Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
In tema di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), la denuncia all'Autorità nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, è il richiamo al disposto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. che sanziona con l'inutilizzabilità le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge.
Commentari • 4
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 c.p., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto sussistente il reato di simulazione di reato, avendo la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2005, n. 45291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45291 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1488
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 017318/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TT BE N. IL 07/12/1957;
avverso SENTENZA del 23/03/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avv. Massimo BIFFA del foro di Roma, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A TE OB venivano contestati i reati di furto aggravato e di simulazione di reato per avere falsamente denunciato ai Carabinieri di essere stato sequestrato da persone Ignote che gli avevano rubato il camion di cui era autista.
TE, assolto in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza in data 11 ottobre 2002 sul presupposto che non poteva essere utilizzata la denuncia di sequestro di persona presentata ai Carabinieri contenente dichiarazioni autoindizianti ai sensi dell'ultima parte dell'art. 63 c.p., comma 1, veniva condannato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa in data 23 marzo 2004 alle pene di giustizia per entrambi i reati contestatigli. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il TE deducendo la violazione di legge perché la denuncia sporta dal ricorrente ai Carabinieri di Mondragone il 30 settembre 1998 non si sarebbe potuta utilizzare nel suo contenuto ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 1. Il motivo di impugnazione non è fondato.
Come è noto il delitto di simulazione di reato si commette proprio denunciando falsamente all'Autorità un delitto mai avvenuto. Rispetto a tale reato, quindi, la denuncia costituisce un vero e proprio corpo di reato - come ha correttamente ritenuto il giudice di secondo grado -, anche perché nella denuncia spesso sono indicate la false tracce del reato denunciato;
essa, quindi, deve essere sottoposta a sequestro ed acquisita agli atti del procedimento. Il corpo di reato, ovviamente, deve essere valutato nel suo complesso e non può essere utilizzato soltanto in parte;
correttamente perciò la Corte di merito ha confrontato il contenuto della falsa denuncia rapportandolo ad altri elementi processuali, che, appunto, ne mettevano in risalto la falsità. Il riferimento all'articolo 63 c.p.p. nel contesto dato è del tutto fuori posto, dal momento che tale norma ha lo scopo di evitare che una persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata con le garanzie previste dalla legge, venga, invece, sentita come persona informata dei fatti;
del tutto logica è ovviamente in tale ipotesi la sanzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese senza le garanzie previste dal legislatore per la persona indagata e/o imputata.
Nel caso della valutazione di una denuncia presentata ai fini di accertare la sussistenza o meno del delitto di cui all'art. 367 c.p. si è evidentemente al di fuori della ipotesi delineata dall'art. 63 c.p.p. e ciò anche a volere prescindere dalla circostanza che è ben difficile considerare dichiarazioni le circostanze di un fatto illustrate in una denuncia.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005