Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Lo straniero extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
5 7 /1 1 57
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del giomo 1°/12/2010 n. 47 del ruolo
R.G.N. 20390/2010
Composta da Sentenza n. sez.
1066/2010
Maria Cristina Siotto
-Presidente -
Umberto Zampetti
M. Stefania Di Tomassi
-relatore -
Maurizio Barbarisi
Lucia La Posta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di
Ancona,
avverso la sentenza emessa in data 1.4.2010 dal Giudice di pace di Ancona, nei confronti di AN I', nato in [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vito Monetti, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
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1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Ancona assolveva
AN I', cittadino marocchino, dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n.
286 del 1998, accertato il 16.3.2010 ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. con la formula il fatto non sussiste.
Affermava, a ragione, che il verbalizzante, appartenente al Comando della polizia municipale, aveva riferito di avere controllato l'imputato e di averlo
.
trovato privo di documenti d'identità e di soggiorno. Non risultava tuttavia quando e come l'imputato aveva fatto ingresso nel territorio nazionale, se, dunque, era entrato in violazione delle norme sull'ingresso dei cittadini stranieri, né risultava che fosse sprovvisto di visto temporaneo o fosse rimasto sul territorio per oltre otto giorni, ovverosia oltre il tempo previsto dalla legge per :
avanzare richiesta di permesso di soggiorno. Non bastavano infine a ritenere la permanenza illegale i precedenti rilievi dattiloscopici effettuati a suo carico, non potendosi escludere che dopo tali accertamenti l'imputato fosse uscito e quindi rientrato nel territorio italiano.
2. Ricorre il Procuratore generale che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.
Afferma che la stessa sentenza riconosceva che l'imputato era privo di qualsivoglia documento di identificazione e di permesso di soggiorno. In siffatta situazione il suo ingresso non poteva che essere avvenuto irregolarmente e irregolare era di conseguenza anche la sua permanenza. Né il NN, rimasto contumace, aveva mai fornito spiegazioni in proposito.
Considerato in diritto
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
E' lo stesso giudice di merito che riferisce che l'imputato risultava già segnalato in Italia (anche se non riferisce con quale nome), era privo di qualsivoglia documento identificativo, non aveva permesso di soggiorno. In siffatta situazione, nella quale mancava ogni documento o visto abilitante anche il solo ingresso, l'affermazione che poteva dubitarsi che l'ingresso era stato irregolare, appare assolutamente priva di consistenza. Vero è che poteva forse ipotizzarsi, anche alla luce delle precedenti segnalazioni, che l'ingresso era precedente la legge n. 94 del 2009, ma anche in tal caso l'ipotesi che l'imputato si fosse allontanato, senza essere attinto da ordine di espulsione, e avesse fatto reingresso, regolarmente, poco prima dell'accertamento, appare illazione sguarnita d'ogni base reale o verosimile.
Va piuttosto osservato che stante la mancanza di titoli idonei e la apparente totale irregolarità dello straniero, incombeva su di lui l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo, di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato.
Può solo aggiungersi che, in base al combinato disposto degli artt. 4 e 5
d.lgs. n. 286 del 1998 (nello stesso senso v. anche art. 1 legge n. 68 del 2007) la previsione di un termine per la richiesta di premesso di soggiorno è collegata a situazione in cui l'ingresso è regolarmente avvenuto, attraverso i valichi di frontiere appositamente istituiti, mediante esibizione di passaporto o documento equipollente valido e in base a regolare visto di soggiorno, salvi i casi di esenzione (che si riferiscono alla circolazione dei cittadini di Stati dell'area
Schengen non ancora membri dell'Unione). Sicché - ferma l'esigenza che la nozione del "trattenersi" deve essere riferita ad una permanenza caratterizzata da volontarietà e da apprezzabile continuità un ingresso clandestino e senza visto, da paesi terzi, non legittima una permanenza avente siffatte
caratteristiche sul territorio dello Stato neppure per il periodo limitato di otto giorni indicato dall'art. 5 del T.U.
3. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di pace di Ancona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di Ancona.
Così deciso in Roma il giorno 1° dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente.
Lett BEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 4 CEN. 2011
IL CANCELLIERE
Stefania Faiella
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