Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 32 66/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 3158/00 Rep. 902 ? Consigliere rel.dott. Michele LO PIANO Cron. 7472 dott. Giovanni AT PETTI Consigliere dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 12.11.2002 Consigliere dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA OL in Putzer, elettivamente domiciliata in Roma, Via llul F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, che la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Arnaldo Loner, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Azienda Speciale USL Nord Bressanone, in persona del legale rappresentante dr. Siegfred Gatscher, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Spada- fora, che la difende giusta delega in atti. controricorrente 2182/2002 Oggetto: Risarcimento danni avverso la sentenza n. 209/98 della Corte d'appello di Trento, se- zione distaccata di Bolzano, emessa il 17 dicembre 1998 e deposi- tata il 31 dicembre 1998 (R.G. 31/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Di Mattia (delegato dall'avv. Luigi Manzi); udito l'avv. Giorgio Spadafora;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Elisabetta Ma- ria Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo ed il rigetto nel resto. Svolgimento del processo TA OL convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, l'Azienda speciale Unità Sanitaria Locale Nord di Bressa- Ли none, della quale chiese la condanna al risarcimento dei danni. Espose che, essendo stata ricoverata presso l'ospedale di Bressanone per un intervento di laparatomia esplorativa, a causa di una serie di errori commessi dal chirurgo, aveva dovuto alla fine subire «l'amputazione del sigma-retto con deviazione del flusso fe- cale mediante un ano preternaturale definitivo». Il Tribunale dato atto che la convenuta aveva riconosciuto il proprio obbligo risarcitorio in base ad una accertata invalidità per- manente del 50%, la condannò al risarcimento del danno in favore dell'attrice. Liquidò il danno biologico, prendendo come base di calcolo il triplo della pensione sociale (art. 4, terzo comma del d.l. 23 di- 2 cembre 1976, n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39), in £ 100.101.420, da rivalutare secondo gli indici ISTAT dal 22 giugno 1995 e con gli interessi dalla medesima data;
liquidò il dan- no morale in £ 60.000.000, con rivalutazione ed interessi dalla me- desima data. Contro la sentenza propose appello la TA per ottenere un più adeguato risarcimento del danno. La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, respinse l'impugnazione. La Corte osservò: - che il criterio del triplo della pensione sociale era stato as- sunto dal Tribunale solo come termine di riferimento per una liqui- dazione equitativa del danno, in mancanza di altre specifiche indi- Mull cazioni normative;
- che tale criterio era condivisibile;
che il danno alla vita di relazione, di cui l'appellante la- mentava una distinta valutazione, era stato adeguatamente conside- rato dalla sentenza impugnata nella complessiva determinazione del danno biologico;
- che corretta era stata la valutazione del danno morale liqui- dato nella metà del danno biologico. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la TA. Ha resistito con controricorso l'Azienda Speciale Unità Sa- nitaria Locale Nord di Bressanone, che ha anche depositato memo- 3 ria. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Erronea applicazione del- l'art. 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 feb- braio 1977, n. 39 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si deduce che erroneamente il danno biologico è stato liqui- dato prendendo come termine di riferimento il triplo della pensione sociale. Nella discussione orale il controricorrente ha dedotto l'inammissibilità di questo motivo per il rilievo che esso concerne- rebbe una questione non dedotta in appello. L'eccezione non ha fondamento perché nell'atto d'appello è stata censurata la liquidazione del danno fatta dal tribunale me- Лил diante l'applicazione del criterio del triplo della pensione sociale e si è invocata come corretta l'applicazione del sistema tabellare che avrebbe comportato una più adeguata valutazione del danno. La censura di cui al primo motivo è pertanto ammissibile ed è fondata. Secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, poiché il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle ca- pacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi, la determinazione del danno alla salute, essenzialmente equitativa, deve avvenire mediante individuazione del valore umano» perduto, fatta attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa, nel caso concreto, di parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche, indipen- dentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capa- cità di lavoro e di guadagno del soggetto, con la conseguenza che non può essere utilizzato, neppure come criterio di riferimento equitativo, attesa la diversa finalità che esso si propone, il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito con legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di pro- duzione del reddito personale. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c., per mancata liqui- Ли dazione del c.d. danno alla vita di relazione (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa tale punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Si deduce che, attesa la particolarità della invalidità riportata, speciale considerazione avrebbe dovuto avere il danno alla vita di relazione, quantomeno nell'ambito di una complessiva valutazione del danno biologico. Né il Tribunale, né la Corte d'appello sul punto sollecitata con l'atto di impugnazione, avevano fornito adeguata motivazione. La Corte osserva che questa censura resta assorbita per ef- fetto dell'accoglimento del primo motivo, fermo restando che il danno alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biolo- gico e quindi dovrà essere liquidato dal giudice di rinvio nell'am- 5 bito di tale voce. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale (art. 360 n. 3 c.p.c.). Assoluta carenza di motivazione a tale ri- guardo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche questa censura rimane assorbita per effetto dell'acco- glimento del primo motivo atteso che la Corte ha liquidato il danno morale rapportandolo al danno biologico, la cui liquidazione si è ritenuta non essere stata effettuata in conformità ai principi affer- mati dalla giurisprudenza di questa Corte. Consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle Any spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche in ordine alle spese del processo di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 novembre 2002. Il Presidente Gavana FiduciaЗабало Il Consigliere est. С торони IL CANCELLIERE C1 IN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN AT 6