Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e, fatta salva l'ipotesi dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non è suscettibile di sospensione o interruzione neppure nel caso in cui l'udienza camerale sia stata rinviata a richiesta della difesa per esaminare la produzione documentale del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42963 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/10/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 915
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 020280/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD GI N. IL 02/10/1947;
avverso ORDINANZA del 26/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DELLA ROCCA Sergio di Popoli. MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito ad una sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione, il Tribunale del riesame di Pescara, in data 12 febbraio 2007, ha revocato un sequestro preventivo che gravava su di una area oggetto, secondo l'accusa, di illecita gestione di rifiuti;
successivamente, il 17 febbraio 2007, è stato disposto in nuovo provvedimento di cautela reale, sempre sullo stesso sito e per gli stessi reati (D.Lgs. n. 156 del 2006, art. 256, commi 3 e 4, art. 674 c.p.) ed a carico dello stesso indagato (ST Sergio). Il provvedimento è stato confermato dal Tribunale del riesame, con la ordinanza 26 marzo 2006,per l'annullamento della quale, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che si è determinata la caducazione della misura non avendo il Tribunale provveduto entro il termine di dieci giorni;
- che è stato violato il giudicato cautelare in quanto vi è perfetta coincidenza soggettiva, oggettiva e fattuale tra la prima e la seconda ordinanza applicativa del vincolo;
- che le indagini della difesa (che il Tribunale ha trascurato) ed in particolare la consulenza (i cui risultati sono trasfusi nell'atto di ricorso) portano alla conclusione che le prescrizioni, dettate con la autorizzazione, sono state tutte rispettate.
La prima censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dallo esaminare le residue deduzioni dell'atto di ricorso.
Il Legislatore ha predisposto una normativa che tende ad attuare un immediato controllo dello organo collegiale sui provvedimenti, che incidono su diritti costituzionalmente protetti, emanati dal Giudice monocratico.
Per il combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7, art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, il Tribunale dei riesame, anche nel caso di misure cautelari o di sequestri, deve provvedere alla decisione entro giorni dieci dal ricevimento degli atti;
il mancato rispetto del termine, comporta la perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura. Il termine de quo inizia a decorrere dal giorno della ricezione degli atti processuali e non è suscettibile di sospensione o di interruzione (non essendo consentita una dilazione tranne nella ipotesi, che non rileva, dell'art. 101 disp. att. c.p.p.) neppure nel caso, che è quello in esame, nel quale la udienza camerale sia stata rinviata a richiesta della difesa per esaminare la produzione documentale del Pubblico Ministero;
nello arco temporale ricordato, il Tribunale deve deliberare con un provvedimento definitivo (con deposito in Cancelleria quanto meno del dispositivo) e non interlocutorio.
Tanto premesso, la Corte rileva come dagli atti di causa (che è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) risulti che gli atti sono stati trasmessi al Tribunale del riesame in data 13 marzo 2007 e la decisione sul gravame è intervenuto in data 26 marzo 2007 con conseguente perenzione della misura.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 17 febbraio 2007 ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007