CASS
Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10689 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU AR nato il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,' udito il difensore, avv. INFELISI LUCIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10689 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Rovigo ha condannato MA UL alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d. 1gs. n. 286 del 1998, perché la stessa si trovava sul territorio nazionale, ove aveva fatto ingresso nell'agosto del 2018, in assenza di permesso di soggiorno e senza aver presentato, all'epoca del fatto, istanza di regolarizzazione. A fondamento dell'affermazione di responsabilità il primo giudice ha posto l'annotazione della Questura di Rovigo dalla quale risultava che l'imputata era stata trovata, nel mese di agosto 2018, nel territorio italiano senza permesso di soggiorno che, in base alla documentazione prodotta, risultava chiesto, avviando la procedura di regolarizzazione, soltanto nel mese di novembre 2021. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, avv. G. Tiribilli, che denuncia due vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 10-bis TU Imnn., e violazione degli artt. 2,3,28 del citato TU, nonché del d. 1gs. n. 30 del 2007. La ricorrente è madre di cittadina europea di nazionalità rumena, presente regolarmente nel territorio dello Stato italiano all'epoca del fatto, come documentato in sede di merito e come risulta dall'annotazione della Questura di Rovigo che attesta che l'imputata si era recata allo sportello immigrazione, presentando richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, in quanto domiciliata e convivente con la figlia, di nazionalità rumena. Si sostiene che ai familiari dei cittadini europei si applica non il TU Imm. ma il d.lgs. n. 30 del 2007 che, all'art. 3, indica che la norma riguarda i cittadini dell'Unione europea che si rechino o soggiornino in uno stato membro, diverso da quello in cui hanno la cittadinanza, nonché ai loro familiari che lo accompagnano o raggiungono, tra i quali gli ascendenti diretti. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per la speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa a mezzo p.e.c., del 23 settembre 2022, ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale,all'esito della quale, all'odierna udienza, 2 le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe, il Sostituto Procuratore generale richiamando anche il contenuto della requisitoria già depositata in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. La ricorrente è di nazionalità moldava e ha chiesto la regolarizzazione solo nel mese di novembre 2021, mentre è indicata, dalla stessa difesa, oltre che nel provvedimento di merito, come entrata in Italia nel mese di agosto dello stesso anno. Sul punto, questa Corte ha già ripetutamente statuito che lo straniero extracomunitario che sia trovato in Italia, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità per il reato di permanenza illegale di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso, ed eventualmente di soggiorno, legittimante la sua presenza nello Stato (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib Bouzekri, Rv. 277920; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Benjannet, Rv. 249472). Lo stato di familiare di cittadino dell'Unione (inclusi il rapporto di genitorialità e il coniugio) costituisce presupposto per ottenere, alle condizioni stabilite dal d.lgs. n. 30 del 2007, il rilascio di titolo legale che autorizzi la protratta permanenza superiore a tre mesi;
non lo integra tout court. Infatti, deve essere condiviso il principio secondo il quale integra gli estremi del reato previsto dall'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato senza richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, pur trovandosi in una situazione che gli consentirebbe di ottenerlo (Sez. 1, n. 38157 del 06/10/2010, Bradu, Rv. 248692). Peraltro, non risulta nemmeno dalle deduzioni di cui al ricorso che l'imputata avesse chiesto ed ottenuto la «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 30 del 2007, se non alla data del novembre 2021 (quando la ricorrente si era presentata all'Ufficio immigrazione della Questura per richiedere il permesso di soggiorno);circostanza che integra così una situazione di illegalità del suo trattenimento in Italia. Né la descritta situazione può essere elisa dall'eventuale permesso di soggiorno, successivamente rilasciato, privo di efficacia sanante, o dalla disciplina che presiede all'espulsione dallo Stato (ed agli eventuali limiti esistenti al riguardo), che non interferisce con la fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc ssuali. .D0 Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 50368 del 25/05/2018, Taipi Manjola, non massimata). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è pacifica e consolidata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non si applica al procedimento per reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 2017, Rv. 271587). Sulla questione devoluta alla Corte Costituzionale è, peraltro, intervenuta l'ordinanza n. 224/2021 con la quale la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Giudice di Pace di Lecce, in merito all'inapplicabilità, nel procedimento davanti al giudice di pace, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost. Il Giudice delle leggi, nel rigettare le argomentazioni del giudice a quo, ha evidenziato la genericità e dunque manifesta inammissibilità dei rilievi relativi alla violazione degli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost. Nel ritenere non fondate le ulteriori questioni relative alla violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e di rieducazione, sono stati confermati i principi cristallizzati in sentenza n. 120/2019. intervenuta su analoga questione. Le differenze tra i due istituti e la ragione di applicabilità solo dell'art. 34 d. Igs. n. 264 del 2000 devono ricondursi, per il Giudice delle leggi, alle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale. Per la Corte Costituzionale il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione della sua finalità conciliativa, prevalente anche su esigenze deflattive. 2.Derivafila quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,' udito il difensore, avv. INFELISI LUCIANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10689 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Rovigo ha condannato MA UL alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 10-bis d. 1gs. n. 286 del 1998, perché la stessa si trovava sul territorio nazionale, ove aveva fatto ingresso nell'agosto del 2018, in assenza di permesso di soggiorno e senza aver presentato, all'epoca del fatto, istanza di regolarizzazione. A fondamento dell'affermazione di responsabilità il primo giudice ha posto l'annotazione della Questura di Rovigo dalla quale risultava che l'imputata era stata trovata, nel mese di agosto 2018, nel territorio italiano senza permesso di soggiorno che, in base alla documentazione prodotta, risultava chiesto, avviando la procedura di regolarizzazione, soltanto nel mese di novembre 2021. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, avv. G. Tiribilli, che denuncia due vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza dell'art. 10-bis TU Imnn., e violazione degli artt. 2,3,28 del citato TU, nonché del d. 1gs. n. 30 del 2007. La ricorrente è madre di cittadina europea di nazionalità rumena, presente regolarmente nel territorio dello Stato italiano all'epoca del fatto, come documentato in sede di merito e come risulta dall'annotazione della Questura di Rovigo che attesta che l'imputata si era recata allo sportello immigrazione, presentando richiesta di permesso di soggiorno per famiglia, in quanto domiciliata e convivente con la figlia, di nazionalità rumena. Si sostiene che ai familiari dei cittadini europei si applica non il TU Imm. ma il d.lgs. n. 30 del 2007 che, all'art. 3, indica che la norma riguarda i cittadini dell'Unione europea che si rechino o soggiornino in uno stato membro, diverso da quello in cui hanno la cittadinanza, nonché ai loro familiari che lo accompagnano o raggiungono, tra i quali gli ascendenti diretti. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione per la speciale tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa a mezzo p.e.c., del 23 settembre 2022, ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale,all'esito della quale, all'odierna udienza, 2 le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe, il Sostituto Procuratore generale richiamando anche il contenuto della requisitoria già depositata in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. La ricorrente è di nazionalità moldava e ha chiesto la regolarizzazione solo nel mese di novembre 2021, mentre è indicata, dalla stessa difesa, oltre che nel provvedimento di merito, come entrata in Italia nel mese di agosto dello stesso anno. Sul punto, questa Corte ha già ripetutamente statuito che lo straniero extracomunitario che sia trovato in Italia, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità per il reato di permanenza illegale di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso, ed eventualmente di soggiorno, legittimante la sua presenza nello Stato (Sez. 1, n. 1405 del 26/11/2019, dep. 2020, Ouakib Bouzekri, Rv. 277920; Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503; Sez. 1, n. 57 del 01/12/2010, dep. 2011, Benjannet, Rv. 249472). Lo stato di familiare di cittadino dell'Unione (inclusi il rapporto di genitorialità e il coniugio) costituisce presupposto per ottenere, alle condizioni stabilite dal d.lgs. n. 30 del 2007, il rilascio di titolo legale che autorizzi la protratta permanenza superiore a tre mesi;
non lo integra tout court. Infatti, deve essere condiviso il principio secondo il quale integra gli estremi del reato previsto dall'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato senza richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, pur trovandosi in una situazione che gli consentirebbe di ottenerlo (Sez. 1, n. 38157 del 06/10/2010, Bradu, Rv. 248692). Peraltro, non risulta nemmeno dalle deduzioni di cui al ricorso che l'imputata avesse chiesto ed ottenuto la «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 30 del 2007, se non alla data del novembre 2021 (quando la ricorrente si era presentata all'Ufficio immigrazione della Questura per richiedere il permesso di soggiorno);circostanza che integra così una situazione di illegalità del suo trattenimento in Italia. Né la descritta situazione può essere elisa dall'eventuale permesso di soggiorno, successivamente rilasciato, privo di efficacia sanante, o dalla disciplina che presiede all'espulsione dallo Stato (ed agli eventuali limiti esistenti al riguardo), che non interferisce con la fattispecie incriminatrice (Sez. 1, n. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc ssuali. .D0 Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 50368 del 25/05/2018, Taipi Manjola, non massimata). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è pacifica e consolidata la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, secondo cui la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non si applica al procedimento per reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 2017, Rv. 271587). Sulla questione devoluta alla Corte Costituzionale è, peraltro, intervenuta l'ordinanza n. 224/2021 con la quale la Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Giudice di Pace di Lecce, in merito all'inapplicabilità, nel procedimento davanti al giudice di pace, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost. Il Giudice delle leggi, nel rigettare le argomentazioni del giudice a quo, ha evidenziato la genericità e dunque manifesta inammissibilità dei rilievi relativi alla violazione degli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost. Nel ritenere non fondate le ulteriori questioni relative alla violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e di rieducazione, sono stati confermati i principi cristallizzati in sentenza n. 120/2019. intervenuta su analoga questione. Le differenze tra i due istituti e la ragione di applicabilità solo dell'art. 34 d. Igs. n. 264 del 2000 devono ricondursi, per il Giudice delle leggi, alle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai reati di competenza del tribunale. Per la Corte Costituzionale il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione della sua finalità conciliativa, prevalente anche su esigenze deflattive. 2.Derivafila quanto sin qui esposto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.