Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 95, 310 e 632, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono il rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi nel caso di pignoramento presso il terzo tesoriere di un ente pubblico (nella specie, un comune) nel caso di dichiarazione negativa del terzo e di palese inutilità del giudizio di accertamento del relativo obbligo, non consentendo che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dichiara estinto il processo, possa porre le spese a carico del debitore; infatti, il principio stabilito da dette norme non viola l'art. 3, Cost., in quanto è ragionevole che le spese restino a carico della parte che, rimanendo inattiva, ha determinato l'estinzione del processo, e neppure vulnera gli artt. 2 e 24, Cost., poiché le norme si limitano a disciplinare l'onere delle spese del processo, senza incidere su diritti inviolabili dell'uomo o limitare il diritto di azione.
In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un'eccezione alla regola generale fissata dall'ultimo comma (mediante rinvio all'art. 310, quarto comma, cod. proc. civ.), in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l'estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40072 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, (ud. 28/10/2021, dep. 15/12/2021), n.40072 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grafica Veneta s.p.a., con sede in Trebaseleghe, in persona del legale rappresentante sig. F.F., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato Franco Bordignon, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Paolo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BARCELLONA P. G., in persona del Sindaco pro tempore Prof. Francesco Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RAIMONDO, difeso dall'avvocato ON ALIQUÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE GE ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 41, presso lo studio legale MIRTI DELLA VALLE, difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Pretore di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, emessa il 19/06/99 e depositata il 22/06/99 (R.G. 103/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Carmelo RAIMONDO (per delega Avvocato AN ALIQUÒ);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EU AN VE con atto di pignoramento presso terzi pignorava, fino alla concorrenza di lire undici milioni, tutte le somme disponibili di pertinenza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto depositate presso la Tesoreria comunale del Banco Ambrosiano Veneto. All'udienza per la dichiarazione del terzo, il direttore del Banco Ambrosiano Veneto rendeva dichiarazione negativa. Il pretore di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva, perché il terzo aveva reso una dichiarazione negativa e il creditore procedente non aveva fatto istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo. Su richiesta del creditore poneva le spese della procedura a carico del debitore esecutato Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Avverso questo provvedimento, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. EU AN VE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è ammissibile.
Questa Corte ha in più occasioni affermato che se il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con cui dichiara l'estinzione del processo esecutivo, per rinuncia agli atti del processo (Cass. 18 maggio 1971 n. 1497; 13 giugno 1992 n. 7254; 4 agosto 2000 n. 10306) o per inattività delle parti (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1834; 7 maggio 2002 n. 6509), pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, la parte contro cui è stata pronunciata la condanna al rimborso, se intende impugnare solo questa statuizione, deve farlo con ricorso per cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., perché si tratta di una decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede alcun rimedio.
2. Con l'unico motivo di ricorso il Banco ricorrente lamenta la violazione degli artt. 632 e 310 c.p.c., deducendo che la regola contenuta nell'art. 310 c.p.c. - secondo la quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti chele hanno anticipate, richiamata dall'art. 632, ultimo comma c.p.c., trova applicazione anche nel caso in cui la causa estintiva vada collegata esclusivamente alla volontà del creditore procedente che abbia rinunziato agli atti o sia rimasto inattivo.
Il motivo è fondato.
Possono richiamarsi le argomentazioni svolte dal Collegio nella causa, tratta alla stessa udienza, tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e Scilipoti (rel. Vittoria).
"Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, quando il terzo non compare ovvero compare, ma rende una dichiarazione negativa, perché il processo, iniziato con la notifica del pignoramento, possa proseguire, è necessario che sia fatta istanza di accertamento del credito (art. 548 cod. proc. civ.). L'istanza nel caso è mancata ed il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo.
Pronuncia di estinzione contro cui non è stata mossa alcuna contestazione nei modi a ciò appropriati.
L'art. 632 cod. proc. civ., dettato a disciplina degli effetti dell'estinzione del processo esecutivo, pur dopo le modifiche che vi sono state apportate con l'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, all'ultimo comma appare disporre che, in caso di estinzione, si applica l'art. 310, ultimo comma.
Secondo quest'ultima disposizione, a sua volta parte della norma che regola gli effetti dell'estinzione del processo di cognizione, le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ciò significa che, nel caso di estinzione del processo di cognizione, la regola è quella per cui nessuna delle parti ha diritto verso le altre al rimborso delle spese che ha sostenuto per provvedere agli atti che ha compiuto o richiesto ne' ha diritto al rimborso di quelle dovute anticipare per gli atti necessari al processo, quando l'anticipazione è stata posta a suo carico per disposizione di legge o ordine del giudice.
Ciò significa anche che, a riguardo di tutte queste spese, come non è resa pronuncia sul diritto al rimborso, in deroga agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., così neppure ne è compiuta una liquidazione. Dichiarando applicabile questa disposizione al processo di esecuzione ed al caso della sua estinzione, l'ultimo comma dell'art. 632 ha regolato nello stesso modo il campo delle spese del processo esecutivo, con la conseguenza che, quanto ai processi di espropriazione forzata, le spese sostenute dal creditore procedente e dagli intervenuti, in deroga agli artt. 95 e 510, sono destinate a restare a carico degli stessi creditori e non ad essere liquidate ed a trovare soddisfazione sul ricavato, che, se vi è stato, va invece consegnato al debitore (come dispone l'art. 632, in uno degli altri suoi commi) o al terzo che ha subito l'espropriazione e interamente (visto che, qui, a differenza che nel caso dell'art. 510, terzo comma, non si parla di residuo della somma ricavata). Del resto, la Corte ha già altre volte affermato che non ha diritto al rimborso delle spese il creditore il quale, nel processo di espropriazione forzata presso terzi, in presenza di una dichiarazione negativa di questi, non chiede l'accertamento del suo obbligo (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695). Come si è accennato, l'art. 632 ha subito una modifica ad opera dell'art. 12 della L. 3 agosto 1998, n. 302, la legge che ha dettato norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidati ai notai. Questa legge, mentre ha introdotto nei procedimenti di espropriazione forzata di beni immobili e mobili registrati l'istituto della delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto (artt. 534 bis e ter, 59-7 bis e ter), ha anche modificato, tra l'altro, la disciplina in precedenza dettata dall'art. 567 per l'istanza di vendita di beni immobili (art. 1, comma 2, della legge).
Ne sono risultate introdotte nuove norme in materia di estinzione del processo esecutivo.
In particolare, l'art. 1 della legge 302, modificando l'art. 567, ha disposto che 'Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma'.
L'art. 12 della legge, modificando l'art. 632, vi ha dal canto suo premesso un primo comma, del seguente tenore: - 'Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione e' disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis'. Le considerazioni che si possono fare a proposito di queste norme sono le seguenti.
L'art. 1 della legge 302, modificando l'art. 567 del codice, ha configurato una ipotesi di estinzione del processo per inattività di parti, che, rispetto allo schema generale delineato dall'art. 630, espressamente richiamato, presenta il tratto, non sconosciuto al sistema (art. 631), per cui l'estinzione, oltre che su eccezione di parte, può essere pronunciata di ufficio.
Quanto all'art. 12 della legge 302, si deve escludere che esso abbia abrogato per incompatibilità le altre disposizioni che in esso erano contenute: in particolare il secondo comma, dove è previsto che se l'estinzione avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore;
ed il quarto comma, dove è stabilito che si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 310, già commentata.
Ciò discende dal fatto che l'art. 12 della legge 302 del 1998 non ha dettato una disposizione a sè stante ne' ha introdotto nel codice di procedura un nuovo articolo, ma ha configurato la disposizione riportata come una modifica dell'art. 632, al cui primo comma l'ha premessa.
Una volta stabilito che la nuova disposizione introdotta come primo comma dell'art. 632 deve essere interpretata nei modi consentiti da una relazione di compatibilità logica con quelle preesistenti, appare possibile indicarne il significato.
Si deve partire dalla osservazione, che il nuovo primo comma dell'art. 632 ha la limitata portata di descrivere quale contenuto dispositivo deve o può avere l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo di espropriazione forzata.
Non dispone invece circa i presupposti di tali contenuti. Questi contenuti sono tre, ciascuno indipendente dall'altro. Il primo è che l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento deve essere inserito nella ordinanza che dichiara l'estinzione del processo (della cancellazione della trascrizione del pignoramento si occupano già, in tema di espropriazione immobiliare, gli artt. 562 e 567 del codice).
Il secondo è che il giudice, se ne è richiesto, deve liquidare le spese sostenute dalle parti.
Il terzo è che, se vi è stata delega al notaio, i compensi che gli spettano e le parti tenute a corrisponderli vanno indicati nella ordinanza.
Orbene, se ci sofferma sulla disposizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti si può dire questo. Il legislatore ipotizza una situazione in cui, da un lato si tratta di dichiarare l'estinzione del processo, dall'altro gli è richiesto di liquidare le spese sostenute dalle parti.
Siccome la regola generale dettata dall'ultimo comma, è che le spese sostenute dalle parti restano a carico di chi le ha anticipate e dunque ne sarebbe inutile la liquidazione, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto disporre con riguardo a situazioni in cui, nei casi di estinzione del processo esecutivo, secondo le norme che regolano il diritto al rimborso delle spese, è possibile che uno dei soggetti del processo abbia questo diritto nei confronti di altri, quanto alle spese da lui sopportate - situazioni, che potranno risultare dalla applicazione di queste norme, ma che non è il primo comma dell'art. 632 ad individuare.
Una situazione di questo tipo, è quella implicitamente regolata per il caso di rinuncia dall'art. 629, ultimo comma, giacché dispone che, in quanto possibile, si applicano le disposizioni dettate per la rinuncia agli atti del processo di cognizione dall'art. 306 - e la Corte, con la sentenza 13 giugno 1992 n. 7254, ha già avuto occasione di affermare che, in caso di rinuncia, è legittima la condanna del creditore procedente a rimborsare al debitore le spese che egli abbia sostenuto.
Ponendo poi in relazione gli artt. 629 e 306 con il primo comma dell'art. 632, nel nuovo testo, si può ritenere che, quando la dichiarazione di estinzione gli è chiesta d'accordo da debitore e creditori, se l'accordo accolli le spese in tutto o in parte al debitore, i creditori possono chiedere che il giudice liquidi le spese da loro sopportate.
Non appare per contro possibile attribuire alla norma il diverso significato per cui, in caso di estinzione del processo esecutivo, il giudice, se richiesto dal creditore procedente, dovrebbe emettere in suo favore un provvedimento di liquidazione delle spese, avente la natura di un provvedimento di condanna.
Un tale significato non è infatti compatibile con le altre disposizioni dettate dall'art. 632.
D'alto canto, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente per pervenire ad un pignoramento rimasto senza oggetto non si potrebbe neppure giustificare con la considerazione che la responsabilità di questo esborso andrebbe comunque sopportata dal debitore, perché è stata resa necessaria dal fatto che non ha adempiuto spontaneamente alla obbligazione derivante dal titolo esecutivo.
Se si ammettesse questo, si verrebbe a formulare una regola difficilmente compatibile con quella che, secondo le norme che regolano il rimborso delle spese nel processo di cognizione, si deve considerare operante nei giudizi di cognizione che si presentano come fasi incidentali del processo di espropriazione - ad esempio nel caso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, se si risolva negativamente per il creditore procedente, od in quello di opposizione all'esecuzione per impignorabilità, quando sia esperito dal debitore vittoriosamente.
La verità è che il creditore non ha il diritto di aggravare, senza suo vantaggio, la posizione del debitore".
3. Il controricorrente, in via subordinata al rigetto del ricorso, ha eccepito la "non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 95, 632 e 310 c.p.c., con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono il rimborso delle spese di esecuzione sostenute dal creditore nel pignoramento presso il terzo tesoriere dell'ente pubblico in caso di inutilità manifesta del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo a seguito di sua dichiarazione negativa, e comunque nella parte in cui non prevedono che le spese sostenute al creditore procedente per tutti gli atti posti in essere e finalizzati al coattivo soddisfacimento delle proprie ragioni, vanno poste, dal giudice dell'esecuzione, con la ordinanza di estinzione del giudizio, a carico del debitore il quale sia comunque responsabile dell'esito infruttuoso del pignoramento e/o dell'arresto del procedimento e/o della sua estinzione". L'eccezione è manifestamente infondata.
Il principio posto dagli artt. 633 e 310 ultimo comma non contrasta con l'art. 3 Cost., atteso che la regola secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate non determina alcuna disparità di trattamento rispetto a situazioni uguali ne' comporta violazione del canone di ragionevolezza, poiché corrisponde all'ovvia e razionale considerazione che chi procede all'esecuzione deve imputare a sè stesso se il processo si è estinto per inattività (nel caso di specie, mancata istanza per l'accertamento dell'obbligo del terzo). Nè può essere addebitato al debitore esecutato che il terzo - sia pure ente tesoriere del Comune - abbia reso una dichiarazione negativa.
Non si ravvisa poi violazione degli artt. 2 e 24 Cost. poiché la norma si limita a disciplinare l'onere delle spese, senza incidere su diritti inviolabili dell'uomo o limitare il diritto di azione.
4. Per quanto detto il ricorso dev'essere accolto.
Alla cassazione del capo dell'ordinanza impugnata non deve seguire il rinvio, ma una pronuncia sul merito, con rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese sopportate dal creditore procedente per il processo esecutivo.
La pronuncia è autorizzata dall'art. 384 c.p.c., perché non sono necessari accertamenti di merito per applicare alla domanda proposta dai creditori il principio di diritto sulla base del quale il ricorso è stato accolto, mentre nel caso il ricorrente non aveva dal canto suo proposto alcuna domanda.
5. Le spese del giudizio di cassazione debbono essere sopportate dal soccombente e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, pronunciando nel merito, rigetta l'istanza di condanna alle spese del processo esecutivo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 110,32 per spese e in euro 450,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003