Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 123
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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Massime2

Le spese di difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenute da chi abbia presentato alla corte di appello, ai sensi degli artt. 3 e 6 legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno derivante dall'irragionevole durata dei processo dopo aver già presentato ricorso alla Corte europea, non possono essere configurate quali danni patrimoniali conseguenti alla irragionevole durata del processo stesso, in quanto non trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato davanti alla Corte europea, il quale, a sua volta, deriva dalla scelta autonoma - sicuramente legittima, ma certamente non necessitata - della parte stessa di rivolgersi a detta Corte, mentre, invece, danno risarcibile è, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo comma, legge n. 89 del 2001, cit.), soltanto quello che sia conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo.

Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la Corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 sgg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa in giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e ciò non perché si tratti di spese superflue, bensì perché la domanda di equa riparazione, proposta ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia anteriormente presentato ricorso alla Corte europea, non apre un'ulteriore fase di un unico processo, dato che la Corte di appello è chiamata a pronunciarsi sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso alla Corte di Strasburgo, ne' potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che l'estraneità all'ordinamento italiano dell'autorità inizialmente adita radicalmente osta alla configurazione di una "translatio iudicii" in senso proprio, e dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano fra le spese del processo in ordine alle quali la Corte di appello ha il potere - dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 sgg. citt., atteso che tali norme (dettate con riferimento alla sentenza ed estensibili in via analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio) riguardano le spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti.

Commentario1

  • 1PROCESSO PENALE: incompatibilità del giudice dell’esecuzione.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verona nel procedimento penale a carico di I. X., con ordinanza del 20 gennaio 2021, iscritta al n. 65 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 123
Data del deposito : 9 gennaio 2004

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