Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2025, proposto dalla società 3G IT (Innovation Technology) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;
contro
la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
della nota della Regione Molise prot. n. 90831/2025 del 22.06.2025 di diniego di accesso relativamente all’istanza presentata dalla ricorrente in data 22.05.2025;
e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta, con condanna della Regione Molise all’ostensione di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso agli atti del 22.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società in epigrafe è stata già colpita dalla D.D. n. 6179 del 13/12/2016 con la quale la Regione Molise aveva ridotto, ad € 301.531,27, il contributo precedentemente erogato in suo favore con la D.D. n. 94 del 07/04/2011 per l’ammontare di € 499.980,00.
Contro una simile riduzione, l’interessata ha proposto, a suo tempo, ricorso davanti a questo T.A.R.: respinto dal giudice di prime cure con la sentenza n. 260/2022, la quale è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3913 dell’8/05/2025.
Al fine di attivare ulteriori iniziative difensive, tra le quali l’esperimento di rimedi ordinari e straordinari avverso la citata sentenza del Consiglio di Stato, l’interessata ha avanzato due istanze di accesso agli atti del 22/05/2025 e del 2/07/2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, per ottenere l’ostensione, a fini di difesa delle proprie connesse ragioni “ in tutte le sedi giudiziarie utili ”, dei seguenti atti:
« a) Determinazione Dirigenziale n. 94 del 2011;
b) Atti connessi (Disciplina degli obblighi relativi alla fase di attuazione dei progetti esecutivi);
c) Determinazioni dirigenziali n. 110 del 23.07.2012, 193 del 03.12.2012, n. 294 del 24.10.2013 e n. 304 del 18.12.2014;
d) eventuali atti istruttori richiamati nei documenti sopra indicati alle lett. a), b) e c); e) domanda di concessione del contributo presentata dalla 3G IT s.r.l. e relativi allegati;
f) domande di pagamento dell’acconto, dei SAL e del saldo finale con i relativi allegati e integrazioni, in particolare quelle del 20.04.2015 e 13.11.2015 e le rispettive richieste di integrazione;
g) visura della società del 10.12.2015;
h) Avviso per la presentazione di progetti di Start Up e Spin Off di Impresa innovativa, relativi allegati e Delibere di approvazione e pubblicazione ».
2. L’Amministrazione regionale, con la nota n. 90831/2025 del 22/06/2025, ha respinto l’istanza di accesso sulla base delle seguenti motivazioni:
- “ gli atti amministrativi adottati da questa Amministrazione sono stati regolarmente pubblicati secondo le disposizioni normative vigenti al momento della loro adozione e sono stati comunque notificati alla ditta 3G IT Srl”;
- “ la richiesta, avanzata in una parte di essa nella forma generica di "eventuali atti istruttori richiamati nei documenti sopra citati", risulti oltremodo gravosa per questa Amministrazione in assenza di riferimenti precisi ad eventuale ulteriore nuova documentazione da acquisire ”;
- “ Non rilevando quindi nell'attuale richiesta di accesso agli atti un nuovo, concreto e attuale interesse, tale da giustificare la nuova istanza, si rigetta la richiesta di accesso agli atti avanzata con PEC del 22/05/2025 e acquisita al protocollo unico regionale al n. 78894 del 29/05/2025, per difetto di motivazione nonché per gravosità e genericità della stessa ” (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 5/09/2025).
3. L’interessata ha proposto, allora, il presente ricorso, notificato il 21/07/2025 e depositato il successivo 5/09/2025, col quale ha impugnato il suddetto diniego, adottato appunto dall’Amministrazione sulle proprie istanze di accesso, domandando anche l’accertamento del proprio diritto di accedere alla documentazione invano richiesta, con ordine alla Regione di esibizione dei relativi documenti.
Il ricorrente rimarcava che scopo della richiesta ostensiva era quello di integrare le proprie difese essendo ancora “ proponibili i rimedi ordinari (tanto che, nelle more, è stato presentato ricorso in Cassazione, iscritto al R.G. n. 26312/2025) e sono 2 sempre proponibili quelli straordinari previsti dal Codice del processo amministrativo ” (pagine 2 e 3 del ricorso).
Il ricorso precisava, inoltre, che “ la documentazione richiesta afferisce ad un procedimento di cui la ricorrente è destinataria del provvedimento finale e pertanto il diritto all’accesso deve ritenersi in re ipsa …” (cf. il ricorso pagine 3 e 4) e che “ Con riferimento alla presunta gravosità dell’istanza, in primo luogo si deve evidenziare che nel provvedimento impugnato l’eccezione è formulata solo con riferimento agli ulteriori atti istruttori che fossero richiamati nella documentazione indicata nell’istanza e, pertanto, da sé non sarebbe stata comunque idonea a giustificare un rigetto dell’intera istanza di accesso, potendo semmai essere oggetto di una successiva valutazione, una volta trasmessa la documentazione già individuata nell’istanza ” (cfr. il ricorso a pag. 3).
4. La Regione Molise si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso opponendo in sintesi, con la propria memoria di costituzione depositata l’11/01/2026:
- che “ l’Amministrazione si determinava per il diniego dal momento che la controversia relativa al recupero del contributo è ormai definitivamente conclusa e, quindi, l'interesse di controparte all'accesso ai fini difensivi, ovvero comunque strumentali al giudizio, a questo punto è stabilmente venuto meno ” (cfr. la memoria della difesa erariale dell’11/01/2026 a pag. 3);
- che “ controparte non ha in alcun modo motivato la sua istanza di accesso facendo riferimento all’eventuale correlazione tra la conoscenza degli atti richiesti e la cura o difesa della propria situazione giuridica soggettiva ” (cfr. la memoria cit. a pag. 4);
- che “ il positivo riscontro alla richiesta di accesso presuppone necessariamente la dimostrazione che i documenti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti nella sfera giuridica dell'istante ” (cfr. la memoria cit. a pag. 4).
5. Parte ricorrente depositava indi in data 16/01/2026 uno scritto di replica alle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 28/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale d’udienza.
7. Il ricorso in esame merita accoglimento.
8. Come noto, l’art. 22 (“Definizioni e principi in materia di accesso”), comma 1, della legge n. 241/1990 definisce il diritto di accesso come “ diritto degli interessati di prendere visione ” (n.d.r.: ancor prima che) “ di estrarre copia di documenti amministrativi ”.
Ciò premesso, la controversia in esame verte specificamente su una richiesta di accesso c.d. difensivo.
L’art. 24 della stessa legge (“ Esclusione dal diritto di accesso ”), con il suo conclusivo comma 7, recita in proposito quanto segue: “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale .”
Tale comma distingue, quindi, l’ipotesi generale dell’accesso difensivo, ai fini della quale è sufficiente che la conoscenza dei documenti amministrativi “ sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”, dalla particolare ipotesi in cui l’accesso difensivo sia richiesto rispetto a “ documenti contenenti dati sensibili e giudiziari ”, caso nel quale la disciplina positiva esige la ben più rigorosa condizione della “stretta indispensabilità” dell’accesso.
L’onere di allegazione (e, se del caso, di prova) a carico del singolo richiedente l’accesso varia, pertanto, a seconda che nel caso concreto si versi in una fattispecie ricadente nello schema generale dell’accesso difensivo, o invece in una vicenda connotata dalla presenza di “ dati sensibili e giudiziari ”.
E’ allora immediato osservare che nella controversia in esame non ricorre affatto un accesso richiesto a “ dati sensibili e giudiziari ”: da qui l’applicabilità alla vicenda del regime ordinario dell’accesso difensivo, basato sulla sufficienza della comune necessità dell’accesso stesso “ per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
9. A questo punto conviene allora subito richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza con riguardo al regime ordinario in discussione.
Secondo il comune insegnamento giurisprudenziale, “ Nel caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio; ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso; ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria; ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della “pretesa principale” azionata o da azionare ” (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 1°/03/2022, n. 1450; nello stesso senso cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, III, 28/06/2024, n. 5745).
La stessa giurisprudenza ha peraltro circoscritto gli enunciati appena esposti con le puntualizzazioni che non è sufficiente, nell'istanza ostensiva, “ un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare ” (Cons. Stato, sez. V, 4/04/2025, n. 2922, con ulteriori richiami giurisprudenziali); e che la richiesta ostensiva non potrebbe comunque trovare favorevole corso nel caso estremo di “ una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo ” (Cons. Stato, sentenza ult. cit.).
10. Il Tribunale deve ora confrontare con i principi appena esposti i connotati propri della pretesa ostensiva fatta valere in concreto.
10.1. In questa prospettiva il Collegio ritiene di poter osservare che l’istanza di accesso del ricorrente recava una motivazione succinta ma già puntuale, in quanto il richiedente, dopo aver premesso che “ Sono tuttora pendenti i termini per impugnare in via ordinaria la sentenza di appello del Consiglio di Stato n. 3912 del 08.05.2025, oltre ad essere comunque esperibili i rimedi di natura straordinaria previsti dal codice del processo amministrativo e dal codice di procedura civile ”, allegava a base della propria richiesta l’interesse di “ concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti, ma anche la necessità di tutelare in giudizio i diritti e gli interessi dell’istante ”, evidenziando che “ Sono tuttora pendenti i termini per impugnare in via ordinaria la sentenza di appello del Consiglio di Stato n. 3912 del 08.05.2025, oltre ad essere comunque esperibili i rimedi di natura straordinaria previsti dal codice del processo amministrativo e dal codice di procedura civile ” (cfr. l’istanza di accesso del 2/07/2025).
10.2. Da tutto ciò si desume, quindi, l’inconsistenza della obiezione difensiva comunale per cui l’istante non avrebbe specificato la strumentalità esistente tra la propria richiesta ostensiva e le pur richiamate esigenze difensive.
Deve poi aggiungersi che le esigenze difensive del privato inerenti alla pendenza del giudizio in Cassazione (medio tempore attivato contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 3912/2025) e all’eventuale attivazione di rimedi straordinari ulteriori sono già ampiamente sufficienti a sorreggere la richiesta ostensiva del cui esito si controverte.
Infine, priva di rilievo è la pretestuosa, ulteriore obiezione difensiva che la richiesta di accesso sarebbe stata eccessivamente onerosa per l’Amministrazione: sotto questo profilo, infatti, non si giustifica un diniego totale di ostensione.
10.3. Il ricorso si rivela pertanto nel suo insieme ammissibile.
11. Quanto appena esposto già avvia a denotare anche nel merito la fondatezza del gravame.
11.1. Sussistendo, infatti, le esigenze difensive sottese all’istanza di accesso, il diniego opposto dall’Amministrazione regionale all’interessata risulta inficiato.
L’Amministrazione regionale avrebbe dovuto consentire all’interessata l’accesso ai documenti richiesti, almeno di quelli effettivamente disponibili/reperibili la cui ostensione non avrebbe richiesto adempimenti amministrativi eccessivamente onerosi.
11.2. Da qui la necessità che la Regione Molise conceda l’accesso richiesto, oppure:
- dichiari in modo univoco e formale, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza assoluta dei documenti qui in questione o, comunque, la loro irreperibilità;
- attesti formalmente le ragioni per le quali l’accesso, o parte di esso, risulti effettivamente di onerosità tale da doversene escludere la praticabilità.
12. Per tutto quanto detto, e con le precisazioni dianzi svolte, il diniego impugnato risulta illegittimo e va di conseguenza per ciò stesso annullato, con la conseguenza che i documenti richiesti dalla società ricorrente dovranno essere senz’altro ostesi entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- annulla il diniego in epigrafe;
- dichiara il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, e nei limiti indicati in motivazione, agli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso;
- e pertanto ordina alla Regione Molise di darvi corso mediante l’esibizione e il rilascio del medesimo materiale documentale, con le modalità e nel termine indicati nella stessa motivazione.
Condanna la Regione Molise al rimborso alla parte ricorrente delle spese processuali, che liquida nella misura di euro 750,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO ER, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | IO ER |
IL SEGRETARIO