Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2019, n. 2919
CASS
Sentenza 10 dicembre 2019

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La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del comma 5 dell'art. 438, cod. proc. pen., postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2019, n. 2919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2919
    Data del deposito : 10 dicembre 2019

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