Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42963
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

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In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e, fatta salva l'ipotesi dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non è suscettibile di sospensione o interruzione neppure nel caso in cui l'udienza camerale sia stata rinviata a richiesta della difesa per esaminare la produzione documentale del P.M..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42963
    Data del deposito : 4 ottobre 2007

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