Sentenza 26 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2019, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
01405-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1189/2019 ANGELA TARDIO - Presidente - UP 26/11/2019 MARCO VANNUCCI R.G.N. 17363/2019 DOMENICO FIORDALISI Relatore GIACOMO ROCCHI DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IB KR nato a [...] ( MAROCCO) il 15/04/1984 avverso la sentenza del 18/02/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è procedibile udito il difensore E' presente l'avvocato INVERNIZZI NADIA del foro di LECCO in difesa di: IB KR si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. IB EK ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Lecco del 18 febbraio 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 3.800,00 di ammenda, in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 9 gennaio 2018 in Lecco, in qualità di cittadino straniero, aveva fatto ingresso e si era trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione. La Questura di Lecco aveva accertato che l'imputato, sprovvisto di passaporto e di visto, aveva affermato di essere entrato in Italia per via marittima nel mese di luglio 2017 e di aver presentato il permesso di soggiorno il 6 novembre 2017, rilevando, quindi, che nel periodo compreso tra le due suddette date si era trattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 5, comma 6, e 10 bis, comma 6, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il G.d.P. avrebbe erroneamente ritenuto provato il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato nel mese di luglio 2017, anche se l'imputato il 6 novembre 2017 aveva ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari (acquisito all'udienza del 12 ottobre 2018). Il ricorrente ritiene che, applicando al caso di specie l'art. 10 bis, comma 6, T.U. imm. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il giudice di merito, preso atto dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, T.U. imm.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice della cognizione avrebbe mancato di fornire idonea motivazione in merito alla richiesta di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente ritiene che il pericolo provocato dall'interesse tutelato dalla norma violata era particolarmente tenue, anche e soprattutto in relazione al tempo trascorso tra l'ingresso nel territorio dello Stato e la successiva regolarizzazione ottenuta con l'emissione del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (periodo ricompreso tra il mese di luglio e il 6 novembre 2017). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e, come tale, debba essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perché, nel caso di specie, non opera l'art. 10 bis, comma 6, T.U. imm. in quanto - come sostenuto dalla stessa difesa a pag. 4 del ricorso - il permesso di soggiorno era stato rilasciato per motivi familiari, circostanza che non rientra nei casi elencati dal citato articolo. Il legislatore, infatti, ha stabilito che il giudice di merito debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando il rilascio del permesso di soggiorno sia avvenuto nelle ipotesi di cui agli artt. 32, comma 3, d.l. 28 gennaio 2008, n. 25, 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, 42 bis T.U. imm. e 10 legge 7 aprile 2017, n. 47. La giurisprudenza richiamata nel ricorso, infatti, non trova applicazione nel caso di specie. Il Collegio ritiene che il giudice di merito abbia correttamente ritenuto l'imputato colpevole del reato a lui ascritto. Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di un titolo legittimante l'ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di allegare detta documentazione (Sez. 1, n. 31998 del 17/05/2013, Hamani, Rv. 256503). OU aveva presentato istanza presso la Questura per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari il 6 novembre 2017, pur avendo dichiarato di essere entrato nel territorio dello Stato nel mese di luglio 2017. Il giudice di merito, pertanto, con una motivazione esente da vizi, ha correttamente ritenuto che nel periodo compreso tra luglio e il 6 novembre 2017 lo stesso si fosse trattenuto sul territorio nazionale senza alcun titolo e che già nel mese di luglio 2017 si era perfezionato il reato a lui contestato in tutti i suoi elementi. Non vi era prova, infatti, che prima del 6 novembre 2017, l'imputato avesse cercato in alcun modo di regolarizzare la propria posizione.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 implica la valutazione congiunta del fatto concretamente posto in essere e degli indici normativamente indicati esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza, l'occasionalità del fatto-, non potendo essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910). La Corte ritiene che di tali criteri di giudizio si sia avvalso il Giudice di pace, il quale, proprio in forza del fatto che l'imputato aveva soggiornato senza titolo sul territorio dello Stato per un limitato periodo di tempo, ha deciso di non 3 accogliere la richiesta di esclusione della procedibilità, ma di applicare la pena nella misura minima, ulteriormente ridotta a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di una lineare esposizione degli elementi di fatto ricostruiti a mezzo delle risultanze processuali e di una logica argomentazione in ordine alla loro valutazione, le conclusioni del giudice di merito non appaiono esposte alle censure del ricorrente in questa sede. Come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, in materia di procedimenti dinanzi al Giudice di pace, si applica anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, solo ove ne ricorrano i presupposti (Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.
3. In forza di quanto sopra, il ricorso appare infondato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Domenico Fiordalisi سلم IngelsDunk DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania LL 4