Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma secondo, cod. pen. mil. di pace, che incrimina il delitto di insubordinazione con ingiuria, in relazione all'art. 3 Cost., per violazione del principio di irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio, rispetto all'abrogazione dell'omologa fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, attesa la diversità di oggettività giuridica della fattispecie di insubordinazione, la quale tutela non solo la dignità e l'onore del "superiore", ma l'integrità e l'effettività del rapporto gerarchico, che è funzionale al mantenimento della compattezza delle forze armate e del ruolo ad esse assegnato dalla Costituzione.
Commentario • 1
- 1. Carabiniere con funzioni di polizia giudiziaria può disobbedire al superiore gerarichco? (Cass. 31829/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 novembre 2020
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e, così, esprime il preciso, non equivocabile, significato di scolpire i due termini del rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala gerarchica dell'operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini: è proprio in virtù di questa salvaguardia assicurata dalla Carta fondamentale alla dipendenza funzionale che la direzione delle indagini risulta effettivamente riservata all'autonoma iniziativa e determinazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2006, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/12/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1533
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 031492/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AT FE N. IL 06/09/1974;
avverso SENTENZA del 12/05/2006 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. PANSINI in sostituzione dell'avv. Gualtieri Piero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/5/2006 La Corte Militare di Appello, in parziale riforma della sentenza 8/7/2005 del Tribunale Militare della Spezia (pronunciata a seguito di annullamento da parte della Corte Militare di Appello della precedente sentenza 11/7/2003), ha ridotto a mesi due e giorni dieci di reclusione militare, sostituita con la multa di Euro 2.800,00 con esclusione del beneficio della sospensione condizionale, la pena inflitta a MA AT FE quale responsabile del reato continuato di insubordinazione con ingiuria. La Corte Militare di Appello, analiticamente esaminate le eccezioni e le censure formulate dall'appellante, ha ritenuto infondate sia la richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione dei reati, sia le eccezioni di nullità dell'originario decreto di citazione a giudizio e di quello disposto in rinnovazione, sia l'eccezione di nullità dell'ordinanza 16/11/2004 con la quale si era disattesa la richiesta di espungere gli atti del precedente giudizio, sia le eccezioni in ordine alla contestazione suppletiva formulata all'udienza del 19/4/2005.
In ordine a tale ultima eccezione la Corte ha rilevato che la contestazione suppletiva formulata nel primo processo non era stata coinvolta nella declaratoria di nullità ed aveva quindi mantenuto la sua validità processuale, ferma restando la necessità di ripetere l'acquisizione delle prove;
sotto il profilo poi della asserita inammissibilità della contestazione suppletiva perché concernente fatti noti al P.M. sin dalla fase delle indagini la Corte ha condiviso l'orientamento per il quale non è preclusa al P.M. la riconsiderazione in sede dibattimentale di elementi fattuali che, pur presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede;
ha infine ritenuto inconferente il richiamo all'art. 516 c.p.p., comma 1 ter essendo stato il dibattimento preceduto dall'udienza preliminare.
Quanto al merito della vicenda la Corte Militare di Appello, ritenute non necessarie integrazioni istruttorie e rinnovazioni parziali del dibattimento, non ha condiviso i rilievi difensivi circa l'attendibilità della parte offesa in quanto, pur tenuto conto della esistenza di una difficoltà di rapporti tra l'imputato ed il sergente MA MM, da ciò non poteva - a parere della Corte - derivare un giudizio negativo sulla veridicità del racconto di quest'ultimo, trovando esso riscontro, quanto all'episodio sub A, nella testimonianza del teste DR SI e, quanto all'episodio su B, riscontro parziale ma significativo nella testimonianza di VI CA.
La Corte ha ritenuto dunque che i fatti fossero adeguatamente comprovati nella loro materialità, che inoltre sussistevano le condizioni per l'applicazione delle norme incriminatici in materia di insubordinazione, non potendosi dubitare che i fatti avevano tratto origine in cause attinenti al servizio ed alla disciplina militare, che infine non potesse esservi dubbio alcuno circa la idoneità offensiva delle espressioni indirizzate dal MA all'MM, solo dovendosi escludere la capacità minatoria e ritenere i fatti come un unico reato continuato di insubordinazione con ingiuria. Infine la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata con riferimento all'abrogazione dell'art. 341 c.p.; e ciò in ragione della oggettività giuridica loro propria dei reati di insubordinazione e della non assoluta coincidenza tra gli elementi obiettivi di tali norme e di quelli di cui all'art. 341 c.p.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 19/7/2006 deducente in cinque motivi violazione ed erronea applicazione di legge nonché vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio - non senza aver rilevato che alla data odierna non si è compiuto il corso della prescrizione dei reati contestati, avuto riguardo ai periodi di sospensione analiticamente richiamati dalla sentenza impugnata e non contestati nel ricorso per cassazione- che il ricorso debba essere rigettato, nessuna delle censure in esso proposte meritando condivisione.
Il ricorrente ha riproposto con il primo motivo l'eccezione di costituzionalità dell'art. 189 c.p.m.p., comma 2 sottolineando, con ampiezza di argomentazioni e richiami, come la permanenza nell'ordinamento militare della fattispecie criminosa del delitto di insubordinazione con ingiuria comporti una irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all'omologa fattispecie di oltraggio a P.U. disciplinata dall'art. 341 c.p.. L'eccezione deve essere dichiarata manifestamente infondata, come già esattamente argomentato dalla Corte Militare, avendo riguardo alla oggettività giuridica propria dei reati di insubordinazione - del tutto assente nella abrogata previsione del delitto di oltraggio a P.U. - per la quale è da considerarsi interesse primario da tutelare, assieme a quello della dignità e dell'onore del "superiore", la tutela della integrità del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della compattezza delle Forze Armate e del ruolo assegnato ad esse dalla Carta Costituzionale. Nè varrebbe invocare - come opera il motivo, a sostegno della pretesa coincidenza del bene giuridico tutelato da detti reati con quello a suo tempo garantito dall'art. 341 c.p. - l'inerenza di entrambe le previsioni alla esigenza di assicurare il "buon andamento" della P.A. (art. 97 Cost.), perché in tal guisa si ignora la assoluta indispensabilità, a sostegno della disciplina militare, di norme penali di protezione dell'effettività della gerarchia, a differenza dell'Amministrazione civile ove il risultato della efficacia dell'atto amministrativo è certamente perseguibile con gli ordinari strumenti normativi che ben possono prescindere dalla tutela sanzionatoria della posizione personale di chi abbia adottato l'ordine.
Con il secondo motivo, denunziante la violazione degli artt. 335 e 517 c.p.p., il ricorrente ha censurato l'interpretazione della Corte in punto di validità delle contestazioni suppletive richiamando l'orientamento emerso in sede di legittimità dopo la modifica delle norme di interesse a seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale e della modifica dell'art. 111 Cost.. La doglianza è infondata, ritenendo il Collegio di dar seguito al persuasivo indirizzo formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 4/1999) e seguito da numerosi pronunziati delle sezioni semplici (cfr. ex multis Cass. sentenze nn. 49017/04 - 24537/04 - 18660/04 - 31705/03) per il quale la modifica della imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di reato concorrente o circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p.p. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.
E di qui la correttezza dell'argomentare della Corte Militare (pagg. 12 e 13) che, aderendo consapevolmente a tale indirizzo, non manca di notare come l'adottata interpretazione sia l'unica in grado di comporre il diritto al completo e tempestivo esercizio della difesa con il principio che impone la ragionevole durata del processo (art.111 Cost.). Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il formulato giudizio di attendibilità della parte offesa atteso che la sua ricostruzione dei fatti era stata sotto più punti contraddetta dalle deposizioni di altri testi escussi e delle quali la Corte di merito non aveva tenuto doverosamente conto.
La censura è del tutto inammissibile, posto che, a fronte delle argomentate considerazioni sulla attendibilità dell'MM, formulate nella piena consapevolezza delle deposizioni SI e CA, essa non denunzia specifiche illogicità delle considerazioni stesse ma soltanto lamenta la non persuasività della conclusiva valutazione, pertanto sottoponendo opinioni irricevibili in questa sede.
Identica sorte merita il quarto motivo con il quale il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 189 c.p.m.p. perché a suo avviso andava comunque negata la idoneità offensiva delle espressioni che, secondo la parte offesa, sarebbero state a lei indirizzate. Si tratta infetti di una sintetica valutazione di non offensività "nell'ambiente militare" delle frasi profferite che non si scorge come possa avere ingresso in questa sede.
Infine con il quinto motivo (denunziante la violazione degli artt.189 e 199 c.p.m.p.) il ricorrente ha rilevato che, qualunque fosse stato il tenore dell'alterco, l'imputato doveva essere prosciolto essendo il fatto avvenuto dopo che il servizio era stato completato e per ragioni non attinenti al servizio stesso ed alla disciplina militare.
La censura è priva di consistenza, avendo la sentenza impugnata rilevato - con congrua e logica argomentazione (pag. 16) - che le espressioni ingiuriose furono pronunciate all'indirizzo dell'MM in stretta connessione cronologica e causale con gli ordini dal medesimo impartiti, per ragioni di servizio.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente MA AT FE al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007