Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del comma 5 dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2019, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
02919-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 3137 Giovanna Verga - Presidente Sent. n. sez. Stefano Filippini UP 10/12/2019 Ignazio Pardo R.G.N. 965/2019 Vittorio Pazienza-Relatore Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA 2 Sui ricorsi proposti da: 1) DA IZ, nato a [...] il [...] 2) DA US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 28/02/2017 dalla Corte d'LO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Giorgio Beni, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/02/2018, la Corte d'LO di Roma ha parzialmente riformato (rideterminando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 24/02/2015 dal Tribunale di Velletri, con la quale DA IZ e DA US erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate in danno di CA IA, come meglio specificato ai capi A), B) e C) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione DA IZ, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità sulla sola base delle affermazioni della persona offesa. Si censura la sentenza per non aver operato le necessarie verifiche dell'attendibilità dello CA e per non aver individuato riscontri alle sue dichiarazioni, avendo altresì ignorato il credito vantato dal ricorrente nei suoi confronti per giornate lavorative non pagate.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'accusa di cui al capo A) nelle ipotesi di tentata ragion fattasi o violenza privata. Si censura la sentenza per non aver considerato che il ricorrente aveva agito al solo scopo di soddisfare il suo credito, e non per conseguire un ingiusto profitto, e per aver valorizzato la pretesa mancata corrispondenza tra pretesa ed effettivo ammontare del credito.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'accusa di cui al capo B) nelle ipotesi di ragion fattasi o violenza privata. Si censura la sentenza per non aver ritenuto la condotta di cui al capo B) assorbita in quella contestata al capo A (da riqualificare come sopra): non essendo riscontrabile una effettiva autonomia tra le due azioni. Si ribadisce inoltre quanto già osservato nel precedente motivo in ordine alla pretesa creditoria vantata dal ricorrente nei confronti dello CA.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni. Si lamenta la mancanza di motivazione sulle censure svolte in appello in ordine alla discrasia tra quanto riferito dalla persona offesa e le risultanze del certificato in atti, confermate dal verbalizzante.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Si censura la sentenza per non aver operato la riduzione, atteso il carattere illegittimo ed ingiustificato del diniego della richiesta di abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, motivata anche dalla necessità di ricostruire le posizioni creditorie vantate nei confronti dello CA. Si lamenta altresì la conseguente illegalità della pena, censurando la sentenza per aver ritenuto l'escussione dello CA incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento. 2 3. Ricorre per cassazione DA US, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
3.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il delitto sub A). Anche attraverso la riproposizione del motivo di appello, si censura la sentenza impugnata sia per aver ignorato le plurime contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni dello CA, quanto alle modalità dell'incontro e alla pretesa aggressione, sia per non aver sottoposto le dichiarazioni della persona offesa al necessario vaglio di attendibilità, anche alla luce delle ammissioni dello CA quanto alla sussistenza di un credito in capo al ricorrente, confermato da VASILE Iosub.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'accusa di cui al capo A) nelle ipotesi di tentata ragion fattasi o violenza privata. Si censura la sentenza per non aver considerato che il ricorrente aveva agito al solo scopo di soddisfare il suo credito (come detto confermato anche dalle dichiarazioni del VASILE), e non per conseguire un ingiusto profitto, e per aver valorizzato la pretesa mancata corrispondenza tra pretesa ed effettivo ammontare del credito.
3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di rapina. Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato quanto dedotto in appello circa l'estraneità del ricorrente allo specifico episodio (alla luce di quanto riferito dallo stesso CA), confermando la condanna solo perché quest'ultimo, nel descrivere l'aggressione, aveva usato il plurale.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dell'accusa di cui al capo B) nelle ipotesi di ragion fattasi o violenza privata. Si svolgono sul punto censure corrispondenti a quelle proposte dall'altro ricorrente.
3.5. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per lesioni. Si censura il carattere apodittico ed apparente della motivazione.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato. Anche attraverso la riproposizione del corrispondente motivo di appello, si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il carattere ingiustificato ed illegittimo del rigetto della richiesta di rito alternativo, avuto riguardo anche alle contraddizioni rilevabili tra quanto dichiarato in denuncia dallo CA e la sua deposizione dibattimentale. Si lamenta altresì la conseguente illegalità del trattamento sanzionatorio, dato che la richiesta escussione sarebbe stata compatibile con le esigenze di celerità proprie del rito, oltre che necessaria ai fini del decidere. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. È anzitutto necessario richiamare, da un lato, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, viene in rilievo l'altrettanto consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Alla luce di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, e degli ulteriori principi che verranno via via richiamati, si avrà modo di porre in evidenza che le impugnazioni degli odierni ricorrenti non superano il necessario scrutinio di ammissibilità. Per intuitive ragioni di logica e coerenza espositiva, le censure di contenuto analogo proposte nei due ricorsi verranno trattate congiuntamente.
2. Entrambi i ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte d'LO per avere affermato la penale responsabilità degli imputati sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza tra l'altro avere adeguatamente valutato le contraddizioni in cui era incorso lo CA. Trattasi di censure reiterative di analoghe doglianze proposte in appello, da ritenere manifestamente infondate alla luce dell'unico corpo argomentativo desumibile in forza di un indirizzo interpretativo del tutto consolidato (cfr. tra le - tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - da una lettura congiunta e coordinata delle conformi decisioni di primo e di secondo grado. In tale prospettiva, va invero evidenziato che il Tribunale di Velletri, per un verso, ha 4 dettagliatamente ripercorso le dichiarazioni dello CA in ordine all'aggressione subita (dalla prima fase con minacce in tabaccheria, alle lesioni cagionate dai colpi subiti dopo esser stato fatto cadere a terra, alla costrizione a salire in auto con conseguente rapina del portafogli), sottolineando l'assenza di profili di inverosimiglianza o di contraddizioni palesi, il riscontro offerto dal certificato di pronto soccorso e le incongruenze rilevabili, invece, nelle dichiarazioni degli imputati, con particolare riguardo all'essere saliti in auto con lo CA (circostanza ammessa da DA US, ma negata da DA IZ). Per altro verso, la Corte d'LO ha disatteso i rilievi formulati in ordine alle contraddizioni asseritamente rilevabili nel narrato dello CA, osservando che questi - diversamente da quanto dedotto era stato effettivamente oggetto - di minacce quando era ancora all'interno dell'esercizio commerciale, mentre la circostanza per cui la persona offesa non aveva potuto identificare con assoluta precisione gli aggressori era da un lato spiegabile con la presenza di altri familiari, e, d'altro lato, non risultava dirimente, posto che la presenza di DA US non era oggetto di contestazione, e che lo CA aveva dichiarato di essere stato colpito al costato proprio da quest'ultimo. Si è in definitiva dinanzi ad un complesso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati.
3. I ricorrenti hanno altresì lamentato la mancata riqualificazione giuridica dei delitti di rapina ed estorsione loro ascritti ai sensi dell'art. 393 cod. pen., valorizzando il fatto che la stessa persona offesa aveva confermato l'esistenza di ragioni creditorie a favore di entrambi. Si tratta di censure che ripropongono una questione esaminata e motivatamente disattesa, in termini del tutto conformi, dalle due sentenze di merito. Si è infatti evidenziato, in quelle sedi, che se è vero che lo CA aveva riferito di conteggi da effettuare con gli DA, a fini di verifica dell'esistenza di un possibile credito a loro favore, è anche vero che egli aveva precisato di trattarsi di somme irrisorie, rispetto a quanto da essi preteso con violenza e minaccia. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno altresì posto in evidenza che tali puntualizzazioni dello CA sono rimaste prive di qualsiasi effettiva confutazione da parte degli DA: né, tanto meno, questi ultimi sono stati in grado di fornire qualsiasi prova documentale idonea a comprovare la plausibilità delle rispettive pretese (cfr. in particolare, sul punto, pagg.
8-9 della sentenza di primo grado). Risulta pertanto immune da censure, ed anzi del tutto logico, il richiamo delle due pronunce al principio giurisprudenziale secondo cui un presupposto imprescindibile per l'invocata derubricazione, ai sensi dell'art. 393 cod. pen., è costituito dalla perfetta corrispondenza della pretesa all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico: pretesa che non deve mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; in senso analogo, cfr. fra le altre Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589).
4. Per ciò che riguarda il delitto di rapina, devono anzitutto essere richiamati - quanto alle analoghe doglianze concernenti la mancata derubricazione nel delitto di ragion fattasi i rilievi appena svolti con riferimento al reato di tentata estorsione.
4.1. Manifestamente infondata, oltre che reiterativa, risulta poi la censura di DA IZ, secondo il quale la condotta delittuosa sub B) dovrebbe considerarsi assorbita nella tentata estorsione sub A), della quale avrebbe costituito un mero segmento esecutivo. Del tutto immune da censure risulta, al riguardo, la valutazione della Corte d'LO, imperniata sulla differenza tra i due reati quanto all'intensità degli effetti costrittivi sulla capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell'aggressore: con la conseguente configurabilità della rapina nella condotta degli imputati successiva alla prima aggressione (dopo essere saliti in auto con lo CA, questi venne costretto a fermarsi e a consegnare i soldi che aveva, insieme alla carta di identità: cfr. anche pag. 9 della sentenza di primo grado).
4.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura, formulata da DA US, con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità anche per il predetto reato. Al di là della forma plurale usata dallo CA, richiamata dalla Corte d'LO (circostanza in sé ovviamente insufficiente per ritenere che i due DA abbiano agito di concerto anche al momento della rapina), ciò che assume dirimente rilievo è lo svolgimento dell'azione delittuosa, per come dettagliatamente riferita dalla persona offesa (cfr. sul punto pag. 5 della sentenza di primo grado, da cui emerge che, dopo essere stato colpito con calci e pugni, lo CA dovette salire in auto con i suoi aggressori, che gli intimarono di fermarsi dopo un po': US scese portandosi a pochi metri, mentre IZ costrinse CA a scendere e posizionarsi dietro la portiera, in modo da non essere visto dai passanti;
la persona offesa, privata del portafogli, fu contestualmente minacciata di essere raggiunta nella sua abitazione, il cui indirizzo risultava dalla carte di identità). Tale ricostruzione, inequivocabilmente indicativa di una condotta concertata, non è stata oggetto di alcuna adeguata confutazione da parte dei ricorrenti: si è visto anzi (cfr. supra, § 2) che, proprio 6 su tale frangente dell'azione delittuosa, il giudice di primo grado aveva rilevato e tutt'altro che irragionevolmente valorizzato la inconciliabilità delle dichiarazioni di DA IZ (che aveva negato di essere salito sull'auto dello CA) rispetto a quelle di DA US (che aveva ammesso di essere salito a bordo per chiarire la questione dei soldi, pur negando qualsiasi condotta delittuosa).
5. Manifestamente infondate appaiono anche le censure svolte con riferimento al delitto di lesioni, avuto riguardo all'impianto argomentativo complessivamente desumibile dalle due pronunce di merito, alla luce del già richiamato principio della reciproca integrazione. Il giudice di primo grado aveva sottolineato (cfr. pag. 6 seg.) come la certificazione in atti, attestante la sussistenza di traumi contusivi all'emicostato e alla coscia, nonché di ferite abrase al gomito, costituisse un concreto riscontro delle dichiarazioni dello CA in ordine all'aggressione subita, avuto riguardo alla compatibilità delle lesioni descritte con le dichiarazioni medesime;
dal canto proprio, la Corte d'LO aveva ritenuto irrilevante che la persona offesa non avesse ricordato esattamente quali lesioni avesse subito da DA US, non essendo stata posta in discussione la partecipazione di quest'ultimo alla condotta aggressiva. In tale complessivo contesto, non può attribuirsi alcun rilievo dirimente al fatto che la sentenza impugnata non si sia soffermata sul fatto che alcune specificazioni dello CA in ordine ai colpi subiti non abbiano trovato riscontro nel referto di pronto soccorso (cfr. in argomento Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988, secondo cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione»).
6. Per ciò che riguarda, infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato, formulata da entrambi i ricorrenti, deve osservarsi che ogni approfondimento sulla motivazione adottata al riguardo dalla Corte territoriale appare ultroneo, in considerazione della originaria inammissibilità dei motivi di appello rispettivamente proposti dagli DA. Dall'esame del fascicolo processuale effettuato da questa Corte in considerazione della natura della questione sollevata, emerge infatti che la 7 richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione dello CA era stata formulata dal difensore dei ricorrenti, con atto depositato al G.i.p. del Tribunale di Velletri in data 02/09/2009, senza alcuna specificazione in ordine alle circostanze sulle quali veniva ritenuto necessario un ulteriore contributo dichiarativo della persona offesa. Tale richiesta era stata respinta dal G.i.p., tra l'altro, per la mancata indicazione delle circostanze su cui lo CA avrebbe dovuto essere escusso, per l'assenza di lacune o contraddizioni tale da rendere necessario l'incombente, e per l'omessa evidenziazione di circostanze di fatto suscettibili di approfondimento (cfr. pag. 2 del provvedimento). Emerge altresì, dagli atti, che a tale decisione reiettiva ha fatto integrale rinvio - prima con ordinanza resa all'udienza del 20/04/2010, poi nella motivazione della sentenza (pag. 4) - il Tribunale di Velletri, chiamato a valutare la reiterazione della richiesta di rito abbreviato condizionato, formulata dagli DA attraverso il richiamo alla originaria richiesta presentata al G.i.p. (e quindi in termini identici a quest'ultima). Si tratta di una decisione perfettamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del quinto comma dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti» (Sez. 1, n. 50891 del 13/11/2013, Amione, Rv. 257879). Nei rispettivi motivi di appello, i ricorrenti hanno illustrato le ragioni a sostegno della ritenuta opportunità della nuova escussione dello CA, senza peraltro confutare con la necessaria specificità la motivazione del Tribunale nella parte in cui attraverso i richiami di cui si è detto - aveva respinto la richiesta - perché priva di qualsiasi precisazione in ordine alle circostanze su cui escutere una persona già sentita. Di qui l'originaria inammissibilità dei motivi di appello, rilevabile anche nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).
7. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria inammissibilità dei ricorsi, e la condanna di DA US e DA IZ al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Vittorio Pazienza Giovanna Verga втин DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 GEN. 2020 IL D DICAS Il Cancelliere A M E IL CANCELLIERE R P U SERINI Massimo O N 9