Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 30437
CASS
Sentenza 9 luglio 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 19 gennaio 2001 n. 4 (di conversione del d.l. n. 341/2000), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che l'art. 7 della citata legge, nella parte in cui ha stabilito che la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta, nel caso di giudizio abbreviato, opera solo quando si tratta di ergastolo senza isolamento diurno, ha natura di norma interpretativa autentica in presenza dei dubbi che erano emersi per il caso in cui alla pena dell'ergastolo dovesse aggiungersi anche la sanzione dell'isolamento diurno e deve escludersi che tale norma sia il risultato di una scelta irragionevole del legislatore; ne' può ravvisarsi contrasto dell'art. 8 della citata legge con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui consente di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, atteso che la norma ha natura transitoria e prevede la facoltà per l'imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato in modo specifico nel caso in cui per effetto dell'impugnazione del PM possano essere applicate le disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge. Ne deriva che non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, tanto più che, a seguito dell'eventuale revoca, il processo riprende "secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta" e che gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili solo nei limiti stabiliti dall'art. 511 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 30437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30437
    Data del deposito : 9 luglio 2001

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