Sentenza 8 febbraio 2008
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L'accertamento peritale relativo allo stato di mente dell'imputato compiuto in un determinato procedimento non ha di per sé solo rilevanza cogente in altro procedimento a carico del medesimo imputato sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2008, n. 13237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13237 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2008 |
Testo completo
¡LI
O S C U R A TA C.F.
13237 /08 ali)
IL FUNZI
(dott. ¡ Fell DonatE PUB SECA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 08/02/08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dott. Guido De Maio Presidente N. 314 1. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 20698/07
3. Dott Margherita Marmo Consigliere
4. Dott Giovanni Amoroso Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA of Sul ricorso proposto da
C.M. nato il "omissis"
Avverso la Sentenza
Corte di Appello di Bologna, emessa il 24/11/06
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Bua
che ha concluso per Rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
1
Udito il difensore Avv. /l
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 24/11/06, confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Modena in data 01/02/06, appellata da C.M.
imputato del reato di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, ultimo comma, cp e condannato alla pena di anni 9 di reclusione.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606,
lett. d) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie andava espletata perizia psichiatrica per accertare lo stato di mente dell'imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza dell'08/02/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va precisato che l'unico motivo del ricorso è circoscritto alla censura attinente al mancato espletamento di una perizia psichiatrica per accertare l'imputabilità dell'imputato.
Tanto premesso va affermato che la Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° her grado, congruamente motivato sul punto in esame.
2 O S C U R A T A
Per contro la censura dedotta nel ricorso è generica, infondata e comunque errata in diritto.
In primo luogo la doglianza è generica poiché la difesa del ricorrente si è limitata a chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'espletamento della perizia psichiatrica, senza indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto da com le porre a sostegno della censura medesima;
nonché senza alcuna correlazione alle ragioni poste a base della decisione impugnata sul punto in esame,
Ancora, la difesa del ricorrente, con le sue concise deduzioni difensive, non ha fatto alcun riferimento alla concreta vicenda - complessa articolata e protrattasi per anni in cui si sono realizzate le condotte illecite;
riferimento, invece, che costituiva elemento necessario ai fini della valutazione della censura de qua, posto che con la stessa si tendeva ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato all'epoca dei fatti in esame ed in riferimento al comportamento concreto tenuto dallo stesso.
Va evidenziato, altresì, che il riferimento operato dalla difesa all'accertamento peritale disposto in altro procedimento penale - pendente in 1° grado sempre a carico imputato in ordine ad ulteriori abusi sessuali commessi in dannodi C.M
.
commessi in periodo C.F.delle proprie figlie minori, C.R.
sovrapponibile a quello per cui si procede attualmente non è giuridicamente pertinente. Trattasi di accertamento peritale estraneo al presente procedimento,
disposto in data 13/03/07, epoca successiva alla sentenza impugnata del 24/11/200
[in ordine al quale, peraltro, nonostante sia scaduto da tempo (11/06/07), il termine per il deposito e la discussione dell'elaborato peritale, la difesa del ricorrente nulla ha precisato sull'esito dell'accertamento medesimo], che non ha di per sé solo rilevanza cogente in relazione al processo de quo [giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. I
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Sent. n. 2883 del 22/02/89, rv 180014; Cass. Sez. I Sent. n. 10264 del 19/10/88, rv
179486]
La censura è infondata poiché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Questi hanno indicato con precisione le ragioni in base alle quali non si rendeva necessario l'espletamento della citata perizia psichiatrica ed ossia: dall'esame della documentazione medica esibita dalla difesa dell'imputato non emergeva alcuna patologia di carattere psichiatrico (vedi Sent. 1°
grado pag. 01, 36; Sent. 2° grado, pag. 6). Trattasi di valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito, se congruamente motivata [Giurisprudenza
consolidata Cass. Sez. VI Sent. n. 15444 del 21/11/90, rv 185830; Cass. Sez. III Sent.
n. 3912 del 09/04/91, rv 186778; Cass. Sez. III Sent. n. 22834 del 23/05/03, rv
225231].
Ad abundantiam si osserva:
1. che la documentazione medica allegata dalla difesa è del tutto generica, poiché la of stessa si riferisce prima ad accertamenti sanitari svolti negli anni 1993 - 1995; poi a quelli svolti nel 2005, in sede di detenzione carceraria per questo processo, con un "vuoto" di accertamenti sanitari per un periodo di tempo di circa 10 anni;
si intervallo di tempo in ordine al quale nulla si dice e documenta sulle condizioni di salute mentale del C.
2. che dall'esame delle documentazioni allegata al presente ricorso, si evince sia l'assenza di patologie psichiatriche (vedi cartelle cliniche 1993 - 95; relazione sanitaria USL n. miss Napoli;
anno 1995) nonché di turbe comportamentali (vedi diario clinico Ministero della Giustizia, anno 2005);
4 O S C U R A T A
3. che dall'esame della citata documentazione si evince un accentuato deficit intellettivo (ritardo mentale), senza implicazione di patologie psichiatriche (come già evidenziato sopra);
4. che il comportamento concreto realizzato dal C. (che, peraltro, risulta aver anche svolto, nel periodo di tempo attinente alla citata documentazione sanitaria,
attività lavorativa con percezione di relativa retribuzione) comportamento caratterizzato da reiterate condotte illecite, mediante le quali l'imputato conduceva con sé il figlio minore in luoghi esterni all'abitazione familiare e volontariamente consentiva che lo stesso fosse sottoposto a gravi abusi sessuali
(quali penetrazione anale completa, coiti orali) ad opera di soggetti terzi - denota C.la presenza nella persona del di piena lucidità psichica nonché di completa capacità mentale di orientare la propria azione ad obiettivi non solo individuati con precisione, ma voluti e perseguiti con pertinacia e reiterazione consapevole.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da C.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08/02/08
II Presidente
(dett. G. De Maio)
Avallon L'Estensore
( dott. M. Gentile )
DEPOSITATA IN CANCE RA Tario Gentill
5
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