Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile, per mancanza di interesse, l'impugnazione dell'indagato che lamenti la nullità del decreto di sequestro preventivo per mancata notifica del medesimo al credito pignoratizio (Fattispecie in tema di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2013, n. 25582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25582 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 29/05/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 894
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 51396/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA SC;
NA IC;
avverso l'ordinanza del 19/11/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 novembre 2012il Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. della capitale con il quale erano state sottoposte a vincolo cautelare l'azienda ceduta in locazione alla Edilceramiche 87 s.r.l. dalla successivamente fallita EA s.r.l., nonché le quote della locataria formalmente intestate a LA NE Pietro, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, nonché di causazione dolosa del fallimento della menzionata EA s.r.l..
2. Avverso l'ordinanza ricorrono a mezzo del comune difensore EA SC, indagato in concorso con EV SI per i summenzionati reati, e NA RI, amministratrice di diritto della Edilcermaiche 87 s.r.l..
2.1 Nella prima parte del ricorso, sotto il titolo "A) in linea costituzionale", i ricorrenti prospettano tre autonome questioni di legittimità costituzionale:
- la prima concerne il presunto contrasto dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis con gli artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, consente che la notifica al difensore degli atti destinati all'imputato possa essere eseguita mediante "mezzi tecnici" e in particolare via fax, come avvenuto nel caso di specie con riguardo alla notifica dell'ordinanza impugnata;
- la seconda ha ad oggetto la violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 111 Cost. per la mancata previsione nell'art. 321 c.p.p., comma 3 della inesistenza o nullità del decreto di sequestro preventivo in caso di mancata notificazione del medesimo alle persone interessate "portatrici di diritti socio - economici - patrimoniali", osservando il ricorso, in merito alla sua rilevanza, come nel caso di specie il provvedimento dispositivo della misura cautelare reale non sarebbe stato notificato alla società statunitense creditrice della Edilceramiche 87 s.r.l. in favore della quale erano state costituite in pegno le quote della medesima, ne' al DE NE titolare delle quote stesse;
- la terza questione riguarda infine l'asserito contrasto del decreto di sequestro preventivo con l'art. 27 Cost. nella parte in cui ha ritenuto rilevante ai fini della sussistenza del fumus dei reati contestati il fatto che un pregiudicato, il EV, avesse ricoperto la carica di liquidatore della EA s.r.l. nel periodo immediatamente antecedente al suo fallimento, dimenticando che lo stesso EV aveva scontato le pene a cui era stato condannato.
2.2 Nella seconda parte del ricorso, sotto il titolo "B) in diritto sostanziale e processuale", vengono articolari ulteriori cinque motivi.
2.2.1 Con il primo viene eccepita la perdita di efficacia del provvedimento genetico della misura cautelare e la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto, in violazione di quanto disposto dall'art. 324 c.p.p., comma 5, il Tribunale del riesame avrebbe fissato l'udienza camerale e deciso il ricorso oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti.
2.2.2 Con il secondo motivo viene invece eccepita l'omessa notifica ai ricorrenti del provvedimento impugnato, notificato al difensore di fiducia nonostante gli stessi avessero eletto domicilio in altro luogo, mentre con il terzo la mancata notifica al creditore pignoratizio di cui si è detto in precedenza.
2.2.3 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l'omessa decisione da parte del Tribunale della questione, eccepita con la memoria del 19 novembre 2012, sulla validità della nomina del custode giudiziario dei beni sequestrati da parte del pubblico ministero anziché da parte del G.i.p., titolare del relativo potere.
2.2.4 Con il quinto motivo, infine, si lamenta l'omessa motivazione da parte del Tribunale in merito alle modalità di esecuzione del sequestro, eccepite sempre con la menzionata memoria del 19 novembre 2012. In proposito i ricorrenti osservano come la Edilceramiche 87 s.r.l. gestirebbe due autonomi rami d'azienda, il primo oggetto del contratto d'affitto stipulato con la EA s.r.l. e l'altro invece con il Borgetto della ceramica s.r.l., talché il vincolo cautelare non poteva essere indiscriminatamente applicato, come invece avvenuto, a tutta l'attività aziendale, ma soltanto a quella riconducibile ai rapporti intrattenuti con la fallita, tanto più che i due rami d'azienda operavano presso sedi distinte ed avevano oggetti diversi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'esaminare l'articolato sviluppo dei motivi di ricorso appare opportuno abbinare, laddove possibile, le questioni di legittimità costituzionale con quelle "processuali" e "sostanziali" cui si rivelano connesse.
2. In tale ottica la prima eccezione di incostituzionalità deve ritenersi inammissibile, in quanto il ricorso non ne evidenzia la rilevanza ai fini del presente procedimento, atteso che, per come risulta dagli atti, l'avviso di deposito del provvedimento del Tribunale del riesame è stato ritualmente notificato il 12 dicembre 2012, sia al EA che alla NA, presso il domicilio rispettivamente eletto dai medesimi, mentre al difensore è stato altrettanto ritualmente notificato esclusivamente l'avviso allo stesso destinato.
2.1 Circostanza da cui peraltro deriva anche la manifesta infondatezza del secondo motivo "processuale" formulato dai ricorrenti e ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo per cui l'eventuale omissione della notifica del suddetto avviso non avrebbe comunque determinato la nullità dell'ordinanza impugnata - non espressamente prevista da alcuna norma processuale - comportando soltanto il differimento della decorrenza del termine assegnato alle parti per impugnarla (ex multis Sez. 2, n. 37692 del 15 luglio 2011, Tessiore, Rv. 251137).
2.2 Poiché nello svolgere la menzionata eccezione di legittimità costituzionale i ricorrenti hanno altresì sollecitato (apparentemente in subordine) la remissione alle Sezioni Unite della questione relativa alla notifica via fax al difensore anche domiciliatario degli atti diretti all'imputato, per mero desiderio di completezza corre infine l'obbligo di ricordare come il Supremo Collegio si sia già espresso in proposito, stabilendo come la notificazione di un atto all'imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148 c.p.p., comma 2 (Sez. Un., n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, Rv, 250121).
3. Alla seconda questione di legittimità costituzionale gli stessi ricorrenti collegano il terzo motivo "processuale", concernente l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo al creditore pignoratizio delle quote sottoposte a vincolo (ancorché debba evidenziarsi come l'eccezione di costituzionalità risulti apparentemente riferita anche alla posizione del titolare delle suddette quote). Motivo che risulta ancora una volta inammissibile ancor prima che infondato, come invece sostanzialmente ritenuto dal Tribunale al quale analoghe lamentele erano state sottoposte.
3.1 Infatti i ricorrenti non vantano (e non vantavano nemmeno in sede di riesame) alcun interesse all'impugnazione per tale motivo, ne' pervero sono stati in grado di prospettarlo nel ricorso, atteso che oggetto di discussione è l'eventuale configurabilità e violazione di un presunto diritto (quello alla notifica del decreto di sequestro) di cui non sono titolari e che dunque non sono legittimati a far valere in sede di impugnazione in assenza di uno specifico ed effettivo autonomo interesse.
3.2 Peraltro deve osservarsi che il motivo di ricorso sarebbe in ogni caso manifestamente infondato, atteso che l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo nei confronti della persona interessata alla restituzione del bene non è sanzionata con la nullità, difettando un'espressa previsione della relativa causa d'invalidità ed essendo il diritto di difesa garantito dalla facoltà di proporre richiesta di riesame entro il termine di dieci giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'atto (Sez. 6, n. 15501 dell'8 gennaio 2009, Marchis, Rv. 243572).
3.3 E per le stesse ragioni sopra esposte deve ritenersi inammissibile, in quanto non rilevante, anche la menzionata questione di legittimità costituzionale, giacché, qualora accolta, porterebbe, per l'appunto, al riconoscimento di un diritto la cui violazione non spetterebbe ai ricorrenti far valere. Non di meno l'eccezione, così come formulata dai ricorrenti, si rivela inammissibile anche in ragione dell'erronea individuazione della norma processuale oggetto di censura. Infatti il ricorso concentra le sue doglianze sulla disposizione contenuta nell'art. 321 c.p.p., comma 3 il quale, disciplinando la procedura di revoca del sequestro ed il regime degli avvisi di cui è onerato il pubblico ministero che vi provveda, non rileva nel procedimento cautelare de quo.
4. Ancora più evidente è l'inammissibilità della terza questione di legittimità costituzionale, proposta in riferimento ad un atto non compreso tra quelli per cui l'incidente è consentito dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 1, lett. a). Infatti oggetto di censura non è una disposizione di legge, come invece necessario, bensì la motivazione resa nel provvedimento genetico del vincolo cautelare in merito alla sussistenza del fumus dei reati contestati (ed in proposito va altresì rilevato come l'eccezione riguardi altresì un argomento speso dal G.i.p. nemmeno valorizzato dal Tribunale del riesame in sede di conferma del sequestro).
5. Venendo agli altri motivi di ricorso, il primo sub B) deve ritenersi manifestamente infondato.
5.1 Non è dubbio che il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame delle misure cautelari reali sia perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura ove lo stesso non sia osservato (Sez. 3, n. 26593 del 19 maggio 2009, Vainella, Rv. 244331) e che il suddetto termine decorra dal giorno della ricezione da parte del Tribunale del Riesame degli atti processuali (Sez. 3, n. 42963 del 4 ottobre 2007, Mastrodicasa, Rv. 238099).
5.2 Nel caso di specie, però, risulta che il Tribunale di Roma abbia ricevuto gli atti dall'autorità procedente il 12 novembre 2012 (si veda in proposito il timbro di ricezione apposto dalla cancelleria sulla copia della richiesta restituita dalla Procura della Repubblica di Roma con la documentazione cartacea ed informatica trasmessa in ottemperanza alla stessa) ed abbia depositato il dispositivo della decisione assunta all'udienza del 19 novembre 2012 il successivo giorno 20 e cioè entro il termine stabilito dal combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, mentre il ricorrente, nell'indicare nel 7 novembre 2012 la diversa data di ricezione degli atti, ha omesso di indicare - come invece suo onere - da quale fonte avrebbe ricavato tale dato, che, si ribadisce, non trova riscontro nel fascicolo trasmesso a questa Corte.
5.3 Del tutto irrilevante, infine, è il fatto che l'ordinanza del Tribunale sia stata depositata solo il 30 novembre 2012, giacché il termine di dieci giorni fissato dal citato art. 309 c.p.p., comma 9 si riferisce alla deliberazione dell'istanza di riesame ed al deposito del relativo dispositivo e non al deposito dei motivi della decisione (Sez. Un., n. 11 del 25 marzo 1998, Manno e altro, Rv. 210607; Sez. 5, n. 48557 del 6 ottobre 2011, Vecchiarelli, Rv. 251699).
6. Certamente inammissibili in quanto manifestamente infondati, devono infine ritenersi anche il quarto ed il quinto motivo sub B), attraverso cui i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione da parte del Tribunale sulle doglianze relative alla nomina del custode da parte del Pubblico Ministero anziché da parte del G.i.p. ed alle modalità di esecuzione del sequestro.
Oggetto di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p. è, infatti, il provvedimento genetico della misura cautelare reale emesso dal giudice e non anche i provvedimenti e gli atti con cui il pubblico ministero, in quanto titolare del relativo potere, vi ha dato esecuzione e che sono autonomamente impugnabili, ma esclusivamente con la procedura dell'incidente di esecuzione, come insegnato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 26729 del 23 marzo 2011, Lannino, Rv. 250637; Sez. 3, n. 3924/10 del 3 dicembre 2009, Giannicola, Rv. 246010; Sez. 1, n. 30100 del 17 giugno 2009, New Logan Ltd e altri, Rv. 244817). Le censure in tal senso sollevate dinanzi al giudice del riesame erano dunque inammissibili e pertanto legittimamente il Tribunale non le ha prese in considerazione. Deve infatti ribadirsi che non costituisce causa di annullamento del provvedimento impugnato il mancato esame di un motivo di gravame che risulti inammissibile (Sez. 6, n. 47983 del 27 novembre 2012, D'Alessandro, Rv. 254280; Sez. 4, n. 24973 del 17 aprile 2009, Ignone e altri, Rv. 244227; Sez. 4, n. 1982/ 99 del 15 dicembre 1998, Iannotta, Rv. 213230).
7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013