Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
L'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale è inammissibile, nè il difetto di rappresentanza può essere regolarizzato previa concessione di un termine a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disposizione processual-civilistica con la conformazione della procedura del riesame, in quanto l'assegnazione del termine potrebbe di fatto impedire la pronuncia della decisione nei dieci giorni dalla ricezione degli atti e, quindi, rimettere alla volontà del terzo interessato il potere di far registrare la sopravvenuta inefficacia della misura).
Commentario • 1
- 1. Art. 100 - Difensore delle altre parti privatehttps://www.filodiritto.com/
1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3. La procura speciale si presume …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 25478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25478 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2014
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 678
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 6705/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO FR N. IL 07/08/1968;
avverso l'ordinanza n. 1154/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 20/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. MAGLIANO Raffaele.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione NU FR, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 20 gennaio 2014, con la quale è stata dichiarata la inammissibilità della impugnazione per carenza di procura speciale in capo alla richiedente il riesame, terza interessata.
Oggetto di tale impugnazione era stato il decreto di sequestro preventivo di un villino, eseguito il 16 gennaio 2014, nei confronti della ricorrente, quale intestataria soltanto apparente, ed essendo l'immobile ritenuto nella effettiva disponibilità del marito Di Mario Raffaele.
Deduce la ricorrente, a mezzo del difensore anche procuratore speciale:
1) l'erronea applicazione dell'art. 83 c.p.c.. L'istanza di riesame era stata sottoscritta dalla NU e recava in calce quella che poteva ritenersi una procura speciale dal momento che attribuiva il mandato difensivo con indicazione del procedimento penale e della misura cautelare da impugnare: una procura alle liti in linea con l'art. 83 c.p.c., indipendentemente dal nomen iuris. (sentenza n. 26006 del 2011 della Cassazione);
2) la violazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, che consente l'assegnazione di un termine alla parte per munirsi della procura speciale (vedi sent. Cass. n. 11966 del 2011). Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non può essere accolta la prima censura.
È noto che la giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 6^, Sentenza n. 46429 del 17/09/2009 Cc. (dep. 02/12/2009 ) Rv. 245440)) riconosce, al terzo interessato che agisca a tutela dei propri diritti, una posizione processuale analoga a quella della parte civile o che comunque fruisce in via analogica, dei principi dettati, in tema di rappresentanza, per tale parte dall'art. 100 c.p.p.. La citata norma prevede, invero, che " la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa".
Si tratta di un precetto dal tenore ben distinto da quello dell'art. 96 per la posizione dell'imputato e da quello dell'art. 101 per la persona offesa, norme che si limitano a richiedere la semplice nomina del difensore e a stabilire che questa si effettua con dichiarazione alla autorità procedente, con consegna alla stessa da parte del difensore o con raccomandata.
Era stato anche osservato, in passato, che quando il codice richiede la procura speciale, a tale atto non possa essere equiparata quella conferita al difensore a margine o in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., posto che quest'ultima costituisce comune mandato alla lite, con rappresentanza processuale;
ne' d'altro canto può invocarsi il principio di natura processuale civilistico secondo cui la parte nel conferire la procura "ad litem", a margine od in calce all'atto, mostra di fare proprio il contenuto di quest'ultimo (Sez. 4^, Sentenza n. 539 del 21/04/1994 Cc. (dep. 08/06/1994 ) Rv. 198096).
Si tratta di un orientamento poi in parte attenuato dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui , invece, (Sez. 6^, Sentenza n. 11796 del 04/03/2010 Cc. (dep. 26/03/2010 ) Rv. 246485) la procura richiesta per il difensore, dall'art. 100 c.p.p., è analoga a quella ex art. 83 c.p.c.. Deve comunque osservarsi, sul piano meramente semantico, che se il legislatore (come previsto, ad es. dall'art. 100) richiede che il difensore deve essere munito di procura, agli effetti del processo penale , la nomina del medesimo deve essere tenuta ontologicamente distinta , per natura, dalla procura speciale, potendovi essere la prima e non la seconda. Come è anche vero che laddove il legislatore richiede la nomina del difensore (caso della persona offesa) è da escludere che intenda riferirsi anche alla procura speciale (Sez. U, Sentenza n. 47473 del 27/09/2007 Cc. (dep. 20/12/2007) Rv. 237854).
Si impone allora la necessità di verificare se e quando possa riconoscersi che una nomina difensiva contenga anche tutti gli elementi integrativi della procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.. La differenza tra le due figure giuridiche è che la nomina del difensore prevede formalità che riguardano il momento della presentazione (v. art. 96 c.p.p.) ma nulla è sancito dalla legge, quanto al contenuto. E deve ritenersi, perciò che si tratti di semplice negozio unilaterale di investitura, del difensore, del potere di rappresentare la parte in giudizio che vale per tutta la durata del processo, fino a revoca o rinuncia (v. Sez. U, Sentenza n. 35402 del 09/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003 )) e per l'esercizio di tutti e solo dei poteri propri del difensore in quanto tale, quale ad esempio, il potere di impugnazione, che è previsto, dall'art. 571, comma 3 in capo al difensore, con titolarità diversa e disgiunta da quella dell'imputato o del suo procuratore speciale. Invece (v. , su tema analogo , Sez. 4^, Sentenza n. 1722 del 15/06/1984 Ud. (dep. 20/02/1985 ) Rv. 167992 ) la procura speciale ex art. 100 c.p.p., non può che essere un mandato con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è( proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte : opera che , nel caso di specie, è la rappresentanza nel compimento di determinati atti di cui è titolare in proprio il conferente la procura stessa, in relazione ad un determinato procedimento , tanto che, salvo manifestazione di volontà diversa, quella non sarebbe nemmeno automaticamente estensibile a più gradi del processo ( come invece lo è la nomina del difensore). Essa può anche comprendere, solo se espressa, anche la potestà di disposizione del diritto in contesa (vedi art. 100). Nel caso di specie, il difensore sostiene che la nomina che esso ha ricevuto dalla NU, in calce alla richiesta di riesame - richiesta peraltro sottoscritta dalla stessa nominata- , presenterebbe tutti i caratteri della procura speciale menzionata dall'art. 100 c.p.p.. Ed invece un simile assunto non è condivisibile posto che si tratta di nomina che non contiene anche il conferimento di poteri in ordine all'incidente cautelare introdotto.
Basti osservare che tale incidente risulta avviato personalmente dalla NU, che ha firmato la richiesta di riesame introduttiva;
il procedimento incidentale in questione inoltre è diverso dal procedimento per il quale risulta effettuata la nomina ( diversamente da quanto preteso da Sez. 6^, Sentenza n. 2899 del 12/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014 ) Rv. 258332), come si desume dal rilievo che l'incidente cautelare è contrassegnato dal n. 1154/2013 RG sequestri mentre il procedimento per il quale è stata data la nomina è quello "di cui sopra" ossia - dovrebbe ritenersi, esaminando l'oggetto della richiesta- quello contrassegnato dal n. RGNR 15374/2012 PM e 22700/2012 Gip;
infine, il fatto che la nomina è stata data "con riguardo ..al sequestro., di cui sopra" non può ritenersi certo indicativo della attribuzione anche del potere di impugnazione di tale misura ablativa, con richiesta di riesame, per nulla menzionata.
È destituito di fondamento anche il secondo motivo di doglianza. Anche a trascurare, per un momento, che , in linea di principio, il dovere di assegnare alla parte un termine per munirsi della procura speciale ai sensi dell'art. 182 c.p.c. è stato escluso da numerosissime decisioni di questa Corte (Sez. 2^, Sentenza n. 31044 del 13/06/2013 Cc. (dep. 19/07/2013 ) Rv. 256839 ; Conformi: N. 21314 del 2010 Rv. 247440; N. 8942 del 2012 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081; N. 10972 del 2013 Rv. 255186; N. 23107 del 2013 Rv. 255445; N. 22109 del 2013 Rv. 256124; Sez. 3^, Ordinanza n. 39077 del 21/03/2013 Cc. (dep. 23/09/2013 ) Rv. 257729 ) dissonanti rispetto a quelle, di segno opposto, ma ormai minoritarie, evocate dal ricorrente,(Sez. 3^, Sentenza n. 11966 del 16/12/2010 Cc. (dep. 24/03/2011) Rv. 249766 ; Sez. 6^, Sentenza n. 1289 del 20/11/2012 Cc. (dep. 10/01/2013) Rv. 254287) non potrebbe non rilevarsi la pressoché generale incompatibilità della norma civilistica con il particolare rito del riesame.
Si rende, cioè, evidente che la regola in questione solo in ipotesi residuali potrebbe trovare operatività, nell'attuale stato normativo, all'interno del procedimento ex art. 324 c.p.p., attivato nella specie.
Ed infatti, posto che per il procedimento di riesame avverso misure cautelari reali vale la sanzione della inefficacia della misura determinata dalla mancata decisione, ad opera del giudice, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti (art. 309 c.p.p., commi 9 e 10), è dì tutta evidenza che sarebbe stata impraticabile,
per il Tribunale adito, la scelta di assegnare un termine alla difesa per munirsi di procura speciale. Infatti tale decisione non sarebbe stata in grado di determinare la sospensione del decorso dei detti 10 giorni, sicché riconoscere al terzo interessato il diritto di integrare i requisiti di legittimazione per la introduzione della richiesta significherebbe consegnargli anche la concreta possibilità di far registrare la sopravvenuta inefficacia della misura per superamento del termine decadale.
E ciò, senza considerare che il sistema generale delle inammissibilità delle impugnazioni penali (art. 591 c.p.p.) valido anche con riferimento al caso di specie, è stato ideato alla luce di una certa rigidità formale, ad impronta deflattiva, che comprende, perciò in termini univoci e non emendabili perché "originari", il caso della mancanza di legittimazione del proponente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014