Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/02/2026, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6132 del 2024, proposto da
AN RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato David Di Micco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Grisostomi Travaglini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 21 marzo 2024 avente ad oggetto “Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023 – codice domanda: INN23_D0807-RT AN” con la quale si comunicava l’esito negativo della domanda;
b) di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità ed in particolare della comunicazione del 9 gennaio 2024 a mezzo della quale “Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023 – codice domanda: INN23_D0807-RT AN – comunicazione di esito istruttorio negativo”;
- nonché della graduatoria provvisoria – elenco imprese ammissibili – eventualmente già formata in relazione al Fondo per l’innovazione in agricoltura anno 2023;
- e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa ed inserita nella graduatoria formata per ora di spedizione e/o di veder valutata la propria domanda ai fini dell’esame di merito per la formazione della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OR AT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il sig. RT agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe e per il risarcimento del danno, premettendo in fatto quanto segue.
Inoltrava in data 27 novembre 2023 la domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui al Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze, del 09 agosto 2023 per l’acquisto dei beni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e
d), del medesimo decreto, meglio specificati come in atti.
La domanda veniva respinta, all’esito delle comunicazioni pure meglio elencate in ricorso, in quanto non era stato “allegato il libretto di circolazione del bene oggetto di sostituzione o la dichiarazione dalla quale si evincano l’assenza del libretto di circolazione e il numero di matricola del bene sostituendo”.
Avverso il provvedimento di rigetto deduce articolate ragioni di censura per (I) violazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 3 , 97 , 114 , 117 e 118 cost.) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria) – difetto di motivazione; e (II) per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2023 ed all’art all’art. 6.2, comma 3, punto 4 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (errore nei presupposti di fatto e diritto; difetto assoluto di istruttoria) – violazione dei principi di legalità, uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
Con separato capo di domanda chiede il risarcimento del danno.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate che resistono al ricorso.
L’ISMEA, con propria memoria, argomenta circa i presupposti procedimentali del rigetto impugnato e deduce circa la circostanza che la mancata produzione del libretto di circolazione (che ha causato l’esclusione del ricorrente dalla procedura) sarebbe da imputare esclusivamente a fatto del ricorrente e non ad asseriti (inesistenti) problemi della piattaforma informatica di ISMEA, eccependo la inammissibilità del soccorso istruttorio nella procedura a sportello quale è quella oggetto di causa intimata. Deduce altresì sulla insussistenza di presupposti e condizioni circa la domanda risarcitoria.
Con ordinanza nr. 2674 del 20 giugno 2024 è stata respinta la domanda cautelare.
Nel prosieguo del giudizio, con propria memoria e con note in vista dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso in quanto gli investimenti oggetto di accesso al fondo non sono stati più realizzati; deduce che tale circostanza sopravvenuta ha determinato il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, rendendo la stessa priva di utilità pratica per il ricorrente.
Nella pubblica udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, sia con riferimento alle azioni di annullamento, che con riguardo all’azione risarcitoria.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto che ha privato gli atti oggetto di gravame degli effetti loro propri.
In ogni caso, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
OR AT AN, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR AT AN | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO