente che l'abuso dei poteri (o la violazione dei doveri) abbia reso possibile o, quanto meno, facilitato la commissione del reato, esulando la condotta posta in essere dal ricorrente da qualsiasi dimensione di servizio. Non può neppure ritenersi, secondo altra prospettiva teorica e giurisprudenziale (Sez. 1^, n. 24894 del 28 maggio 2009; Sez. 2^, n. 13435 del 19 aprile 1989; Sez. 6^, n. 9209 dell'1 giugno 1988; Sez. 2^, n. 10458 del 13 giugno 1985; Sez. 3^, n. 128 del 3 novembre 1983;
Sez. 1^, n. 424 del 21 marzo 1972), che l'imputato, pur agendo al di fuori dell'ambito delle sue funzioni, abbia comunque approfittato delle mansioni affidategli, atteso che la presenza di US sul luogo del fatto e l'azione dal medesimo realizzata non avevano alcuna attinenza con la qualità soggettiva rivestita e con le funzioni ad essa inerenti.
3. Manifestamente infondate sono anche le censure concernenti il complessivo trattamento sanzionatorio che è stato modulato nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando, in particolare, il comportamento dell'imputato immediatamente dopo il fatto, la sua personalità immune da precedenti penali, la difficoltà di elaborazione del vissuto conseguente alla fine del rapporto matrimoniale e di un'antica amicizia.
4.Non deve essere disposta la liquidazione dei compensi e delle spese in favore delle costituite parti civili, in quanto le loro tesi sono rimaste soccombenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015