Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
RE000 17 / 0 1 7 Aula 'A' E DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 9617/99 Consigliere - Cron.17 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 07/11/00 - Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta pOLE 24 ORE SENT ENZA dal Sig per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
2.GEN 2001 IC NN VA FERRARI, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMANELLI SERGIO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Rilasciata copia legale Bush JAHTE in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2000 per GEN. 2001 4540 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA' GIUSEPPE, IL CANCELLIERE -1- ☐ giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia Studio avversO la sentenza n. 304/98 del Tribunale di LA GRE2 dal Sig. 3000 per diritti L. SPEZIA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 1822/96; 3.0 GEN. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito l'Avvocato ENRICO DANTE;
Rilasciata copia legate al Sig. MAIL udito l'Avvocato EMILIA FAVATA per delega CATANIA;
per dritti L. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 11.12.01 IL CANCELLIERE Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. E VARIE DCV -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 dicembre 1992, NN CI premetteva di essere vedova di NO RA, affetto da malattia professionale (silicosi polmonare), contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta. Aggiungeva che, per il decesso del marito, aveva inutilmente richiesto in sede amministrativa la relativa rendita a favore dei superstiti. Costituitosi il contraddittorio, l'INAIL contestava la sussistenza dei presupposti di ordine clinico e anamnestico per la concessione della richiesta provvidenza e concludeva per il rigetto del ricorso, difettando il nesso eziologico fra malattia professionale e decesso dell'assicurato. Espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Pretore, con sentenza del 27 ottobre 1995, rigettava la domanda. Avverso detta pronuncia proponeva appello la CI, con ricorso depositato il 25 ottobre 1996, al quale resisteva l'Istituto, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 18-25 maggio 1998, l'adito Tribunale di La Spezia, sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, rigettava il gravame, compensando le spese. Per la cassazione di tale sentenza ricorre NA CI formulando due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, la CI lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. i relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 mn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, la ricorrente, richiamando l'orientamento di questa Corte in materia, evidenzia come, in virtù dell'art.4 della legge 27 dicembre 1975 n.780 - modificativo dell'art. 145, 2° comma, lett.b), del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124-, l'ambito della tutela, a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi, sia risultata ampliata, rispetto al passato, sì da consentire di ricomprendere in esso la fattispecie in esame, ove si fosse tenuto conto degli atti e delle produzioni di causa nonché delle relative deduzioni tecniche, che rendevano quanto meno opportuno il rinnovo della consulenza medico-legale. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il Giudice di appello di dovere aderire agli accertamenti, alle argomentazioni e alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure, il quale aveva accertato che la morte dell'assicurato era stata determinata da aneurisma disseccante dell'aorta, dipendente da un'alterazione degenerativa della parete aortica e sicuramente connessa a processi arteriosclerotici diffusi, senza il minimo rapporto causale o concausale con i postumi professionali, anche alla luce dei più estensivi criteri in materia di nesso eziologico introdotti dall'art.4 della legge 27 dicembre 1975 n.780 all'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. L'adesione da parte del Giudice di merito a tali conclusioni non merita le censure formulate dalla ricorrente. Vero è che questa Corte - con riferimento all'art.4 della legge 27 dicembre 1975, n.780, il quale, nel riformulare l'art. 145, secondo comma, lett. b) del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, ha stabilito il diritto alle prestazioni assicurative a favore dei lavoratore o dei superstiti, rispettivamente nell'ipotesi di inabilità o di morte causata da silicosi, anche se di minima gravità, associata a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, cosi' ampliando l'ambito della tutela ha affermato che ricorre il nesso di derivazione causale o concausale degli eventi protetti anche se la silicosi (o comunque una sua conseguenza diretta) abbia avuto nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo, anche minimo, di mera concausa del decesso, eventualmente soltanto accelerando il decorso della malattia verso l'esito finale (ex plurimis, Cass.3 giugno 1997, n.4931). Ma è altrettanto vero che la stessa Corte ha anche costantemente affermato che, pur dopo la ricordata innovazione legislativa, permane l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilita' del lavoratore assicurato siano o meno derivate dalla silicosi (o dall'asbestosi) in concorso causale con la malattia associata (Cass. 18 giugno 1998 n.6107; Cass. 14 marzo 1995). Orbene, i Giudici di merito hanno, sia in primo che in secondo grado, accertato che le patologie che si accompagnavano alla silicosi, sopra menzionate, non avevano alcuna correlazione con la silicosi stessa, e di ciò come sopra rilevato- hanno dato conto sulla base della espletata consulenza medico-legale. Né sussisteva alcun obbligo per il Giudice a quo di procedere al rinnovo della consulenza tecnica, poiché l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo espressione del suo potere discrezionale, non può essere sindacato in sede di legittimità, quando il giudice di merito si è richiamato al motivato parere espresso dal C.T.U. nominato dal Pretore, censurato soltanto con tesi alternative di probabilità scientifica ad opera della parte controinteressata (Cass.3 dicembre 1998 n. 12273). Peraltro, il Tribunale non ha mancato di rilevare che le osservazioni tecniche portate dalla CI a sostegno della sua impugnazione non erano in grado di evidenziare la sussistenza di un nesso eziologico fra malattia professionale e exitus, limitandosi le stesse a contestare genericamente che il quadro sintomatologico del deceduto nell'imminenza della morte fosse quello descritto dal consulente tecnico di ufficio come tipico della rottura aneurismatica. 3 Il ricorso va quindi rigettato, senza condanna, tuttavia, della pur soccombente CI alle spese relative al presente giudizio, in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 7 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -2 GEN. 2001 oggi, IL CO LABORATORE D CANCELLERI E R P E T R O C A L L L E D G - E E - G 1 1 8 . N 3 3 7 5 3 D D S A E O I ' R I N T I R T L S L E 0 I T O A . 1 E , R G S T I O E D R A O G E A N P S S I T A , A S S T A E P M S E S I N T E D O D A I O B L L D I O ,