Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sé a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini del secondo comma dell'art. 49 cod.pen..
Commentario • 1
- 1. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2008, n. 36699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36699 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/06/2008
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 966
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 5680/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI RT, nato il [...];
avverso la sentenza 13/11/2007 della Corte d'Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 13/11/2007, confermava la pronuncia di condanna emessa il precedente 27 marzo dal locale Tribunale nei confronti di OI RT, dichiarato colpevole del reato di cui dell'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, perché, in concorso con altre persone, aveva introdotto in
Italia dal Brasile, in data 26/7/2004, circa kg. 3 lordi di cocaina, occultata in nastri cinematografici inseriti in un plico postale. Il Giudice distrettuale, dato atto del sequestro della droga presso l'aeroporto di Ciampino, rilevava che le intercettazioni telefoniche espletate sulle utenze in uso a tale LI AN, altro coimputato giudicato separatamente, avevano consentito di pervenire all'identificazione del OI, indicato nelle telefonate col nome di battesimo (o Robi, Robe, Ro) e come giovane di SP (luogo di effettiva residenza), il quale - peraltro - in periodo compatibile con i fatti di causa aveva soggiornato a lungo in Brasile e aveva ricevuto in quel Paese rimesse di denaro da parte dello Iacarelli finalizzate all'acquisto della droga. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sua identificazione come complice dello Iacarelli e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità di cui dell'art. 49 c.p., comma 2. Il ricorso non è fondato.
La sentenza impugnata da conto, con motivazione adeguata e logica, delle ragioni che inducono a ritenere il OI coinvolto direttamente nell'operazione d'importazione dal Brasile della cocaina sequestrata all'aeroporto di Ciampino. A tale conclusione la sentenza perviene attraverso l'apprezzamento e la valutazione in fatto degli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso allo Iacarelli, ponendo in evidenza una serie di elementi convergenti (nome di battesimo, luogo di residenza, rapporti economici), che conducono ad individuare nell'imputato il complice del predetto.
Con il ricorso, non si pongono in evidenza vizi interni alla motivazione (mancanza contraddittorietà, manifesta illogicità) ma si contesta la scarsa persuasività della stessa, attraverso la parcellizzazione degli elementi in essa considerati e la prospettazione di un'interpretazione alternativa dei medesimi, il che non rientra nei confini della verifica di legittimità. Non ha pregio neppure il motivo di ricorso col quale si vuole accreditare l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione, essendo stata la stessa, sin dall'inizio, conosciuta e monitorata dagli organi investigativi.
L'azione in tanto può stimarsi inidonea in quanto, in concreto, si manifesti assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso. Tale inidoneità va stabilita facendo riferimento all'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo e deve essere apprezzata con giudizio ex ante, onde l'inadeguatezza non può essere tale che in sè per sè, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (Cass. S.U. 30/4/1983, Bandinelli). La circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue ed accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo non vale di per sè a rendere la stessa assolutamente inidonea e inadeguata al fine cui era diretta e quindi a rendere applicabile l'esimente di cui dell'art. 49 c.p., comma 2, trattandosi di atti che nulla tolgono all'intrinseca pericolosità dell'azione medesima e che sono estranei ad essa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008