Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione emessa all'esito di udienza camerale nel giudizio abbreviato in grado di appello durante il periodo di astensione in assenza dei difensori di fiducia, sia perché questi ultimi non avevano comunicato la propria adesione all'astensione, sia perché l'agitazione era stata proclamata in violazione del codice di autoregolamentazione, come accertato con apposita delibera dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 11638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11638 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 127
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 32039/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UE PP N. IL 02/02/1943;
avverso la sentenza n. 1350/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 14/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. SPALUTTO Paolo, per UE IU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 aprile 2014, decidendo in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p., in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Lecce del 9 aprile 2009, la Corte d'appello di Lecce ha rideterminato la pena inflitta a RI IU in anni uno mesi due di reclusione e 300 euro di multa con sospensione condizionale, in relazione ai reati di cui all'art. 346 c.p., comma 2 e art. 640 c.p., comma 2, (così riqualificato da questa Corte di legittimità il reato originariamente contestato ai sensi dell'art. 629 c.p.).
2. Nel ricorso proposto avverso la sentenza, gli Avv.ti Salvatore Taurino e Spalluto Paolo, nell'interesse di RI IU, hanno eccepito:
2.1. la violazione di legge penale in relazione all'art. 627 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), per avere la Corte d'appello pronunciato la sentenza in assenza dei difensori di fiducia, in costanza di astensione dalle udienze proclamata dalla assemblea straordinaria dell'ordine forense e senza nomina di un difensore d'ufficio;
2.2. la violazione di legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p., per avere la Corte d'appello omesso di considerare che, alla luce dell'intervenuta formale remissione di querela e della concessione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la truffa è diventata improcedibile;
2.3. la violazione di legge penale in relazione all'art. 546 c.p.p., per incongruità della pena come determinata dalla Corte d'appello.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Viola A. P. ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Spalluto Paolo per RI ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 627 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c), per avere la Corte d'appello pronunciato la sentenza in assenza dei difensori di fiducia, in costanza di astensione dalle udienze proclamata dalla assemblea straordinaria dell'ordine forense e senza nomina di un difensore d'ufficio.
La doglianza difensiva si appalesa infondata.
1.2. Mette conto premettere che, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si è per anni affermato il principio secondo il quale la dichiarata partecipazione del difensore dell'imputato all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria non rileva in caso di udienza camerale partecipata, essendo a tale procedura inapplicabile il disposto dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5 (per tutte, Cass. Sez. 6^, n. 51498 del 4/12/2013, Bruno Rv.
258331). A tale consolidato orientamento, si sta di recente contrapponendo un trend ermeneutico di segno diverso, cui questo Collegio intende aderire, teso a valorizzare le peculiarità che connotano l'astensione del patrocinante rispetto alle situazioni "ordinarie" di legittimo impedimento del difensore, in quanto, diversamente da queste, costituente esplicazione di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito del patrocinante, id est del diritto di associazione sancito nell'art. 18 Cost.. In particolare, questa Corte ha affermato che l'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolataci, impone il rinvio anche delle udienze camerali (Fattispecie in cui La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze) (Cass. Sez. 6^ n. 1826, del 24/10/2013, S. Rv. 258334; Cass. Sez. 3^ n. 19856 del 19/03/2014, Pierri Rv. 259439). Il ragionamento svolto per pervenire a tale conclusione prende le mosse dalla considerazione che il diritto individuale di adesione all'astensione collettiva e questa stessa sono attualmente disciplinati, quanto a presupposti di legittimità ed alle conseguenze processuali, dalle L. n. 146 del 1990 e n. 83 del 2000, che ne ha demandato la concreta regolamentazione ai codici di autoregolamentazione adottati dagli organismi di categoria, da validare a cura della Commissione di garanzia. Si tratta di un articolato sistema normativo avente, in relazione all'aspetto che qui viene in rilievo, una complessiva valenza di legge ordinaria speciale, che, in quanto tale, disciplina l'istituto in modo autonomo e prevalente rispetto alla normativa codicistica del legittimo impedimento.
Sotto diverso profilo, si è evidenziato come l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze costituisca espressione di un diritto di libertà e di associazione riconosciuto al difensore dall'art. 18 della Carta Fondamentale che, seppur di minor valenza rispetto al diritto di sciopero affermato dall'art. 40 Cost., riceve tutela distinta ed autonoma da quella prevista dal codice di rito per il legittimo impedimento del difensore, di tal che non sono estensibili a tale istituto - ontologicamente diverso dalle altre ipotesi di assenza giustificata - le norme processuali ed i principi giurisprudenziali in tema di irrilevanza del legittimo impedimento in caso di procedimenti camerali partecipato (in questo senso Cass. Sez. 6^, n. 18753 del 16/04/2014, Adem Rv. 259199). Giova precisare come il diritto del difensore di partecipare all'astensione di categoria si atteggi in modo diverso a seconda se si tratti di dibattimento ovvero di camera di consiglio partecipata atteso che, mentre la dichiarazione individuale di adesione all'astensione dalle udienze dibattimentali ha un'immediata efficacia perché la presenza del difensore è necessaria e in assenza di un difensore non può procedersi, la stessa dichiarazione nel procedimento camerale partecipato presuppone la positiva manifestazione della volontà del difensore di partecipare, che deve pertanto essere contenuta nel testo della dichiarazione di adesione all'astensione collettiva, e comunque da esso evincibile (Cass. Sez. 6^, n. 18753 del 16/04/2014, Adem Rv. 259199).
1.3. Ribadito il pieno diritto del patrocinante a partecipare all'astensione collettiva anche nell'ambito dei procedimenti celebrati in udienza camerale partecipata e, dunque, ad ottenere anche in siffatta tipologia di procedure il rinvio dell'udienza, va nondimeno posto in evidenza come tale diritto di libertà non sia incondizionato ed esercitabile ad libitum dal difensore, ma come esso presupponga l'osservanza di determinate prescrizioni: per un verso, è necessario che il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare all'astensione di categoria;
per altro verso, il diritto deve essere esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione. In questo senso, si è pronunciata di recente anche questa Corte regolatrice a Sezioni Unite, laddove - seppure affrontando il tema dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria in un procedimento dibattimentale - ha chiarito che il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale ed i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la L. n. 146 del 1990 (e successive modifiche con L. n. 83 del 2000) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, di tal che al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Cass. Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259927). Ne ha inferito che alla manifestazione di volontà del patrocinante di partecipare all'astensione proclamata dalla categoria consegue un diritto pieno al rinvio dell'udienza (nella fattispecie, dibattimentale) a condizione che il suddetto diritto sia stato esercitato in conformità al codice di autoregolamentazione, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. Orbene, fissate le coordinate ermeneutiche che devono orientare l'interprete nella materia de qua, ritiene il Collegio che, nel caso in oggetto, non possano ritenersi sussistenti i sopra delineati presupposti del legittimo esercizio del diritto di libertà facente capo al difensore a prendere parte all'astensione di categoria.
3.1. Sotto un primo profilo, va invero rilevato come - avendo riguardo alle risultanze del fascicolo processuale ed alla verbalizzazione dell'udienza del 14 aprile 2014 - non risulta che i difensori di RI avessero formalmente dichiarato l'intenzione di partecipare all'astensione di categoria, ne' - d'altra parte - il patrocinante ricorrente ha comprovato di avere formalizzato la comunicazione di tale volontà. Semplicemente, nel verbale si da atto che i difensori non sono comparsi in udienza, circostanza dalla quale non può evincersi, neanche per implicito, la manifestazione di volontà di esercitare il diritto, richiamate le considerazioni già sopra svolte in merito alle modalità con quali deve necessariamente essere esercitato il diritto de quo nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio ove la presenza delle parti è solo facoltativa.
3.2. Sotto diverso profilo, non può sottacersi che, come si evince dalla delibera assunta in data 30 giugno 2014, la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha valutato negativamente il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce laddove hanno proclamato "l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie dal 20 febbraio 2014 a oltranza", in quanto contrario a diverse disposizioni del codice di autoregolamentazione (per mancato preavviso, per mancata predeterminazione della durata e per eccessiva durata dell'astensione), irrogando al medesimo Consiglio dell'Ordine una sanzione amministrativa pecuniaria.
Se ne inferisce che l'astensione dalle udienze cui il ricorrente assume di avere inteso aderire all'udienza del 14 aprile 2014 - alla quale è stata appunto deliberata la sentenza impugnata - era contraria alle disposizioni primarie e secondarie espressamente previste a regolamentazione della materia e, giusta la delineata illegittimità, non può pertanto ritenersi suscettibile di fondare un diritto soggettivo al rinvio d'udienza.
4. Inammissibile è il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza della condizione di procedibilità del reato di truffa aggravata, essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.
La doglianza si appalesa invero manifestamente infondata atteso che, per un verso, la valutazione del profilo della procedibilità del reato risulta preclusa dal giudicato parziale a seguito della pronuncia di annullamento con rinvio di questa Corte, che ha appunto riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, demandando ai giudice a quo la sola determinazione della pena;
per altro verso, secondo la disciplina in materia di condizioni di procedibilità, il giudizio dì prevalenza (come di equivalenza) delle attenuanti generiche sulle aggravanti non rende procedibile a querela il delitto procedibile d'ufficio nella forma aggravata, atteso che, contrariamente a quanto deve ritenersi nell'ipotesi in cui la sussistenza di circostanze aggravanti originariamente ascritte sia stata esclusa, il giudizio di bilanciamento influisce soltanto sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa (Cass. Sez. 5^, n. 37223 del 24/06/2010, Pasquariello, Rv. 248426, fattispecie in tema di lesioni volontarie).
5. Il terzo motivo con il quale si contesta la determinazione della pena è totalmente generico ed in quanto tale inammissibile (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015