Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 123
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Sentenza 9 gennaio 1999

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In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1999, n. 123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 123
    Data del deposito : 9 gennaio 1999

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