Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2017, n. 38683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38683 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
38683-17 _ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1460 Piero Savani - Presidente - up 26 aprile 2017 Angelo M. Socci R.G. n. 4070/2017 Emanuela Gai Antonella Ciriello Alessandro M. Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SC NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 aprile 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1.- Con sentenza del 30 aprile 2015, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 gennaio 2008, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 291 bis del d.P.R. 43 del 1973, poiché, in concorso con altri soggetti, aveva detenuto illegalmente numerose stecche di tabacco lavorato estero;
con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in al motivo di appello relativo alla concessione dell'attenuante ex art. 114, primo comma, cod. pen., per la minima importanza del contributo fornito nella commissione del reato. La Corte di secondo grado, anziché rispondere sulla richiesta, si sarebbe pronunciata in relazione al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, in cui, il motivo di ricorso per cassazione relativo alla circostanza attenuante ex art. 114, primo comma, cod. pen. costituisce la mera riproposizione di una doglianza, del tutto generica, già proposta con l'atto di appello, nel quale ci si era limitati ad affermare contro l'evidenza dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado - che l'imputato avrebbe tenuto un atteggiamento passivo durante le operazioni di scarico del tabacco. E la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la motivazione della sentenza impugnata si riferisce anche alla non configurabilità della circostanza attenuante in questione, laddove evidenzia che la partecipazione dell'appellante ad attività illecite non si fonda esclusivamente sulla presenza nel luogo in cui furono rinvenute le sigarette, ma anche e soprattutto sulle operazioni da lui compiute prima di quel momento, direttamente accertate dalla polizia giudiziaria, che lo vide mentre scaricava la merce dall'autovettura al luogo in questione. A ciò deve aggiungersi l'ulteriore comportamento tenuto dall'imputato, che non aveva provveduto ad aprire la porta gli agenti operanti affinché eseguissero la perquisizione, ma aveva aperto solo dopo la minaccia di sfondamento della porta stessa. 2/ Come il motivo di appello del quale costituisce la mera riproposizione, neanche il motivo di ricorso per cassazione prende in considerazione tali passaggi argomentativi.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savan Alessandro M. Andronio يصلنا DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 AGO 2017 IL CANCELLIERE Luana Morani 3