Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1109
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 95, 310 e 632, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, Cost., nella parte in cui dette norme non prevedono il rimborso delle spese sostenute dal creditore procedente nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi nel caso di pignoramento presso il terzo tesoriere di un ente pubblico (nella specie, un comune) nel caso di dichiarazione negativa del terzo e di palese inutilità del giudizio di accertamento del relativo obbligo, non consentendo che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dichiara estinto il processo, possa porre le spese a carico del debitore; infatti, il principio stabilito da dette norme non viola l'art. 3, Cost., in quanto è ragionevole che le spese restino a carico della parte che, rimanendo inattiva, ha determinato l'estinzione del processo, e neppure vulnera gli artt. 2 e 24, Cost., poiché le norme si limitano a disciplinare l'onere delle spese del processo, senza incidere su diritti inviolabili dell'uomo o limitare il diritto di azione.

In materia di disciplina delle spese nel caso di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 12, legge n. 302 del 1998, nella parte in cui prevede che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione, se richiesto, provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, non stabilisce un'eccezione alla regola generale fissata dall'ultimo comma (mediante rinvio all'art. 310, quarto comma, cod. proc. civ.), in virtù della quale le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sopportate, ma ne permette la liquidazione esclusivamente qualora, in forza di ulteriori norme, nonostante l'estinzione del processo, una delle parti abbia il diritto di ottenerne dalle altre il rimborso. Pertanto, nel procedimento di espropriazione presso terzi dichiarato estinto a seguito di dichiarazione negativa del terzo, non contestata dal creditore esecutante, che non abbia chiesto l'accertamento del relativo obbligo, le spese del procedimento restano a carico del creditore e, conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla liquidazione delle spese ponendole a carico del debitore esecutato, avendo contenuto decisorio su diritti, e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 40072 del 15
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, (ud. 28/10/2021, dep. 15/12/2021), n.40072 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grafica Veneta s.p.a., con sede in Trebaseleghe, in persona del legale rappresentante sig. F.F., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato Franco Bordignon, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Paolo …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1109
Data del deposito : 24 gennaio 2003

Testo completo