Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta il provvedimento, adottato "de plano" dal giudice per le indagini preliminari, che dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza, l'incidente di esecuzione avverso l'autorizzazione data al custode dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo a trattarne la vendita, posto che la questione attiene alla fase esecutiva del sequestro ed è quindi proponibile soltanto con incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2009, n. 30100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30100 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2035
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 003062/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AN TD;
2) ANDER PARTECIPAZIONI SPA;
3) TI SA N. IL 12/07/1959;
avverso ORDINANZA del 15/12/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. IANNELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e per la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma per nuovo esame. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato il 15 dicembre 2008 e depositato in pari data, il giudice per le indagini preliminari di Roma, in funzione di giudice della esecuzione, provvedendo de plano ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'incidente proposto dalle società di capitali EW OG TD e Ander Partecipazioni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentati prò tempore, azioniste della ITP s.p.a., a sua volta proprietaria di un immobile (terreno con soprastanti impianti aziendali), avverso la autorizzazione a trattare la vendita del cespite, conferita il 28 novembre 2008 dal medesimo giudice al custode del bene in parola, sottoposto al vincolo del sequestro preventivo, disposto riguardo all'intero compendio aziendale della società ITP s.p.a.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato: non è pertinente l'arresto di legittimità, invocato dagli instanti (Sez. 1^, 25 marzo 2003, n. 19918), in quanto concerne il caso diverso del sequestro probatorio;
la possibilità dell'esperimento dell'incidente di esecuzione nella fase delle indagini preliminari e, per di più, avverso provvedimenti "emessi in sede cautelare", costituisce una vera e propria "contraddizione in termini logici prima ancora che giuridici;
laddove in relazione ai provvedimenti in materia cautelare la legge prevede "tipici mezzi di impugnazionè.
2. - Ricorrono per cassazione le società interessate, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Diddi, mediante atto recante la data dell'8 gennaio 2008, col quale denunziano, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 666 c.p.p.. Il difensore, premesso che le società ricorrenti sono parti offese del procedimento penale nel corso del quale il giudice ha disposto il sequestro conservativo concernente l'immobile e che la vendita sarebbe stata autorizzata a prezzo notevolmente inferiore al valore del bene, deduce: non c'è alcuna contraddizione nell'esperimento dell'incidente di esecuzione nella fase delle indagini preliminari;
la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto del ricorso all'incidente per il riesame "di qualsiasi provvedimento, anche nel corso del giudizio di cognizione", in relazione a questioni "afferenti l'eseguibilità del titolo", inficiato da "vizi che non potrebbero farsi valere altrimenti", nella specie il principio di tassatività delle impugnazioni non consente l'appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.; peraltro nessuna ordinanza è stata notificata.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 4 maggio 2009, rileva: il ricorso al rito planario ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, è illegittimo;
non è consentito, infatti, derogare al contraddittorio (assicurato dalla udienza camerale partecipata) quando "si prospettino questioni di carattere giuridico, non di facile soluzione", postulanti "valutazioni o approfondimenti sul piano della interpretazione della norma da applicare"; nella specie il giudice per le indagini preliminari ha adottato "un provvedimento di disposizione reale" del bene immobile sottoposto a sequestro preventivo;
l'art. 665 c.p.p., contiene "norma di carattere generale" la quale consente la proposizione dell'incidente di esecuzione, non solo nella particolare fase scandita dal passaggio in giudicato della sentenza, bensì anche "in una qualunque delle fasi del procedimento di cognizione", in relazione alla deliberazione - in qualsiasi forma - di provvedimenti immediatamente eseguibili, non altrimenti impugnabili, incidenti su situazioni giuridiche di terzi, degne di tutela, "suscettibili di essere compromesse dalla decisione del giudice"; nella specie compete, pertanto, al giudice per le indagini preliminari, dopo aver assicurato il contraddittorio, risolvere la preliminare questione della natura amministrativa - con conseguente esclusione dei rimedi del codice di rito - ovvero giurisdizionale del provvedimento autorizzativo censurato;
e, nella seconda ipotesi, la questione ulteriore della ammissibilità dell'appello incidentale avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., ovvero, in caso negativo, la individuazione del rimedio esperibile.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Questa Corte ha fissato il seguente principio di diritto: "l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260 c.p.p., comma 3, - con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro - è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e, pertanto, la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 c.p.p." (Sez. 1^, 25 marzo 2003, n. 19918, Scalvini, massima n. 224569).
Il principio del ricorso alla tutela dell'art. 665 c.p.p., avverso i provvedimenti di disposizione del bene sequestrato, ritenuti pregiudizievoli, prescinde manifestamente dalla natura del vicolo reale imposto - in relazione alla tipologia dei sequestri previsti dalla legge, in funzione della finalità probatoria, preventiva o conservativa - ed appare indiscutibilmente di generale portata;
ne' è condizionato dalla circostanza che il procedimento principale sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con altra decisione definitiva (v., Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2003, n. 21735, Massa, massima n. 224672, la quale ha stabilito che è
"assoggettabile alla procedura di indicente di esecuzione" il provvedimento - di sgombero dell'immobile - adottato dal Pubblico Ministero in relazione a "un edificio sequestrato"; e, in tema di incidente proposto dal terzo interessato in relazione a bene confiscato, in pendenza del procedimento di prevenzione, la recente pronuncia di questa Corte regolatrice nel conflitto tra il Tribunale e la Corte di appello di Napoli: Sez. 1^, 5 maggio 2008, n. 19465, Nocera, massima n. 240292).
Soccorre, infatti, il principio di diritto secondo il quale la previsione dell'art. 665 c.p.p., comma 1, costituisce norma di carattere generale "che si applica anche a provvedimenti non suscettibili di acquisire forza di giudicato" e, tuttavia, "incidenti in via definitiva su posizioni giuridiche tutelate" (Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2003, n. 19918, Scalvini, cit.). Erroneamente, pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che le società interessate non potessero esperire la tutela attivata e ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, l'incidente, ritualmente proposto.
Il ricorso al procedimento de plano, fuori dei casi consentiti, comporta la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa e la conseguente nullità generale del provvedimento, ai sensi dell'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Si tratta, infatti, di diposizione espressiva di norma generale e fondamentale di tutto l'ordinamento processuale, non circoscritta al caso particolare espressamente previsto del giudizio, e, pertanto, da interpretarsi estensivamente (Sez. 3^, 29 maggio 1998, n. 1730, Viscione, massima n. 211550; cui adde: Sez. 1^, 4 novembre 1967, n. 6168, Zicchitella, massima n. 209134; Sez. 1^, 18 luglio 1994, n. 3637, Cipriano, massima n. 200047; Sez. 1^, 18 gennaio 1994, n. 272, Sangiorgio, massima n. 196672).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per il corso ulteriore, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2009