Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 2
L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento.
A seguito della modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 23 della L. n. 479 del 1999, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 21826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21826 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 05/03/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 519
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 7152/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
Avverso la sentenza, in data 31.10.2012, con è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di:
De LU GI per difetto di imputabilità per i reati di stalking e di estorsione.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Dr. Giovanni Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso con la richiesta di annullamento con rinvio.
Udito l'avvocato Baglione Alfio, difensore d'ufficio del De LU, che si è riportato ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per difetto di imputabilità per i reati di stalking e di estorsione ascritti a De LU GI.
Chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, il Procuratore ricorrente ha dedotto:
a) Violazione art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 88 c.p. e art. 425 c.p.p., nonché carenza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione addotta nel provvedimento impugnato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente ritiene che la Corte di Appello di Potenza avrebbe erroneamente escluso la capacità di intendere e di volere dell'imputato in relazione ai fatti - reato contestati, assumendo come unico parametro una precedente sentenza (n.29/2004) del Tribunale di Lagonegro a carico del De LU, nella quale, a seguito di perizia ad opera del consulente tecnico, ne era stata accertata l'infermità psichica con conseguente interdizione del De LU medesimo.
Il Procuratore ricorrente considera tale elemento insufficiente per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, tenuto conto del fatto che, nell'arco temporale intercorso tra le due pronunce (i fatti oggetto del presente ricorso risalgono al 2009), l'imputato è stato: condannato e poi prosciolto per vizio totale di mente ma sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata e, in altre due circostanze, ha subito condanne per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, ma in nessuna delle due occasioni è stata vagliata l'ipotesi di proscioglimento ex art. 88 c.p.. Pertanto, sarebbe stato necessario, onde escludere la capacità di intendere e di volere del De LU, espletare una nuova perizia medico-legale nei confronti dell'imputato e, altresì, verificare l'insussistenza o meno dei presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza personali, che, ove fossero stati ritenuti presenti, avrebbero escluso la pronuncia della sentenza, in forza dell'art. 425 c.p.p., comma 4, nel quale è prevista l'impossibilità per il giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 425, qualora debba conseguire alla stessa l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Secondo il Procuratore ricorrente, quindi, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato su questi punti, alla luce delle risultanze processuali emerse nel corso del procedimento e che non sarebbero state prese in considerazione nel provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Questa Corte non può che condividere le censure mosse dal Procuratore Generale ricorrente, con riferimento alle censure mosse nei confronti dell'impugnata sentenza, per quanto concerne il difetto di motivazione collegato alla valutazione della sussistenza della capacità di intendere e di volere da parte del De LU GI. Il Tribunale di Potenza ha erroneamente valorizzato, in sede di pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, una pronuncia con cui è stata dichiarata l'interdizione del De LU, risalente al 2004 (sent. n. 29/2004, Tribunale di Lagonegro), per radicare un giudizio di non imputabilità con riferimento a fatti commessi cinque anni dopo.
2.1. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame deve trovare applicazione il principio più volte stabilito in base al quale:
"L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato;
essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere." (Sez. 6, Sentenza n. 3843 del 07/10/1997), e che: "Non esiste incompatibilità logico-giuridica tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso imputato per fatti diversi, commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l'altra invece capace (ovvero di capacità grandemente scemata) perché l'infermità mentale può non costituire uno "status" permanente dell'individuo e l'accertamento delle condizioni mentali, ai fini dell'imputabilità, dev'essere effettuato in relazione al momento in cui il reato venne commesso" (Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 24/01/1989).
2.2. Pertanto, in relazione al caso di specie, appare necessario rilevare l'omessa motivazione sul punto, posto che il giudice non ha disposto alcuna perizia medico-legale finalizzata alla valutazione delle condizioni psichiche dell'imputato al momento della commissione dei fatti, con un conseguente insufficiente corredo probatorio per affermare la non imputabilità del De LU ai sensi dell'art. 88 c.p.. 3. Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di merito non ha compiuto alcuna verifica circa l'insussistenza dei presupposti di applicabilità delle misure di sicurezza personali, valutazione che, in sede di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, deve sempre essere operata. Anche perché è costante l'insegnamento secondo il quale "l'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato osta alla sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, in quanto ciò comporta per il giudice l'obbligo di applicare una misura di sicurezza personale". (Sez. 3, Sentenza n. 36362 del 09/07/2009);
anche è stato affermato l'ulteriore principio a giurisprudenziale in base al quale "A seguito della modifica dell'art. 425 c.p.p., introdotta con la L. n. 479 del 1999, art. 23, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di qualsiasi "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato." (Sez. 2, Ordinanza n. 45527 del 21/10/2005). Uniformandosi a questi orientamenti che il collegio condivide e, accertato il vizio di motivazione per i punti sopra riportati, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014