Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 509
CASS
Sentenza 27 luglio 1999

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In base al principio della rilevanza del "petitum" sostanziale - determinato dalla relazione tra "petitum" e causa petendi - ai fini della discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'azione con cui ingegneri docenti in istituti di istruzione secondaria, incaricati dal Commissario di governo di verifiche della staticità di immobili danneggiati dal terremoto verificatosi in Campania nel novembre 1980, abbiano contestato la determinazione dei loro compensi nella misura del cinquanta per cento di quello stabilito per i liberi professionisti, poiché oggetto reale del giudizio è la liquidazione di compensi professionali - cioè una questione relativa a diritti soggettivi e non ad esercizio di discrezionalità amministrativa e a posizioni di interesse legittimo -, anche se formalmente sia stata impugnata l'ordinanza commissariale che prevedeva la riduzione del compenso. Nè rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa ai rapporti di pubblico impiego, in mancanza della necessaria correlazione tra le prestazioni effettuate e le finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro, e quindi di una relazione diretta immediata tra rapporto di pubblico impiego e la pretesa dedotta in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 509
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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