CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31246 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ZI PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31246 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Con ordinanza del 30 marzo 2073, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta alle 16:42 del 27 marzo 2023 dal difensore di BR IL EL avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Calanissetta in data 11 marzo 2023 . Si deve premettere che, alle 14:20 del 27 marzo 2323, il difensore dell'indagato aveva proposto analoga istanza a mezzo PEC, inoltrandola a un indirizzo di posta elettronica destinato alla ricezione di atti del Tribunale penale di Caltanissetta, ma non all'indirizzo di posta elettronica specificamente destinato alla ricezione degli atti destinati al Tribunale per il riesame. Per questa ragione l'atto di impugnazione fu dichiarato inammissibile con ordinanza del 27 marzo 2023 notificata via PEC al difensore. Poiché il termine per la richiesta di riesame non era ancora decorso (la misura cautelare è stata eseguita il 20 marzo 2023), alle 16:42 del 27 marzo 2023, il difensore dell'indagato propose nuova istanza di riesame inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata a ciò destinato. Anche questa nuova istanza è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio della «unicità dell'impugnazione», e ha sostenuto che, in forza di tale principio, «una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio», Nel caso di specie, poiché la difesa di EL aveva già proposto riesame via PEC avverso la medesima ordinanza e l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, il potere di impugnazione doveva ritenersi «consumato». È stata conseguentemente dichiarata de plano l'inamrniggihilità della nuova richiesta di riesame. 2. Contro l'ordinanza del 30 marzo 2023 il difensore di ,4iello ha proposto tempestivo ricorso deducendo vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. La difesa osserva che il principio, di matrice giurisprudenziale, dell'unicità dell'impugnazione è stato fortemente ridimensionato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 e che, come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto (Sez. 5, n. 90539 del 22/01/201 9, Giacoppo, Rv. 975553, pag. q delia motivazione), le affermazioni contenute in quella sentenza «riverberano i loro effetti sul sistema processuale complessivamente considerato e, per questo, anche sul procedimento cautelare e sull'impugnazione dei provvedimenti in questa fase, 2 poiché la rilevanza del bene giuridico da proteggere - la libertà personale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese alla corretta procedirnentalizzazione della fase impugnatoria e a quelle di evitare !a duplicazione di decisioni». Muovendo da queste premesse - osserva il ricorrente - la Corte di legittimità ha annullato un provvedimento col quale il tribunale della libertà aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato cpin pprrnrs successiva a quella già depositata da! si lo difensore. Il ricorrente rileva, inoltre, che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria e tale effetto non consegue alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (richiama in proposito la sentenza sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804 e la giurisprudenza ivi citata). 3. Con memoria scritta del 30 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso merita aCrOglinient0. 5. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giiudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che sì pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime» (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). È logica conseguenza di tale principio l'affermazione secondo la quale «la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in c.AJi ',/ia sia stato un effettivo apprezzamento, in fa'eto O in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali» (sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv, 248804). 6. Nel caso in esame, la decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della prima richiesta dì riesame era fondata esclusivamente sulla costatazione che quella istanza non era stata ritualmente proposta per essere stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica non abilitato a tal fine. Questo provvedimento non ha comportato alcun apprezzamento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari ad applicare a BR IL EL la misura cautelare della custodia in carcere, Si tratta, 3 /9-5 dunque, di un provvedimento che non può avere effetti preclusivi rispetto ad una istanza di riesame ritualmente proposta e non tardiva. 7. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Caltanissetta perché provveda al riesame dell'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp- att. cori. proc. pen. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere ,estensore Il Presi ente
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31246 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Con ordinanza del 30 marzo 2073, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta alle 16:42 del 27 marzo 2023 dal difensore di BR IL EL avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Calanissetta in data 11 marzo 2023 . Si deve premettere che, alle 14:20 del 27 marzo 2323, il difensore dell'indagato aveva proposto analoga istanza a mezzo PEC, inoltrandola a un indirizzo di posta elettronica destinato alla ricezione di atti del Tribunale penale di Caltanissetta, ma non all'indirizzo di posta elettronica specificamente destinato alla ricezione degli atti destinati al Tribunale per il riesame. Per questa ragione l'atto di impugnazione fu dichiarato inammissibile con ordinanza del 27 marzo 2023 notificata via PEC al difensore. Poiché il termine per la richiesta di riesame non era ancora decorso (la misura cautelare è stata eseguita il 20 marzo 2023), alle 16:42 del 27 marzo 2023, il difensore dell'indagato propose nuova istanza di riesame inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata a ciò destinato. Anche questa nuova istanza è stata dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio della «unicità dell'impugnazione», e ha sostenuto che, in forza di tale principio, «una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio», Nel caso di specie, poiché la difesa di EL aveva già proposto riesame via PEC avverso la medesima ordinanza e l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile, il potere di impugnazione doveva ritenersi «consumato». È stata conseguentemente dichiarata de plano l'inamrniggihilità della nuova richiesta di riesame. 2. Contro l'ordinanza del 30 marzo 2023 il difensore di ,4iello ha proposto tempestivo ricorso deducendo vizi di motivazione e violazione di legge con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. La difesa osserva che il principio, di matrice giurisprudenziale, dell'unicità dell'impugnazione è stato fortemente ridimensionato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 e che, come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto (Sez. 5, n. 90539 del 22/01/201 9, Giacoppo, Rv. 975553, pag. q delia motivazione), le affermazioni contenute in quella sentenza «riverberano i loro effetti sul sistema processuale complessivamente considerato e, per questo, anche sul procedimento cautelare e sull'impugnazione dei provvedimenti in questa fase, 2 poiché la rilevanza del bene giuridico da proteggere - la libertà personale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese alla corretta procedirnentalizzazione della fase impugnatoria e a quelle di evitare !a duplicazione di decisioni». Muovendo da queste premesse - osserva il ricorrente - la Corte di legittimità ha annullato un provvedimento col quale il tribunale della libertà aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato cpin pprrnrs successiva a quella già depositata da! si lo difensore. Il ricorrente rileva, inoltre, che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria e tale effetto non consegue alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (richiama in proposito la sentenza sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804 e la giurisprudenza ivi citata). 3. Con memoria scritta del 30 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso merita aCrOglinient0. 5. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «l'efficacia preclusiva endoprocessuale del giiudicato cautelare comprende le questioni dedotte esplicitamente e quelle che sì pongono in rapporto di stretta derivazione logica con le prime» (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). È logica conseguenza di tale principio l'affermazione secondo la quale «la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in c.AJi ',/ia sia stato un effettivo apprezzamento, in fa'eto O in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali» (sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv, 248804). 6. Nel caso in esame, la decisione con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della prima richiesta dì riesame era fondata esclusivamente sulla costatazione che quella istanza non era stata ritualmente proposta per essere stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica non abilitato a tal fine. Questo provvedimento non ha comportato alcun apprezzamento delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari ad applicare a BR IL EL la misura cautelare della custodia in carcere, Si tratta, 3 /9-5 dunque, di un provvedimento che non può avere effetti preclusivi rispetto ad una istanza di riesame ritualmente proposta e non tardiva. 7. Per quanto esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Caltanissetta perché provveda al riesame dell'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Caltanissetta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp- att. cori. proc. pen. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere ,estensore Il Presi ente