Sentenza 9 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RI vedova PRATO, PRATO ORNELLA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA COLA DI RIENZO 189, presso lo studio dell'avvocato S. FIDENZIO, difese dall'avvocato GIAMPAOLO VINCENTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IN IT, IN IA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che le difende unitamente all'avvocato PIERO VIGNOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 775/95 del Tribunale di SAVONA, depositata il 18/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA e RI DA NO, con ricorso al Pretore di Finale Ligure in data 16 luglio 1986, chiesero che nei confronti di MU AR, ved. PR e di LL PR fosse accertato che esse ricorrenti avevano acquistata per usucapione, ai sensi dell'art. 1159 bis. cod. civ., la proprietà dei fondi rustici siti in Sardineto, alla località Tea Ca, distinti nel N.C.T. di quel comune alla partita 1009, F. 15, mappali 342,800 e 801, che in vita erano appartenuti ad LD PR, marito e padre delle convenute, che, a seguito del suo decesso ab intestato, erano divenute, rispettivamente, usufruttuaria ed erede ex lege.
Poiché l'erede LL RA aveva accettata l'eredità con beneficio d'inventario, rilasciando i beni ai creditori ai sensi dell'art. 507 cod. civ., il Pretore autorizzò la chiamata in causa della Curatela
dell'eredità beneficiata e rilasciata, che, costituendosi in giudizio, propose opposizione alla domanda, chiedendone il rigetto. L'adito pretore rigettò l'opposizione, dichiarando che UD e RI DA NO erano proprietari, in ragione di metà indivisa per ciascuna, dei fondi rustici indicati nel ricorso per intervenuta usucapione. Tale decisione, gravata da appello dalla soccombente Curatela nei confronti delle sole ricorrenti, trovò conferma nella sentenza resa in data 18 dicembre 1995 dal Tribunale di Savona. Preliminarmente, però, il giudice d'appello escluse la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della MU e della PR LL, osservando che, a seguito del rilascio dei beni ai creditori e legatari operato dall'erede beneficiato ai sensi dell'art. 507 cod. civ., il curatore si sostituisce all'erede nella cura del patrimonio ereditario e nella sua liquidazione, ciò facendo, oltre che nell'interesse di creditori e legatari, anche nell'interesse dell'erede.
Avverso tale sentenza AR MU, ved. PR ed LL PR, adducendo di essere state restituite nel governo delle residue attività dell'eredità ai sensi dell'art. 508, ult. co., cod. civ., a seguito di decreto in data 4 luglio 1995 del Pretore di Savona, che aveva dichiarato cessate le funzioni del Curatore, propongono ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, articolati, ciascuno, in due distinte censure. Resistono con controricorso RI DA e UD NO.
Vi sono memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo le ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., adducendo:
a) erroneamente, nonostante la richiesta delle appellate, il g.i. in secondo grado ed il Tribunale hanno esclusa la necessità del litisconsorzio nei confronti di esse ricorrenti, che, a seguito del rilascio dei beni ai creditori, non ne avevano persa la proprietà, ma solo l'amministrazione e, quindi, erano parte necessaria del giudizio;
b) comunque, poiché esse ricorrenti erano state attrici in opposizione nel giudizio di primo grado, non v'era ragione per cui non ne dovesse essere ordinata la chiamata anche in secondo grado. Il motivo è fondato.
La soluzione del problema posto dalle ricorrenti è condizionata dalla natura degli effetti che il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato produce con riferimento sia alla titolarità dei beni discussi sia ai poteri del curatore.
Sul punto in dottrina ed in giurisprudenza non sussistono dubbi, essendo, in primo luogo, pacifico che l'erede beneficiato conserva la proprietà dei beni ereditari rilasciati, i quali, pertanto, non si trasferiscono ai creditori ed ai legatari ne', tanto meno, al curatore. Decisivo è l'argomento tratto dalla disposizione dell'ult. co. dell'art. 508 cod. civ., essendo evidente che, se, come dispone tale norma, le attività eventualmente residuate dalla liquidazione spettano all'erede beneficiato, questi conserva la proprietà dei beni pur dopo il rilascio.
A riprova dell'esattezza di questa opinione sta il rilievo che, se successivamente al rilascio l'erede decadesse dal beneficio d'inventario, non v'è dubbio che si verificherebbe la confusione tra il suo patrimonio e quello ereditario, comprensivo dei beni in un primo tempo rilasciati, sicché è evidente che la proprietà di tali beni non fu mai discussa dall'erede.
Vero è che, ai sensi dell'art. 507, co. 3 , cod. civ., gli atti di disposizione eventualmente compiuti dall'erede dopo il rilascio sono inefficaci nei confronti di creditori e legatari, ma ciò non presuppone la perdita della proprietà dei beni da parte dell'erede, trattandosi solo di inefficacia relativa degli atti di disposizione, finalizzata esclusivamente ad assicurare la liquidazione dei beni nell'interesse dei creditori e legatari.
È ugualmente pacifico che, per effetto del rilascio, si verifica un abbandono, da parte dell'erede beneficiato, dei poteri di amministrazione e di disposizione che gli spettavano in qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione, tali poteri trasferendosi al curatore, che li eserciterà nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede, cui spetta l'eventuale residuo (cfr. Cass., 26 ottobre 1979, n. 5619), ma, proprio perché la proprietà dei beni dismessi è conservata dall'erede, la sostituzione a costui del curatore nei poteri di amministrazione e disponibilità dei beni stessi non può valere ad escludere la necessità della partecipazione dell'erede ai giudizi in cui si controverta dalla proprietà di beni facenti parte dell'asse ereditario. Una sentenza eventualmente pronunciata in assenza dell'erede beneficiato sarebbe inutiliter data, non essendo opponibile a colui che resta esclusivo titolare del diritto controverso. Certamente, in tali casi la sentenza è destinata a produrre effetti anche nella liquidazione in corso e, quindi, in definitiva, sugli interessi dei creditori ereditari legatari, che sono rappresentati dal liquidatore, ma tale rilievo vale a convincere della necessità che la sentenza sia resa anche nei confronti del curatore, quale amministratore dell'eredità rilasciata, non già ad escludere la necessità della partecipazione al giudizio dell'erede beneficiato (cfr. Cass. 26 ottobre 1979, n. 5619). Ha, dunque, errato il giudice d'appello nell'escludere la necessita della partecipazione al giudizio della RA LL, erede beneficiata, e della MU AR, ved. PR, titolare, quale usufruttuaria ex lege, di un diritto reale di godimento sui beni ereditari, per cui la sentenza impugnata va cassata perché nulla ed, ai sensi dell'art. 383, ult. co., cod. proc. civ., applicabile per effetto dell'art. 359 stesso codice, che estende al giudizio d'appello le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Savona, che ha pronunciato la sentenza nulla.
L'accoglimento del primo motivo assorbe gli altri motivi. L'onere delle spese del giudizio di legittimità sarà regolato dallo stesso Tribunale di Savona.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rimette le parti, anche per le spese, innanzi al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma, addì 24 giugno 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositata in Cancelleria il 9/1/1999.