Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 la condotta dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato senza richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, pur trovandosi in una situazione che gli consentirebbe di ottenerlo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2010, n. 38157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38157 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 817
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 11473/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR AR N. IL *02/06/1978*;
avverso la sentenza n. 17/2010 GIUDICE DI PACE di MESTRE, del 10/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Galasso chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Giudice di pace di Mestre condannava AD IN per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, alla pena di 3340 Euro di ammenda. Rilevava che l'imputata aveva dichiarato in dibattimento di essere consapevole del suo soggiorno illegale tanto che si era rivolta alla CGIL per sapere come regolarizzare la sua posizione, e aveva deciso di chiedere un permesso di soggiorno per motivi sanitari essendo in stato di avanzata gravidanza. Lo stesso giorno in cui era stata denunciata aveva infatti ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, il che non valeva ad escludere il reato già consumato. L'elemento soggettivo richiesto nel reato contravvenzionale era la coscienza e volontà di disattendere le norme in tema di immigrazione e nel caso di specie risultava provato dalle stesse ammissioni dell'imputata.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata deducendo mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, in quanto la stessa si trovava di fatto in una situazione tutelata dalle norme tanto che non appena aveva chiesto il permesso di soggiorno le era stato concesso per motivi di salute. La sua situazione poteva essere assimilata a quella del rifugiato politico, e quindi se anche non aveva chiesto il permesso di soggiorno ma si trovava nella condizione di poterlo avere non doveva essere denunciato e condannato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La norma punisce tra le altre condotte il trattenimento illegale nel territorio dello Stato e definisce illegale il trattenimento che avviene in violazione delle norme del testo unico, tra le quali quella di non richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia Ne consegue che l'imputata al momento in cui era stata identificata si trovava nella situazione descritta dalla norma a nulla valendo che avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno perché in stato di avanzata gravidanza. Dalla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputata al giudice di pace emerge che la stessa si trovava in Italia da tempo dove viveva insieme al marito sposato nel 2008, inoltre già nel 2007 aveva ottenuto un permesso di lavoro scaduto senza rinnovo.
Si deve rilevare che con la sentenza n. 250 e le ordinanze n. 252 e 253 la Corte Costituzionale in data 8 luglio 2010 ha sancito la legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis e che pertanto non vi alcun dubbio sulla piena operatività della norma incriminatrice nel caso di specie.
La ricorrente deve essere condannati pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010