Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
In base al principio della rilevanza del "petitum" sostanziale - determinato dalla relazione tra "petitum" e causa petendi - ai fini della discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, deve ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'azione con cui ingegneri docenti in istituti di istruzione secondaria, incaricati dal Commissario di governo di verifiche della staticità di immobili danneggiati dal terremoto verificatosi in Campania nel novembre 1980, abbiano contestato la determinazione dei loro compensi nella misura del cinquanta per cento di quello stabilito per i liberi professionisti, poiché oggetto reale del giudizio è la liquidazione di compensi professionali - cioè una questione relativa a diritti soggettivi e non ad esercizio di discrezionalità amministrativa e a posizioni di interesse legittimo -, anche se formalmente sia stata impugnata l'ordinanza commissariale che prevedeva la riduzione del compenso. Nè rileva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa ai rapporti di pubblico impiego, in mancanza della necessaria correlazione tra le prestazioni effettuate e le finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro, e quindi di una relazione diretta immediata tra rapporto di pubblico impiego e la pretesa dedotta in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/1999, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F. F. -
Dott. FR AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. MO GENGHINI - Consigliere -
Dott. IU IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. FR CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. AR Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. NI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA EL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO ELLA PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SI GU, PA GI, TA FR, NO GI, AR GI, D'RE IM, EL ET AN, NI OL, CI QU, LI GE AR, HÉ DI, HÉ UG, EN IC, SP ME, DI AN GE, ME LI, VI GI, EL AR, SA RO, BE EO, SS LL, IM CE, D'VE GI, RI AN, IU ER, AN GI, AR RI AR, PO FR AV, TR GI;
- intimati -
nonché contro
AN IU, RA LO, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI ER IU, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELGE 9, presso lo STUDIO GREZ, rappresentate e difese dagli Avvocati CE SPAGNUOLO VIGORITA, ITALO SPAGNUOLO VIGORITA, FIORENZO LIGUORI, giusta procura speciale del Notaio dott. Sabatino Santangelo, depositata in data 18/03/1999; in atti resistenti con procura avverso la decisione n. 41/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 21/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito l'Avvocato Italo SPAGNUOLO VIGORITA, per le resistenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NI LO CASCIO che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O., cassata senza rinvio la sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1. GU RA, UI ZZ, RE NA, IU OD, IO FE, MO D'OR, IO DE PR, IC AN, AL CI, AN AR NO, DI CH, UG CH, ER EN, NT TO, AN Di NI, CE ME, UI VI, AR NA, IR ES, LE LO, FF US, CE MA, IU D'VE, IO MA, ER ZZ, IU NA, RL RO IN, FR AV IP e IU TR, ingegneri docenti in istituti di istruzione secondaria ed incaricati di verificare la staticità degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre 1980, impugnarono innanzi al tribunale amministrativo della Campania l'ordinanza in data 9 marzo 1981 con la quale il commissario straordinario del governo per le zone terremotate aveva determinato il compenso, in favore di essi istanti che avevano un rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche, nella misura del 50% di quello stabilito per i liberi professionisti
2.Il T.A.R, con sentenza del 23 gennaio 1986, accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato, ritenendolo illegittimo. Detta decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 21 gennaio 1997, con la quale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo, osservando, tra l'altro, che anche se in primo grado i ricorrenti avevano prospettato di aver ricevuto gli incarichi esclusivamente quali liberi Professionisti, l'affidamento era avvenuto con una connotazione marcatamente pubblicistica di "reclutamento" al fine precipuo di fronteggiare l'emergenza del "dopo terremoto"; che le condizioni di espletamento dell'incarico erano state fissate autoritativamente ed in modo unilaterale dall'amministrazione; che il commissario aveva erroneamente applicato la disposizione di legge che riserva alle singole autorità statali la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute in favore di enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, sulla base delle tariffe vigenti per i liberi professionisti, con una riduzione non inferiore ad un terzo ne' superiore alla metà; che era stato quindi emesso un atto provvedimentale, come tale incidente su interessi legittimi;
che in concreto la fissazione del compenso nel caso di specie era frutto di una valutazione puramente discrezionale, non sindacabile dal giudice ordinario.
3.Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di due motivi.
Gli intimati non si sono costituiti in questa sede;
hanno partecipato alla discussione orale soltanto ED ZZ e RA LL, nella qualità di eredi di ER ZZ deceduto nelle more. MOTIVI ELLA DECISIONE
1. Deduce la ricorrente amministrazione: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 dell'ordinanza 26 giugno 1924 n. 1054,in relazione all'art. 360,prmo comma, nn. 1 e 3, del codice di procedura civile, osservando che la controversia riguarda un rapporto professionale non compreso tra i doveri istituzionali di dipendenti pubblici, il cui status non è rilevante alfine del riparto della giurisdizione;
2) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di giurisdizione (artt. 103 e 113 Cost.,2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, del codice di procedura civile) osservando che solo apparentemente la causa aveva ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, atteso che, in realtà, essa riguardava il diritto soggettivo al compenso per un'attività svolta dagli ingegneri istanti quali liberi professionisti e non quali dipendenti di enti pubblici.
2.Le censure sono fondate.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la giurisdizione va stabilita non secondo la mera indicazione della parte istante, cioè tenendo conto del c.d. petitum formale, ma sulla base del petitum sostanziale determinato dalla relazione tra petitum e causa petendi. Nella specie l'impugnazione proposta dagli ingegneri aveva ad oggetto solo apparentemente l'atto amministrativo, ma in realtà essa era stata proposta quale mezzo al fine di conseguire, mediante il riconoscimento di un diritto soggettivo, la liquidazione di un compenso non decurtato. La non dimostrata natura discrezionale della liquidazione del compenso, trattandosi di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, è stata quindi erroneamente posta a base della decisione impugnata. Nè la controversia riguarda un rapporto di pubblico impiego, demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo il rapporto stesso compreso tra i doveri istituzionali del pubblico dipendente. Sul punto queste Sezioni Unite hanno più volte affermato che, per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario che il rapporto di pubblico impiego costituisca titolo diretto ed immediato della pretesa dedotta in giudizio, di guisa che deve necessariamente sussistere correlazione tra le prestazioni lavorative effettuate e le finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro del soggetto che le abbia compiute : correlazione che certamente non sussisteva nel caso in esame, posto che il rilievo delle condizioni statiche degli immobili danneggiati dal terremoto non era in alcun modo riferibile ai fini degli istituti di istruzione secondaria di cui essi erano dipendenti.
3. Consegue che il ricorso deve essere accolto;
e pertanto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, l'impugnata sentenza del giudice amministrativo va cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999