Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/06/2017, n. 53683
CASS
Sentenza 22 giugno 2017

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In tema di particolare tenuità del fatto, qualora un reato di competenza del giudice di pace sia attratto per connessione dinanzi ad un giudice diverso, quest'ultimo potrà dichiarare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l'art. 131-bis cod. pen., nel qual caso la causa di non punibilità opererà per tutti i reati giudicati.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 6 marzo 2018, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, «nella misura in cui esso non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace». In punto di fatto il rimettente premette che con atto di appello del 5 aprile 2017, D. C., imputato del reato di lesioni colpose lievi (art. 590 cod. pen.), ha proposto impugnazione, anche ai fini delle statuizioni civili, avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania, «con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al …

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    Valeria Catania · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/06/2017, n. 53683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53683
Data del deposito : 22 giugno 2017

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