Art. 1. Ambito di applicazione 1. Possono accedere al "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" di cui all' art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attivita' produttiva:
a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attivita' lavorativa e reimpiego della manodopera.
2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attivita' e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
3. Sono escluse dai benefici del Fondo:
- quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992 ;
- quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992 : "3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attivita' lavorativa e reimpiego della manodopera.
2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attivita' e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali.
3. Sono escluse dai benefici del Fondo:
- quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992 ;
- quelle imprese che, utilizzando nella loro attivita' prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992 : "3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".