Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07385/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7385 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine degli Psicologi del Lazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera prot. n. -OMISSIS- del 28.03.2022 emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e comunicato in data 30.03.2022 a mezzo PEC, con la quale la Dott.ssa -OMISSIS- veniva sospesa con effetto immediato dall'esercizio della professione, e per l'effetto disponendo per la sua riammissione a tale esercizio la comunicazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenziali;
e per la condanna
dell'Ente alla refusione di ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale, derivato in via diretta o indiretta dall'esecuzione dei provvedimenti qui gravati, da quantificarsi anche nella misura in cui emergerà in corso di giudizio ovvero anche in via equitativa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa TT GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della Delibera prot. n. -OMISSIS- del 28.03.2022 emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, con la quale è stata adottata la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, di cui all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” ), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, costituito in giudizio, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto delle censure ex adverso svolte.
Con ordinanza n. 18776/2025 è stato dato avviso del rilievo, d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr., Cassazione civile, Sez. Un., 29/09/2022, n.28429 e Corte cost. n. 185/2023).
In data 25 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Osserva infatti il Collegio che dopo alcune oscillazioni della giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno affermato che “nessun potere discrezionale è attribuito alla pubblica amministrazione nella conformazione del diritto all’esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell’obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021), le quali […] stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione […] deve soltanto dare mera attuazione. È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sé, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e - soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell’azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere pubblico. La ASL è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che – nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge – si sia determinato il “fatto” dell’inadempimento all’obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione (‘all’interessato, … e all’Ordine professionale’)” .
Di conseguenza, atteso che “alla luce del petitum sostanziale […] la situazione di diritto soggettivo rivendicata […] - ossia di continuare ad esercitare la professione sanitaria […], nonostante l’inadempimento all’obbligo vaccinale - non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente dalla legge”, la giurisdizione spetta “al giudice ordinario” .
Il Collegio ritiene di doversi uniformare all’indirizzo fornito dal giudice regolatore della giurisdizione (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. Un., ord. 5 novembre 2024, n. 28474) - condiviso anche dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 16 del 2023 ha negato l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lombardia proprio sul presupposto dell’assenza della giurisdizione del giudice amministrativo, statuendo che “è evidente … la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, che … ‘discende, in modo automatico’ dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, configurato come ‘requisito essenziale’ imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure” - nonché ai più recenti orientamenti espressi dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 13 febbraio 2025, n. 1199; Tar Piemonte, sez. II, 25 giugno 2025, n. 1066; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 4 marzo 2025, n. 1780; Tar Emilia-Romagna, Parma, 14 novembre 2024, n. 317; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° marzo 2024, n. 162), secondo cui non vi è in materia alcuna spendita di potere da parte delle Amministrazioni, le quali “devono solo ‘accertare’ l’adempimento o il mancato adempimento, da parte dell’operatore sanitario, all’obbligo di vaccinazione. Si tratta di un’attività meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestà autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario. Quest’ultima viene piuttosto direttamente incisa dalla legge, la quale regola direttamente il rapporto giuridico determinando le conseguenze che derivano dal verificarsi dell’inadempimento all’obbligo vaccinale. Dalla fattispecie è quindi assente ogni potestà pubblicistica delle amministrazioni le quali sono chiamate unicamente ad accertare l’avvenuta vaccinazione dell’operatore sanitario ovvero l’inadempimento al relativo obbligo. Lo schema regolante il rapporto è quindi quello della norma che incide direttamente il diritto soggettivo dell’operatore ad espletare le relative mansioni. La norma disciplina direttamente il fatto producendo da sé i conseguenti effetti giuridici senza l’intermediazione di un potere amministrativo, secondo lo schema ‘norma-fatto-effetto’” (Tar Toscana, sez. II, 11 marzo 2024, n. 281, che rinvia ad altri precedenti).
In conclusione, in adesione ai descritti approdi giurisprudenziali, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale potranno essere riproposti ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, atteso il non univoco orientamento giurisprudenziale in tema di giurisdizione, riscontrabile al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TT GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT GI | FL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.