Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 21826
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento.

A seguito della modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 23 della L. n. 479 del 1999, deve ritenersi ricompresa nella disposizione normativa secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nei confronti di "persona non punibile per qualsiasi causa" anche l'ipotesi di difetto di imputabilità per incapacità di intendere e di volere, a condizione che non debba essere applicata una misura di sicurezza personale, in considerazione dell'assenza di pericolosità sociale dell'imputato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2014, n. 21826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21826
Data del deposito : 5 marzo 2014

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