Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 2
In tema di imputabilità, l'obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto e, specularmente, quello di superfluità della perizia diretta ad appurarne l'integrità, è strettamente correlato alla prospettazione difensiva di elementi specifici e concreti di segno contrario. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la capacità di intendere e di volere, per i soggetti maggiorenni, è presunta "iuris tantum").
Ai fini dell'applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2018, n. 50196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50196 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
50 196-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26.10.2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2978 Dott. Giovanni DIOTALLEVI Presidente Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI N. 50174/2017 Dott. Vittorio PAZIENZA Consigliere Dott. Giuseppe SGADARI Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT NT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/10/2013 del TRIBUNALE DI TERAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante SPINACI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/6/2016, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 7/10/2013 con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato OS UO alla pena di nove mesi di reclusione per il reato ex art. 635, secondo comma n. 3, del codice penale. 1 2. Propone ricorso OS UO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi.
2.1. Difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente: la Corte non ha valutato che agli atti vi erano una perizia svolta in un precedente processo ed una comunicazione della A.S.L. di Pescara con la quale si dava atto della richiesta della difesa di effettuare una valutazione dello stato di salute psichica di UO, la cui storia criminale è connotata da una serie di modesti reati commessi per l'irresistibile bisogno di assumere sostanze stupefacenti.
2.2. Violazione di legge per il mancato esercizio del potere di disporre la perizia da parte del giudice di appello, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione.
2.3. Violazione della legge penale per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di alterazione dell'imputato, della minima intensità del dolo e della mancanza di un reale danno.
2.4. Violazione della legge penale nella determinazione della pena, da considerare eccessiva per le ragioni già indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici ovvero non consentiti o manifestamente infondati.
2. Quanto alle censure sulla perizia, ha ribadito di recente la Suprema Corte che «per risalente giurisprudenza il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l'eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall'imputato» (Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, Mattina, Rv. 257805). Nel caso di specie l'allegazione della difesa, sia nell'atto di appello sia nel ricorso in esame, è stata estremamente generica, in contrasto con un altro principio, anch'esso consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e ribadisce: la capacità d'intendere e di volere, per i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, è in via di principio oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum. 2 Ne consegue che l'obbligo di motivare il giudizio sulla sussistenza della capacità d'intendere e di volere, e specularmente quello sulla superfluità di una perizia volta ad appurarne l'integrità, va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici e concreti, idonei a far ragionevolmente ritenere che nella singola fattispecie detta presunzione sia superata da risultanze di segno contrario, per l'incidenza di una vera e propria infermità, e cioè di uno stato morboso caratterizzato da inequivocabili connotazioni patologiche (Sez. 1, n. 5347 del 06/04/1993, Olivieri, Rv. 194213; Sez. 1, n. 1298 del 11/01/1993, Fechino, Rv. 193021; di recente v. Sez. 3, n. 7222 del 15/12/2015, dep. 2016, Panizzolo, non mass.). La difesa, invece, ha richiamato soltanto una richiesta di accertamento inoltrata all'Azienda Sanitaria Locale, di per sé irrilevante, nonché, genericamente, una "perizia effettuata in un precedente processo", che sarebbe stata agli atti, senza allegare detta perizia od almeno descrivere il fatto-reato commesso e l'epoca dello stesso e le precise conclusioni dell'esperto in tema di capacità d'intendere e volere. Va ricordato, in proposito, che l'infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato;
pertanto l'accertamento peritale relativo allo stato di mente dell'imputato compiuto in un determinato procedimento non ha di per sé rilevanza cogente in altro procedimento a carico del medesimo imputato, sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo temporale (Sez. 2, n. 21826 del 05/03/2014, De Luca, Rv. 259576; Sez. 6, n. 40569 del 29/05/2008, Schembri, Rv. 241316; Sez. 3, n. 13237 del 08/02/2008, Colonna, Rv. 239575). Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza "Raso", ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, è necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo (Sez. U., n. 9163 del 25/1/2005, Rv. 230317; in senso conforme v. Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923; Sez. 1, n. 48841 del 31/01/2013, Venzi, Rv. 258444; Sez. 6, n. 18458 del 05/04/2012, Bondì, Rv. 252686). Considerata anche la modalità della condotta (danneggiamento di un tavolo e di un vetro della finestra del reparto detentivo dell'ospedale civile di Teramo, ove l'imputato si trovava ricoverato), la genericità dell'impugnazione non consente di sindacare la decisione della Corte territoriale di non procedere ad un accertamento peritale al fine di verificare se, in relazione a quello specifico fatto, la capacità d'intendere e di volere dell'imputato fosse grandemente scemata per la presenza di un vizio parziale di mente. 3 3. La Corte di appello, così come già il primo giudice, ha ritenuto di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche con una motivazione adeguata, avuto riguardo ai numerosi ed anche gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, che da soli possono essere ostativi al riconoscimento di dette attenuanti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411, in motivazione;
Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 2, n. 38038 del 13/07/2018, Palo, non mass.). Inoltre, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, non mass.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
4. Sull'entità della pena la richiesta è inammissibile, essendo fondata su considerazioni del tutto generiche. Va comunque ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è comunque inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che non ricorre nel caso di specie, considerato anche che la pena, pur in presenza dei numerosi precedenti penali dell'imputato, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale ed assai distante anche dalla misura intermedia (v. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).
5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 0
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2018. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostini View Menu Aptu Il Presidente floor Car Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 NOV. 2018 IL CASSA CANCELLIERE E R P Claudia EL U S A I N Z O E T R O C 5