Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 25478
CASS
Sentenza 15 maggio 2014

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Massime1

L'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, nè il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disposizione processual-civilistica con la conformazione della procedura del riesame, in quanto l'assegnazione del termine potrebbe di fatto impedire la pronuncia della decisione nei dieci giorni dalla ricezione degli atti e, quindi, rimettere alla volontà del terzo interessato il potere di far registrare la sopravvenuta inefficacia della misura).

Commentario1

  • 1Art. 100 - Difensore delle altre parti private
    https://www.filodiritto.com/

    1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 25478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25478
Data del deposito : 15 maggio 2014

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