Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6525 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
g i l l o REPUBBLICA ITALIANA E S IN DEL POPOLO ITALIANO N 16525 / 01 O I Z LA CORTE PREMA A R T S I Rego ento di SEZIONE TERZ G E con tenza R A Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Composta dag D E T R.G.N. 9409/00 N Dott. Angel GIULIANO - Presidente E S E Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. 14587 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 22/01/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di PARMA, con ordinanza del 14/04/00, nella causa iscritta al n°. 2715/99 vertente tra AS RA;
CA SS SNC, BI RA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si 118 dichiari la competenza del Giudice di pace di Parma, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su istanza della snc SC RA di Ferdinan- do e AT il Giudice di Pace di Parma emetteva, in data 25.6.1998, decreto ingiuntivo nei confronti di SA CO per il pagamento della somma di L.
4.840.000. Avverso tale decreto proponeva opposizione l'intimato il quale conveniva in giudizio anche Catta- biani CO che indicava come soggetto realmente tenu- to all'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudi- zio dalla società ricorrente. Questo, costituendosi, contestava la domanda del SA e ne chiedeva la condanna, in via riconvenzio- nale, al pagamento di L. 28.050.000. Il Giudice di Pace, con sentenza depositata il 16.7.1999, ritenuta la propria incompetenza per valore a conoscere della domanda proposta dai CA di- chiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Parma. Operata la riassunzione del giudizio l'adito tribu- nale, con ordinanza del 14 aprile 2000, richiamando la giurisprudenza di questa Suprema Corte in merito al ca- rattere funzionale della competenza del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo, richiedeva regolamen- to di competenza avverso l'indicata sentenza. Nessuna delle parti si è avvalsa della facoltà di proporre memorie a norma dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Questione che forma ancora una volta oggetto dell'esame di questo Collegio è quella di stabilire se la competenza del giudice che ha emesso il decreto in- giuntivo nel relativo giudizio di opposizione subisca o meno delle deroghe per ragioni di connessione. Questa Corte, con costante, pacifica giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass.
9.4.1999 n. 3475, 11.2.1999 n. 1168, 24.10.1998 n. 10544, SS.UU.
8.3.1996 n. 1835 e SS.UU.
8.10.1992 n. 10984) ha affermato che "la compe- tenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile". На altresì precisato (Cass.
9.4.1999 n. 3475, 24.10.1998 n. 10574 e 9.9.1998 n. 8914) che tale compe- tenza "in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugna- zioni" avendo carattere funzionale ed inderogabile non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione -quale quella configurantesi nella specie- 3 e che il giudice, cui sia stata rimessa detta causa per ragioni di connessione, ben può richiedere il regola- mento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., giac- chè la declaratoria di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza fun- zionale ed inderogabile, determinando così i presuppo- sti di un conflitto virtuale negativo di competenza (v. su tale ultimo punto Cass.
9.4.1999 n. 3475, 20.1.1998 n. 8328 e 13.5.1998 n. 4793). Né sulla questione, come per altro affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in una recente pronuncia influisce l'art. 40 comma 6 c.p.c., introdotto con l'art. 19 legge n. 375 del 1991 in quanto, una volta ribadito il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiun- tivo precisandosi che essa prevale sulle ragioni di 36 e 40, non si ravvi-connessione stabile dagli artt. sano motivi per i quali queste ultime dovrebbero, in siffatta ipotesi, riespandersi. Va quindi, per l'effetto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Parma. Stante il mancato svolgi- mento di attività difensiva delle parti non va adottata alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul regolamento di competen- za d'ufficio, dichiara la competenza del Giudice di Pa- ce di Parma. Nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 22.1.2001. IL PRESIDENTEPRESIDENTE IL CONSIGLIERE AST. A Jarkin IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria, Oggi, li 10 MAG. 2001 0. A IL CANCELLIERE CAS E R P Giovanni Giambattista U E S A I N E S Z O T R O C 5