Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 2001 n. 4 (di conversione del d.l. n. 341/2000), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che l'art. 7 della citata legge, nella parte in cui ha stabilito che la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, nel caso di giudizio abbreviato, opera solo quando si tratta di ergastolo senza isolamento diurno, ha natura di norma interpretativa autentica in presenza dei dubbi che erano emersi per il caso in cui alla pena dell'ergastolo dovesse aggiungersi anche la sanzione dell'isolamento diurno e deve escludersi che tale norma sia il risultato di una scelta irragionevole del legislatore; ne' può ravvisarsi contrasto dell'art. 8 della citata legge con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui consente di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, atteso che la norma ha natura transitoria e prevede la facoltà per l'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato in modo specifico nel caso in cui per effetto dell'impugnazione del PM possano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge. Ne deriva che non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, tanto più che, a seguito dell'eventuale revoca, il processo riprende "secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta" e che gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili solo nei limiti stabiliti dall'art. 511 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 30437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30437 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 09/07/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 865
3. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO IE - Consigliere - N. 011262/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO nei confronti di:
1) AR AN N. IL 10/10/1939
2) AR IE OV N. IL 22/11/1952
avverso SENTENZA del 17/10/2000 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHIEFFI SEVERO
Udito il Procuratore Generale del Dott. EP Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e per il rigetto dei ricorsi degli imputati.
Uditi i difensori Avv.to Emanuele Monte per CA e RI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché avv.to Armando Veneto per RI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. per mancanza di notifica;
ha inoltre dedotto questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 L. 4/2001 perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha chiesto in subordine la restituzione degli atti al giudice di merito al fine di raccogliere le dichiarazioni di volontà delle parti;
ha chiesto in ogni caso l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la rimessione del processo delle Sezioni Unite.
Fatto
Il presente processo riguarda l'omicidio volontario di LA GI, avvenuto verso le ore 10,30 del 9/1/1993 in Cofigliano Calabro all'interno del negozio di barbiere di Capalbo NT, ove il LA, mentre stava seduto in attesa del completamento della rasatura, venne attinto alla testa da due colpi di pistola sparati da un giovane, travisato da un casco da motociclista, che subito dopo si era allontanato a bordo di una motocicletta Yamaha di grossa cilindrata, guidata da altro giovane e risultata rubata qualche giorno prima.
Con sentenza 3/4/1998 la Corte di Assise di Cosenza dichiarava CA TO e RI ET NN colpevoli del delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal numero delle persone e dalla circostanza prevista dall'art. 7 L. 203/1991, nonché dei delitti connessi relativi alle armi e, ritenuta la continuazione tra i suddetti delitti, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, nonché alle pene accessorie consequenziali.
A seguito di rituali appelli dei due imputati, nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di merito disponeva la rinnovazione del dibattimento allo scopo di escutere i collaboranti NO NN, UR UM e IL IO. Poiché i due imputati chiedevano di essere ammessi al rito abbreviato ai sensi dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000, la Corte con il consenso delle parti disponeva l'acquisizione, agli atti del fascicolo del P.M., contenente, tra l'altro, i verbali delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti da loro ritualmente rese in altro processo. All'esito del dibattimento con sentenza 17/10/2000 la, Corte di Assise di Appello di Catanzaro, applicata la diminuzione di pena per il rito abbreviato, rideterminava la pena per ciascun imputato in anni trenta di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito, oltre a riportare in modo dettagliato le dichiarazioni dei verbalizzanti NE e NE e di numerosi testi, tra i quali, AB OR, valorizzava ai fini della decisione le dichiarazioni rese da numerosi collaboranti di giustizia - tra i quali IN SC, CI EP, HI NT, OD PA, LI ET BE, IÙ NT, US AS, CE ER - nonché le sentenze definitive di condanna pronunciate a carico degli stessi imputati dai Tribunali di Rossano e Castrovillari per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.. In particolare la Corte di merito, dopo aver riportato in modo dettagliato le dichiarazioni dei suddetti collaboranti e dopo spiegato le ragioni per le quali gli, stessi dovevano ritenersi intrinsecamente attendibili, descriveva in modo puntuale i vari stadi di formazione e l'evoluzione dell'associazione criminale di stampo mafioso facente capo al CA ed al suo vice RI, operante in Corigliano Calabro e dedita a reati di vario genere, specificando volta per volta gli omicidi commessi dall'associazione su mandato del CA e del RI allo scopo di riaffermare il loro predominio sul territorio a scapito dei clan sconfitti, facenti capo al CI, a suo cognato AB, al RT e ad altri. Il ruolo di mandanti dell'omicidio veniva desunto in particolare dalle dichiarazioni dei suddetti collaboranti, i quali, anche se "de relato" per aver appreso i fatti dagli stessi imputati o da altre persone coinvolte nell'omicidio, avevano riferito sia in merito alla decisione ed alla organizzazione dell'omicidio commesso su mandato dei due imputati, sia in merito al movente, costituito dal fatto che il LA, noto usuraio della zona, si era rifiutato di far parte dell'associazione, mantenendo i contatti con il - clan perdente facente capo al CI. La Corte valorizzava altresì le dichiarazioni, acquisite nel corso del giudizio di secondo grado, rese dai collaboranti NO, UR e IL, i quali avevano confermato che i mandanti dell'omicidio erano stati i due imputati. In particolare il NO, che aveva partecipato di persona all'attentato, aveva descritto le fasi salienti dell'omicidio, precisando, che a sparare era stato PE IA, detto RI e che conducente della motocicletta era stato suo fratello NO NT.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito determinava la pena per tutti i reati unificati con il vincolo della continuazione in anni trenta di reclusione, tenuto conto del rito prescelto dai due imputati in sede di appello.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore Generale, nonché i difensori dei due imputati. Con l'unico motivo il Procuratore Generale deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena sul rilievo che, ai sensi dell'art. 442 co. 2 c.p.p., come interpretato dall'art. 7 commi 1 e 2 L. 4/2001, la pena doveva essere determinata in quella dell'ergastolo, riguardando la condanna un delitto punito con l'ergastolo in continuazione con altri delitti per i quali doveva essere irrogata l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno. Motivi per CA e RI presentati dall'avv. Emanuele Monte.
Il difensore deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p., rilevando in particolare che la Corte di merito non aveva considerato che la cosiddetta "causale complessa" era stata contraddetta dai verbalizzanti NE e NE, i quali avevano riferito che il LA era vicino sia al clan Elia-CA, sia al clan contrapposto del CI. Inoltre non era stata spiegata la ragione per la quale il LA sì era trasferito a Corigliano, ove comandava il clan a lui contrario del CA. Nè la Corte aveva considerato le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti con riferimento al momento decisionale ed al momento esecutivo dell'omicidio. Infatti - mentre secondo l'ipotesi accusatoria, sorretta dai primi propalanti, gli esecutori dell'omicidio erano stati individuati in Bagnato e Spagnuolo della "locale di Cirò" - successivamente il NO aveva riferito che esecutori materiali erano stati il PE e suo fratello NO NT. Inoltre la motivazione doveva ritenersi illogica nella parte in cui la Corte aveva ricostruito la fase decisionale ed organizzativa dell'omicidio.
Motivi per RI presentati dall'avv. Armando Veneto. Il difensore deduce il vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 575 c.p. sul rilievo che dalla circostanza relativa all'esistenza di una associazione per delinquere facente capo al CA ed al RI non si poteva desumere per ciò solo l'attribuzione dell'omicidio al RI, tanto più che i collaboranti, che avevano riferito circostanze apprese "de relato", non avevano indicato ne' il momento in cui fu presa la decisione di uccidere il LA, ne' il momento del conferimento del mandato. Inoltre la Corte di merito non aveva vagliato l'attendibilità intrinseca dei collaboranti NO, UR e IL, le cui dichiarazioni erano state acquisite solo in grado di appello, di guisa era necessario procedere ad una più approfondita valutazione della loro attendibilità, tenuto anche conto del contegno processuale del NO. Infine la stessa causale era stata individuata dalla Corte di merito sulla base di mere congetture, non potendosi escludere l'altra causale collegata all'attività di usuraio svolta dalla vittima.
All'odierna udienza l'avv. Veneto nella discussione orale ha dedotto ulteriori motivi, eccependo l'incostituzionalità degli artt. 7 e 8 L. 4/2001 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e concludendo per l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale per difetto di notifica e in ogni caso per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
in subordine il difensore ha concluso per la restituzione degli atti al giudice di merito al fine di raccogliere la dichiarazione di volontà delle parti in ordine al giudizio abbreviato e di procedere alla acquisizione della prova secondo il rito ordinario;
in ulteriore subordine il difensore ha chiesto che il processo sia rimesso alle Sezioni Unite. Motivi della decisione
Per comodità di esposizione saranno trattati prima i motivi dedotti dai due imputati riguardanti la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle regole vigenti in materia di valutazione della prova. Poi sarà esaminato il ricorso del Procuratore Generale e infine saranno trattati gli altri motivi dedotti dal difensore avv. Veneto per la prima volta all'odierna udienza.
1) I ricorsi dei due imputati non meritano accoglimento. Quanto alle censure relative alla carenza ed alla manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboranti, e sufficiente rilevare che i giudici di merito, con sentenze conformi sul punto, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l'attendibilità intrinseca di ciascun collaborante - peraltro già verificata in altri processi e già affermata da numerose sentenze passate in giudicato - sulla base di criteri pienamente condivisibili. Infatti il giudizio è stato ancorato a elementi specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti. In particolare la Corte di merito, anche in relazione alle dichiarazioni rese "de relato", ha chiarito che detti collaboranti - alcuni dei quali in posizione di preminenza nell'ambito dell'associazione di appartenenza - avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l'associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell'episodio criminoso. D'altra parte vi è da considerare che l'attendibilità intrinseca dei collaboranti deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.
Infondati devono ritenersi anche tutte le censure relative alla contestazione dei criteri adottati dai giudici di merito nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, tenuto conto che nel caso di specie i giudici di merito si sono adeguati ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in "subiecta materia".
Invero le dichiarazioni dei collaboranti, relative a chiamata di correo o di reità, se precise e circostanziate, ben possono costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato, qualora le stesse abbiano trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità dei collaboranti, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da dichiarazioni convergenti, rese in piena autonomia, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.
Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha verificato la coerenza e la costanza dei racconti dei collaboranti, specificando volta per volta i riscontri esterni alle loro dichiarazioni con riferimento alla posizione di ciascun imputato. Tali riscontri - costituiti dalle dichiarazioni convergenti di tutti i collaboranti in merito al ruolo di mandanti attribuito ai due imputati, nonché da numerosi elementi di generica e di specifica (dichiarazioni di testi, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie, ecc.) - sono indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a generare il convincimento in ordine alla responsabilità dei due imputati, tanto più che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alle divergenze riscontrate dai difensori con i motivi di appello, superandole con argomentazioni anche di natura logica non suscettibili di censura in questa sede.
D'altra parte va considerato che in sede di appello il quadro probatorio si è ulteriormente arricchito della chiamata di correo del NO, del quale è stata correttamente verificata la sua attendibilità sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, tenuto conto delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti UR e IL, anch'esse ritualmente acquisite in sede di appello. A tal proposito è appena il caso di rilevare che la censura, peraltro generica, relativa alla inutilizzabilità di tali dichiarazioni è del tutto infondata, tenuto conto che il rito prescelto dai due imputati consentiva l'utilizzazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.
Quanto alle contraddizioni riscontrate dai difensori in merito alle dichiarazioni dei collaboranti relative alla indicazione degli esecutori materiali, è sufficiente rilevare che tali divergenze non riguardano il ruolo di mandanti dei due imputati, sul cui punto sono convergenti tutte le suddette dichiarazioni, ma esclusivamente le modalità di esecuzione dell'omicidio. Ne consegue che tali contraddizioni sono agevolmente spiegabili con il fatto che alcuni collaboranti hanno riferito circostanze apprese "de relato", mentre altri, avendo partecipato direttamente o indirettamente all'episodio criminoso, sono stati più precisi nella indicazione degli esecutori materiali.
Quanto alle censure relative alla causale, le stesse devono ritenersi manifestamente infondate. Invero, in un processo indiziario, il movente, attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce un fattore di coesione degli stessi e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi acquisiti. Peraltro ciò non significa che in presenza di più moventi diversi tra loro o in presenza di moventi incerti non sia possibile pervenire ad un giudizio di affermazione di responsabilità. Infatti anche in un processo indiziario l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli.
Orbene nel caso di specie occorre rilevare che la causale (cosiddetta complessa) indicata dai giudici di merito (rifiuto del LA di collaborare nel settore dell'usura per conto dell'associazione del CA e mantenimento di rapporti con clan avversi) certamente è la più condivisibile, in quanto ha trovato conferma non solo nelle convergenti dichiarazioni di più collaboranti, ma anche nelle considerazioni di natura logica fatte dalla Corte di merito, che ha escluso la possibilità di ipotizzare l'esistenza di altra pista alternativa collegata con l'attività di usuraio svolta dal LA.
Inoltre va rilevato che l'indicazione di un duplice movente non incide minimamente sull'impianto accusatorio, sia perché i due moventi indicati non si pongono in contrasto tra loro, sia perché la responsabilità degli imputati non e stata desunta in modo determinante dal movente, ma da una pluralità di altri elementi gravi, precisi e concordanti idonei per la loro rilevanza a legittimare il convincimento in ordine alla loro responsabilità. Pertanto devono ritenersi infondate tutte le censure formulate in vario modo dai difensori sotto il profilo della carenza o della manifesta illogicità della motivazione, in quanto le stesse sono essenzialmente dirette ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. Tale riesame esula completamente dai compiti assegnati a questa Corte dall'art. 606 lett. e) c.p.p., secondo cui i vizi della motivazione non solo devono risultare dal provvedimento impugnato, ma configurare anche una "manifesta illogicità". A tal proposito le Sezioni Unite hanno anche di recente affermato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro corrispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano incompatibili con la decisione adottata, purché siano adeguatamente spiegate le ragioni del convincimento" (Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, proc. Spina, rv. 214.194).
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi proposti dai due imputati devono essere rigettati con la conseguente condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. 2) Fondato deve ritenersi, invece, il ricorso del Procuratore Generale, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena sul rilievo che, ai sensi dell'art.442 co. 2 c.p.p., come interpretato dall'art. 7 commi 1 e 2 L.4/2001, la pena doveva essere determinata in quella dell'ergastolo,
riguardando la condanna un delitto punito con l'ergastolo in continuazione con altri delitti per i quali doveva essere irrogata l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno.
Va premesso che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica deve essere senz'altro disattesa, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che l'impugnazione del P.G. fu ritualmente notificata ai due imputati ai sensi dell'art, 584 c.p.p.. Nè può essere rilevante la circostanza che l'impugnazione del P.G. non fu notificata ai difensori, sia perché l'art. 584 c.p.p., nel disporre la notifica dell'impugnazione alla parte, si riferisce esclusivamente ad essa e non al suo difensore, sia perché comunque - alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 1^ n. 745/1997, proc. Persico, rv 206668; Cass. sez. 3^ n. 14443/1999, proc. Parathoner, rv. 215111) - l'inosservanza dell'obbligo di notifica della impugnazione del P.M. non costituisce causa di nullità o di inammissibilità dell'impugnazione. Ciò premesso, va rilevato che, a seguito della interpretazione autentica fatta dal legislatore con l'art. 7 co. 1 L. 4/2001, l'espressione "pena dell'ergastolo" di cui al secondo periodo del comma secondo dell'art. 442 c.p.p. "deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno", mentre lo stesso art. 7 legge citata al comma secondo dispone che, qualora sia applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, detta pena, in caso di ammissione al rito abbreviato, è sostituita con quella dell'ergastolo.
Orbene non vi è dubbio che nel caso di specie gli imputati avrebbero potuto avvalersi del diritto, previsto dall'art. 8 legge citata, di revoca della richiesta di giudizio abbreviato (ovvero di revoca della richiesta di cui al comma secondo dell'art. 4 ter L.144/2000) con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire la ripresa del processo in sede di appello secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava, allorché era stata fatta la richiesta. Ma poiché tale richiesta di revoca non è stata presentata dagli imputati nel termine prescritto, in presenza del ricorso del Procuratore Generale, alla fattispecie deve essere applicata la norma prevista dall'art. 442 co. 2 c.p.p., secondo l'interpretazione autentica data dal legislatore all'espressione "pena dell'ergastolo". Pertanto - atteso che la pena applicabile nei confronti degli imputati è quella dell'ergastolo con isolamento diurno, essendo stati gli stessi condannati per un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo e per altri delitti, unificati al primo con il vincolo della continuazione - la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena, che va determinata in quella dell'ergastolo. Infatti non vi è alcuna necessità di rinviare al giudice di merito per la determinazione della pena, in quanto, trattandosi di pena già determinata in modo automatico dalla legge, non è necessaria una ulteriore valutazione da parte del giudice di merito.
3) Passando ora ad esaminare la questione dedotta dal difensore avv. Veneto per la prima volta all'odierna udienza con riferimento alla incostituzionalità degli artt. 7 e 8 L. 4/2001, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e alla conseguente necessità di restituzione degli atti alla Corte di Appello al fine di raccogliere la dichiarazione di volontà degli imputati in ordine alla revoca del giudizio abbreviato, va rilevato che la stessa - pur essendo ritualmente ammissibile ai sensi dell'art. 609 co. 2 c.p.p., trattandosi di questione, che non poteva essere proposta in precedenza, attesa la recente approvazione della legge di riferimento - non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Invero non può disconoscersi all'art. 7 legge citata la natura di norma interpretativa autentica, atteso che, come risulta dalla relazione governativa al decreto legge 341/2000 (convertito con modificazioni dalla L. 4/2001), erano emersi dubbi in merito alla applicabilità della disciplina del giudizio abbreviato nei casi in cui, in presenza di condanna anche per altri reati, alla pena dell'ergastolo si dovesse aggiungere anche la sanzione dell'isolamento diurno. Proprio al fine di chiarire tali dubbi, la scelta del legislatore di procedere alla interpretazione autentica della norma, distinguendo sotto il profilo sanzionatorio la pena dell'ergastolo da quella dell'ergastolo con isolamento diurno, non può considerarsi irragionevole, tanto più che proprio l'equiparazione della posizione dell'imputato, condannato per un solo delitto punibile con l'ergastolo, a quella dell'imputato, condannato anche per altri delitti in concorso o unificati a quello punibile con l'ergastolo, avrebbe comportato una irragionevole disparità di trattamento.
Nè può ravvisarsi contrasto dell'art. 8 legge citata con l'art. 24 della Costituzione. Infatti la suddetta norma di natura transitoria prevede in modo specifico al secondo comma che, qualora per effetto dell'impugnazione del P.M. possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 7 legge citata, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato (ovvero la richiesta di cui al comma secondo dell'art. 4 ter L. 144/2000). Ne consegue che, essendo stata riconosciuta dalla legge la possibilità di revoca nel termine prescritto, non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, tanto più che, a seguito della revoca, il processo riprende "secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta" e che gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili solo nei limiti stabiliti dall'art. 511 c.p.p.. Pertanto la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 L. 4/2001 deve ritenersi manifestamente infondata, di guisa che, in mancanza di revoca da parte degli imputati nel termine prescritto, deve rigettarsi anche la richiesta subordinata di restituzione degli atti alla Corte di Appello.
È appena il caso di rilevare, infine, che non vi è alcuna necessità di trasmettere il processo alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., come richiesto in subordine dal difensore e dal Procuratore Generale, atteso che non risulta che la questione trattata abbia dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616-620 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che determina in quella dell'ergastolo per ciascun imputato. Rigetta i ricorsi degli stessi imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001