Art. 2.
All'intero territorio dell'Isola d'Elba, sono riconosciute a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 , convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380 , e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 , le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.
All'intero territorio dell'Isola d'Elba, sono riconosciute a tutti gli effetti del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 , convertito in legge con la legge 1 luglio 1926, n. 1380 , e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 , le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.