Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo. (Fattispecie relativa a ricorso presentato da soggetto ritenuto fittizio intestatario di bene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 22109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22109 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/02/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 309
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 46928/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LÒ TO, nato a [...] il [...];
2) VI LU, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25 settembre 2012 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Messa Viola, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 2 luglio 2012 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies di un immobile e di un compendio aziendale, in quanto beni che, sebbene formalmente intestati ai coniugi TO LÒ e LU VI, erano nella effettiva disponibilità di VI OS, padre di quest'ultima e indagato per una serie di reati di commercio di sostanza stupefacente e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga (artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. 309 del 1990, artt. 73 e 74).
2. L'avvocato Viola Messe ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del LÒ e della VI.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza per avere il Tribunale arbitrariamente modificato le date di commissione dei fatti contestati, così impedendo qualsiasi possibilità di difesa in ordine al presupposto del fumus commissi delicti. I ricorrenti sottolineano che i reati fine contestati e posti a base del provvedimento cautelare reale risulterebbero posti in essere nell'arco di un periodo in cui OS VI era detenuto, come attestato dal certificato prodotto dinanzi al Tribunale da cui risulta lo stato detentivo dal 9.1.2007 al 23.7.2010; il Tribunale, oltre a non rispondere a questo rilievo, avrebbe fatto riferimento a diverse date di commissione dei reati, senza alcuna giustificazione e senza riferimenti a circostanze di fatto.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione.
In particolare, si assume che il sequestro preventivo dell'immobile di via Duca di Genova in Galantino è stato disposto senza la prova che lo colleghi ai reati contestati al VI, tenuto conto che si tratta di un acquisto risalente al 2003, cioè ad un periodo notevolmente anteriore alla commissione di quei reati, come dimostrato mediante le cambiali depositate in udienza. Analogo discorso viene fatto in relazione al compendio aziendale della ditta individuale "Caffetteria LD di LÒ TO", oggetto di un contratto di locazione a seguito di mutuo stipulato da TO LÒ in epoca precedente alla costituzione dell'associazione per delinquere di cui al capo a) contestata al suocero.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 321 c.p.p. e art. 12-sexies cit. e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e i redditi accertati di OS VI e dei suoi familiari. I ricorrenti assumono, innanzitutto, che il Tribunale non avrebbe preso in esame i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
ciononostante la presunta sproporzione ammonterebbe a soli Euro 15.601, somma che deve essere messa in rapporto con l'intero reddito della famiglia. Infatti, per quanto riguarda l'immobile la difesa ha prodotto al Tribunale l'estratto conto di IA TO, moglie del VI, assieme alle cambiali;
mentre, per il compendio aziendale sono stati esibiti la relazione notarile preliminare del contratto di mutuo ipotecario, le fatture di acquisto dei beni e le dichiarazioni dei redditi di TO LÒ. In sostanza, si rileva che al Tribunale sia stata offerta la prova della provenienza lecita dell'azienda, acquistata dal LÒ attraverso un regolare mutuo ipotecario. Sotto un altro profilo, si lamenta che i giudici del riesame non abbiano valutato la presunta sproporzione confrontando il reddito non al momento dell'applicazione della misura cautelare, ma all'epoca degli acquisti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente deve rilevarsi che i ricorsi sono stati proposti da difensore non munito di procura speciale.
Questa Corte, con una giurisprudenza ormai consolidata, ritiene che anche nella materia dei sequestri preventivi, tra cui quelli finalizzati alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- sexies così come in materia di misure di prevenzione reale, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, come i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile - e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 6, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace ed altri;
Sez. 6, 4 marzo 2010, n. 11796, Pilato;
Sez. 6, 19 marzo 2010, n. 13154, Arango Garzon;
Sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 13798, Bonura;
Sez. 3, 20 ottobre 2011, n. 8942, Porto Tenaglia;
Sez. 1, 4 maggio 2012, n. 25849, Bellinvia;
Sez. 1, 29 febbraio 2012, n. 10398, Luca;
Sez. 2, 27 marzo 2012, n. 27037, Bini). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. 4. Nella specie, TO LÒ e LU VI sono, come si è visto, terzi interessati e come tali si qualificano rispetto al sequestro, disposto sui beni loro rispettivamente intestati, in funzione della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies nel procedimento in cui indagato è OS VI: tuttavia, agli atti non risulta alcuna procura speciale rilasciata al difensore, avvocato Vania Messa, che ha sottoscritto i ricorsi per cassazione, ne' in essi si fa menzione di una qualche procura speciale.
5. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in relazione alla questione trattata, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013