Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di ragionevole durata del processo non è assoluta, ma (conformemente ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo) relativa, e va stabilita in concreto, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all'uopo fissati dall'art. 2 della citata legge. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnato decreto della Corte territoriale, il quale, nell'escludere la configurabilità di alcun pregiudizio in danno dell'istante, si era limitato ad affermare che "effettivamente il protrarsi da quattro anni a tutt'oggi del giudizio, promosso dal ricorrente dinanzi al TAR, non integra, allo stato, una durata irragionevole del processo amministrativo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 17653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17653 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 27/11/01(proc. n. 4396/01 R.G.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UI SE, con ricorso alla Corte di appello di RO, dichiarò che: a) con atto notificato il 7 ottobre 1997 aveva impugnato dinanzi al T.A.R. della Campania un decreto di espropriazione emesso dal Comune di Benevento;
b) dopo aver depositato istanza di fissazione dell'udienza il 17 ottobre 1997 e quella di prelievo il 22 maggio 1998, poiché il processo non era stato definito egli aveva adito la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui alla citata norma;
c) dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89, egli intendeva ottenere dal giudice italiano un equo indennizzo a ristoro dei danni sofferti, quantificati in lire otto milioni, stante la irragionevole durata del processo amministrativo, non ancora definito a distanza di quattro anni dalla proposizione del ricorso introduttivo.
La Presidenza del consiglio dei ministri si costituì per resistere alla domanda, adducendone l'infondatezza sia con riguardo alla durata del processo già maturata, sia perché il ricorrente non aveva addotto alcuna prova del pregiudizio subito, soltanto genericamente affermato e fatto coincidere in modo apodittico, col supposto ritardo.
La Corte di appello di RO, con decreto depositato il 27 novembre 2001, rigettò il ricorso e condannò il SE al pagamento delle spese giudiziali, considerando che la durata quadriennale del processo amministrativo non poteva dirsi (allo stato) irragionevole, sicché nessun pregiudizio era configurabile in danno del ricorrente.
Contro tale decreto la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. La Presidenza del consiglio dei ministri resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di cassazione il SE denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, della legge n. 848 del 1955 (in riferimento agli artt. 6, par. 1, e 53 della convenzione con essa ratificata), dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Afferma che l'Italia, con la firma e la ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.), nei limiti in cui ha inteso garantire diritti pieni ed effettivi, tra cui quello sulla ragionevole durata del processo, dovrebbe attenersi all'interpretazione che in ordine alla tutela di tali diritti è stata data dalla Corte europea di Strasburgo.
Ciò sarebbe ancor più vero in sede d'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, avente finalità di dare tutela interna ai principi stabiliti nella C.E.D.U. Il riferimento contenuto nel citato art. 2 all'art 6, par. 1, della convenzione, renderebbe esplicito che l'equa riparazione presuppone la violazione del diritto della persona a che la causa sia esaminata in un tempo ragionevole.
La circostanza che, come fatto produttivo del danno, il legislatore italiano abbia previsto la violazione della norma convenzionale, imporrebbe di rintracciare i necessari canoni ermeneutici nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale sul tema avrebbe emesso numerose pronunzie.
Nel caso di specie la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai canoni ermeneutici enunciati dalla Corte europea e ciò senza alcuna motivazione.
In effetti la Corte di appello avrebbe individuato in quattro anni il termine ragionevole, così discostandosi dai criteri della Corte di Strasburgo, che avrebbe indicato quel termine in tre anni. Il convincimento espresso nel provvedimento impugnato, in primo luogo, sarebbe basato su un falso presupposto in fatto, giacché al momento della discussione (5 novembre 2001) il processo aveva avuto la durata di quattro anni e un mese.
Inoltre, il suddetto convincimento sarebbe apodittico e quindi immotivato.
Il carattere ragionevole della durata andrebbe definito in relazione alla procedura nazionale e, per il processo amministrativo, specialmente con riguardo a quello in esame, la durata ragionevole sarebbe stata di un anno.
Ancora, nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcun cenno al comportamento delle parti, ne' alla circostanza che il ricorrente, già nell'atto introduttivo, avrebbe richiamato l'attenzione della Corte romana sul particolare rigore adottato dalla Corte di Strasburgo in ordine al processo amministrativo che non abbia presentato alcun grado di difficoltà.
Pertanto, poiché la Corte europea avrebbe più volte affermato che la durata ragionevole del primo grado di un processo amministrativo non complesso oscillerebbe tra i due e i tre anni, e la stessa Corte territoriale in altri casi avrebbe stabilito quella durata in anni tre, nel discostarsi da tale orientamento con riguardo al caso in esame il decreto impugnato avrebbe dovuto diversamente motivare, ponendo in evidenza le peculiarità del processo de quo, tali da giustificare la diversa durata ritenuta ragionevole. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
Come questa Corte ha già chiarito (Cass., 26 luglio 2002, n. 11046, in motivazione), i principi elaborati dalla Corte di Strasburgo non possono avere carattere direttamente vincolante per il giudice italiano (in difetto di meccanismi normativi che prevedano tale vincolo). Essi, tuttavia, vanno tenuti ben presenti ai fini dell'interpretazione della legge n. 89 del 2001, in forza del rinvio da tale legge operato all'art. 6, par. 1, della convenzione. Invero, un'operazione ermeneutica che si risolvesse in un'interpretazione elusiva dei principi affermati in sede europea non soltanto si potrebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla citata legge n. 89, ma renderebbe vano lo scopo pratico di questa, costituito dall'introduzione di un meccanismo riparatorio interno, idoneo a porre rimedio alle conseguenze delle violazioni contemplate dalla legge medesima ed ai riflessi che quelle violazioni hanno avuto in sede europea.
Ciò posto, si deve peraltro aggiungere che la giurisprudenza della Corte europea non ha stabilito termini rigidi e valevoli in ogni caso, cui parametrare la ragionevole durata del processo. Ha dato al riguardo indicazioni poi recepite nell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 che ha posto l'accento sulla complessità del caso, sul comportamento delle parti e del giudice del procedimento, sul comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
Proprio il riferimento a tali elementi (oggi normativamente previsti nell'ordinamento interno) rende palese che la nozione di ragionevole durata non è assoluta ma relativa e va stabilita in concreto con riguardo alle fattispecie sottoposte all'esame del giudice. Complessità del caso e comportamenti, infatti, devono essere verificati nello specifico in quanto possono comportare variazioni anche significative della ragionevole durata di un processo, durata costituente il presupposto della determinazione che il giudice deve compiere ai sensi dell'art. 2, comma tre, della legge n. 89 del 2001. Nel caso in esame tale verifica è stata omessa dal decreto impugnato, il quale si è limitato ad affermare che "effettivamente il protrarsi da quattro anni a tutt'oggi del giudizio, promosso dal ricorrente dinanzi al TAR della Campania, non integra, allo stato, a parere della Corte, una durata irragionevole del processo amministrativo, sicché non è configurabile alcun pregiudizio in danno del ricorrente".
Come si vede, in questa pronunzia manca ogni riferimento agli elementi che l'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 impone al giudice di considerare al fine di accertare la (dedotta) violazione. Non sono chiarite, sia pure in forma sintetica, le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere rispettato il termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della convenzione con riguardo al processo promosso dal SE davanti al giudice amministrativo.
Nè sono indicati i parametri utilizzati a sostegno del convincimento così espresso.
Il provvedimento impugnato, quindi viola il citato art. 2 della legge n. 89 del 2001 e risulta del tutto carente di motivazione.
Esso, pertanto, deve essere cassato e la causa va rinviata alla Corte di appello di RO (in diversa composizione), che procederà a nuovo esame della controversia e provvederà anche in ordine alle spese dei giudizio di cassazione (restando assorbita, ed affidata al giudice dei rinvio, la questione relativa alla mancata prova del danno trattata dal resistente nel controricorso).
P.Q.M.
la Corte accoglie (per quante di ragione) il ricorso proposto da RI UI, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di RO anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in RO, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002