Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 11638
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Sentenza 27 gennaio 2015

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In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione emessa all'esito di udienza camerale nel giudizio abbreviato in grado di appello durante il periodo di astensione in assenza dei difensori di fiducia, sia perché questi ultimi non avevano comunicato la propria adesione all'astensione, sia perché l'agitazione era stata proclamata in violazione del codice di autoregolamentazione, come accertato con apposita delibera dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 11638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11638
    Data del deposito : 27 gennaio 2015

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