Sentenza 28 dicembre 2016
Massime • 1
In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non deve essere effettuata frazionando la globale durata della custodia cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee.
Commentari • 3
- 1. Le contestazioni a catena nei più recenti approdi giurisprudenzialiAccesso limitatoJeannette Baracco · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2021
- 2. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
Leggi di più… - 3. Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 maggio 2020
Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore. Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Sul punto, infatti, è insorto un contrasto. Secondo un orientamento più risalente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2016, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2016 |
Testo completo
0305 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2055 NN Conti -- Presidente - Anna Criscuolo CC 28/12/2016 Orlando Villoni R.G.N. 38635/2016 Ersilia Calvanese -Relatore - Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA AO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 10/06/2016 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Ladislao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 giugno 2016, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava, limitatamente ai capi A) e C), esclusa per entrambi l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AO IA in relazione alla partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico (capo A), operante 4 sino all'agosto 2013, ad un episodio di estorsione (capo C), nonché a plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale dichiarava la nullità dell'ordinanza genetica per i reati di cui all'art. 73 cit. per la mancanza di un'autonoma motivazione del quadro indiziario, mentre perveniva a differenti conclusioni per i restanti reati, rilevando in particolare, relativamente al capo A), che l'ordinanza applicativa, dopo aver trascritto testualmente la richiesta del P.M., conteneva la valutazione degli elementi indiziari a carico dell'indagato, richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen., ricapitolando e ricollegando tra loro tutti gli elementi indiziari emersi dall'attività investigativa, sintomatici dell'esistenza di un organismo associativo finalizzato al narcotraffico e dimostrativi del personale contributo causale arrecato ad esso dall'indagato. Relativamente alla gravità indiziaria, il Tribunale, dopo aver esposto gli elementi positivi dimostrativi dell'esistenza di un sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti, capeggiato da PE ER e nel quale componente di rilievo era da ritenersi RI RA, con un ruolo direttivo nell'organizzazione dell'attività di compravendita della droga, e nel quale stretti collaboratori nell'attività di spaccio erano risultati NO ES, UC EI, NO SA, NN RA e AO IA, analizzava la posizione di quest'ultimo, che aveva prestato il suo contributo all'associazione occupandosi della cessione dello stupefacente. Gli elementi indiziari a suo carico per il reato sub A) erano costituiti prevalentemente dagli esiti delle captazioni telefoniche che avevano rivelato: l'utilizzo da parte dell'indagato del linguaggio convenzionale condiviso dagli altri sodali per le trattative illecite inerenti allo spaccio;
la fungibilità tra l'indagato ed altri sodali nello smercio della droga;
la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminale, tanto da prospettare ad altro sodale l'esito di un'eventuale indagine per il reato associativo a loro carico;
i frequenti contatti con altri sodali ed in particolare con il capo ER, realizzati con quest'ultimo attraverso una convenzionale «triangolazione», utilizzata dal capo per evitare contatti diretti con i sodali (smistandoli attraverso il figlio o la moglie); la condivisione con altri sodali dei siti utilizzati per l'occultamento della droga e delle sorti della droga sequestrata dagli investigatori;
l'interessamento del capo alle sue sorti, una volta arrestato il 27 febbraio 2013 per la detenzione e cessione di droga (rispettivamente aventi ad oggetto 595 grammi e 18 grammi di cocaina), nonché per la detenzione di una pistola con MA BR (venendo sequestrata in tale occasione anche la somma di euro 19.650), temendo le ripercussioni dell'episodio sul gruppo e fornendogli il sostegno economico e legale;
la condivisione del porto di armi nelle operazioni illecite con gli altri sodali;
la sudditanza al capo, quale canale di approvvigionamento della droga da smerciare 2 rr e al quale erano dovuti gli introiti dello spaccio;
la condivisione delle operazioni illecite poste in atto dal capo, delle quali era esecutore (tanto da temere con altro sodale di essere arrestati per la pericolosità delle operazioni poste in atto dal capo con soggetti poco affidabili); la costante e quotidiana dedizione allo smercio di droga, utilizzando il medesimo schema operativo;
il ricorso all'estorsione per conseguire gli introiti del gruppo;
la esecuzione degli ordini del capo (come la «ripulitura» da eventuali microspie della sua autovettura). Quanto all'estorsione, le captazioni aveva rivelato, secondo il Tribunale, la partecipazione del IA all'estorsione attuata nei confronti di un debitore del gruppo per ottenere il pagamento delle somme, sottraendogli l'autovettura, secondo una prassi in uso al capo. Il Tribunale, quanto alle esigenze cautelari, riteneva che, oltre che per la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pericolo di recidiva fosse desumibile, in termini di attualità e concretezza, anche dalle modalità e dalle circostanze delle azioni criminose, indicative di un elevato grado di professionalità criminale nella partecipazione ad attività organizzate e stabili finalizzate al narcotraffico: il IA aveva invero rivestito un ruolo di spicco all'interno del sodalizio, essendo attivissimo nel traffico di stupefacenti, interpretato come vero e proprio mestiere» da svolgere con dedizione quotidiana, e era risultato nella disponibilità di armi poste al servizio dell'associazione. Quanto alla datazione dei fatti illeciti risalenti al 2013, il Tribunale riteneva significative della perdurante attualità del pericolo di recidiva sia la serialità delle condotte delittuose per un lungo periodo di tempo sia la personalità del prevenuto, negativamente lumeggiata da precedenti penali anche specifici che arrivavano fino al giugno al 2015. Adeguata alla gravità delle condotte, alla loro serialità e ai precedenti riportati (tra i quali la violazione alle disposizioni in materia di detenzione domiciliare) era per il Tribunale la misura carceraria, in quanto la misura domiciliare, anche se assistita dal presidio elettronico, era inidonea ad inibire la ripresa in ambito domiciliare dell'attività criminosa e dei contatti con personaggi coinvolti nell'illecito traffico, tenuto conto anche delle già dimostrate violazioni al regime domiciliare (arresto per evasione nel 2015). Il Tribunale inoltre respingeva l'eccezione difensiva sulla retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e quindi di inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di durata massima, in quanto dagli atti prodotti dalla parte era emerso che l'indagato era stato raggiunto da misura cautelare il 1° marzo 2013 per i reati di detenzione illecita di droga e di una pistola, per i quali era stato emesso decreto di giudizio immediato il 6 maggio 2013, mentre per il procedimento in 3 да esame la custodia cautelare aveva avuto inizio dal 25 maggio 2016. Secondo il Tribunale, dovendosi computare la presofferta custodia cautelare presofferta solo per fasi omogenee, né il termine di fase né quello massimo di custodia cautelare era scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica e comunque al momento della presentazione della richiesta di riesame.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di AO IA, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 297, comma 3, 303, comma 1, lett. a), n. 3, 306, comma 1, 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 111 Cost. e vizio di motivazione, in quanto, in presenza di connessione qualificata tra i reati contestati nelle due ordinanze cautelari in procedimenti diversi e tenuto conto che il P.M. procedente era già in grado di desumere alla data dell'emissione della prima misura gli elementi indiziari in base ai quali era stata emessa la seconda misura (la Procura aveva ricevuto il 13 dicembre 2012 per competenza da altra Procura gli atti con la espressa indicazione dell'indagato, quale partecipe al sodalizio criminoso), erroneamente avrebbe applicato il criterio del calcolo del termine con riferimento alle fasi omogenee», che verrebbe a vanificare la disciplina codicistica ispirata alla ratio di evitare l'artificiosa protrazione della custodia cautelare con frazionate contestazioni cautelari, quando sia ancora vigente la custodia cautelare applicata per la più datata misura;
- violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva nei confronti dell'indagato per il reato associativo, in quanto, contrariamente alla valutazione del Tribunale, l'ordinanza genetica con acrobazie lessicali si sarebbe arrestata alla descrizione di elementi indiziari sintomatici soltanto di episodi di cessione di stupefacenti;
censurabile sarebbe pertanto anche la motivazione dell'ordinanza impugnata che risulterebbe priva di una seria verifica in concreto del giudizio espresso dal giudice della cautela;
- violazione degli art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 125 e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, basata su scarni ed ambigui elementi tratti dalle captazioni, privi di riscontri sulla partecipazione al sodalizio criminoso;
il Tribunale avrebbe ampliato a dismisura gli ambiti delle condotte di partecipazione associativa, valorizzando comportamenti frutto di rapporti occasionali ed episodici con gli ipotizzati vertici del sodalizio e non motivando sul dolo;
- violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale esaminato il decorso del 4 да tempo in ordine alla verifica dell'attualità del pericolo di recidiva, obliterando le osservazioni difensive contenute nell'atto di gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Devono essere rigettate le censure illustrate negli ultimi tre motivi.
2.1. Il secondo motivo, relativo agli obblighi motivazionali imposti dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è da ritenersi generico e comunque manifestamente infondato. Invero, il Tribunale ha evidenziato che l'ordinanza cautelare, pur incorporando la richiesta del pubblico ministero, aveva effettuato un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza: l'espresso riferimento ai sequestri di stupefacente, agli approvvigionamenti di droga, al tenore allusivo delle conversazioni intercettate tra i sodali (ai quali erano dedicati appositi paragrafi rilevanti a suffragare l'assunto accusatorio) andava letto, secondo il Giudice del riesame, unitamente a quella parte in cui l'ordinanza genetica aveva dedicato la trattazione del delitto associativo (pag. 179 e 180), nella quale erano state tirate le fila delle argomentazioni in precedenza spese per dimostrare la sussistenza del reato associativo e la partecipazione dei singoli indagati al sodalizio criminoso. A queste considerazioni, il ricorrente replica in questa sede, da un lato, criticando in via generica le modalità con cui il Giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto ricorso alla tecnica motivazionale «per relazione» (nella specie operando un rinvio per «incorporazione») - tecnica di per sé legittima, anche alla luce delle novelle dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350) - e, dall'altro, sostenendo che le valutazioni sopra riportate potrebbero al più configurare episodi di cessione, ma non il reato associativo. Le censure del ricorrente in definitiva vengono ad appuntarsi, più che sull'autonomia» della valutazione del panorama indiziario da parte del Giudice per le indagini preliminari, sulla tenuta logica della valutazione stessa. Siamo pertanto al di fuori della contestazione dell'autonomia valutativa.
2.2. Non ha fondamento anche il terzo motivo, che riprende le critiche ora esaminate. Contrariamente alle doglianze difensive, articolate in modo piuttosto generico e svincolate dall'effettivo ragionamento giustificativo dell'ordinanza impugnata, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta adeguata e 5 ди particolarmente articolata nell'esporre, analiticamente e in conformità ai criteri logici, il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente, evidenziando un ampio ventaglio di elementi indiziari idonei a fondare, secondo la previsione dell'art. 273 cod. proc. pen., una qualificata probabilità del suo organico, continuativo e consapevole inserimento nell'associazione criminale. Gli elementi valorizzati dal Tribunale, sintetizzati nel paragrafo 1 del ritenuto in fatto», fanno invero risaltare la coscienza e la volontà del IA di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Tra questi, appaiono emblematiche le preoccupazioni rivelate ad altro sodale di subire le conseguenze di alcune operazioni inerenti il traffico di stupefacenti poste in essere dal capo ER e di essere sottoposto per l'attività illecita svolta ad un'indagine per il reato associativo. Del pari, il Tribunale ha evidenziato, con logico ragionamento inferenziale, il carattere non episodico od estemporaneo dei suoi rapporti con gli altri sodali: in tal senso deponevano la comune, peculiare modalità dei contatti con il capo (caratterizzati dal meccanismo della convenzionale «triangolazione», utilizzato dal capo per garantire la sicurezza delle conversazioni con i sodali), il ricorso al linguaggio codificato in uso ai sodali e ancora la precisa conoscenza dei luoghi di deposito della droga in uso al gruppo. In tale quadro, deve aggiungersi, per la sua significatività, anche la costante e quotidiana dedizione dell'indagato all'attività di smercio della droga, attraverso la quale veniva a concretizzarsi la sua disponibilità duratura nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. Né il panorama indiziario può ritenersi automaticamente «claudicante» per l'effetto dell'annullamento della misura cautelare per i reati-fine: il Tribunale non ha infatti valorizzato ex se gli episodi illeciti singolarmente contestati all'indagato nell'ordinanza genetica, bensì ha tratto dal materiale investigativo offerto dalla stessa ordinanza genetica gli elementi indiziari del modus operandi e quindi del ruolo svolto dal IA all'interno del sodalizio criminoso. Sono infine generiche le critiche difensive sulle fonti indiziarie utilizzate dal Tribunale. Invero, il ricorrente, senza contestarne il merito, censura il fondamento indiziario degli elementi raccolti a carico dell'indagato, sol perché consistenti negli esiti di intercettazioni, non sorretti da riscontri esterni. A parte i riscontri esterni costituiti nella fattispecie in esame dall'episodio che aveva portato nel febbraio 2013 all'arresto del IA (nel quale era emerso non solo il significativo e fiorente commercio illecito svolto dall'indagato, ma anche la dotazione di armi), va ribadito il principio di diritto secondo cui gli elementi indiziari raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni non necessitino di riscontro esterno, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non 6 да equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (per tutte, Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527).
2.3. Deve essere disattesa anche l'ultima censura del ricorrente sull'attualità delle esigenze cautelari. Le Sezioni Unite hanno di recente precisato che il requisito della «attualità»> del pericolo di recidiva, come introdotto dalla novella del 2015, è distinto da quello della «concretezza», poiché, mentre questo è legato «alla capacità a delinquere del reo», il primo si connette «alla presenza di occasioni prossime di reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata» rispetto a quella dell'altro elemento (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi). La valutazione dell'«attualità», pur dovendo muovere da elementi concreti ed essere effettuata autonomamente dall'analisi relativa alla concretezza, non richiede quindi necessariamente il ricorso a dati conoscitivi diversi da quelli utilizzati per verificare la sussistenza di quest'ultima. In tale prospettiva, non risulta censurabile l'ordinanza impugnata che ha desunto la attualità del pericolo di recidiva dalle specifiche modalità delle condotte poste in essere dal IA all'interno del sodalizio criminoso, valorizzando quindi il dato personologico. Le modalità della condotta partecipativa di quest'ultimo, connotate da una sistematica e febbrile dedizione al traffico di stupefacenti, tanto da presentarsi come un vero e proprio «mestiere» per la sua quotidianità e serialità, danno la misura del grado di insensibilità alla controspinta dei freni inibitori, così legittimando la prognosi di recidiva, pur a fronte del periodo di tempo trascorso dai fatti, non essendo emersi elementi del tutto dissonanti, inerenti ad una radicata scelta di vita di segno opposto. Correttamente poi il Tribunale si è confrontato con l'eventuale esito risocializzante della detenzione medio tempore patita dal IA, valutando effettivamente il profilo della persistenza e dell'attualità dell'esigenza di cautela, in relazione alla sussistenza di occasioni prossime di commissione di nuovi reati.
3. E' fondato invece il primo motivo. Il Tribunale, non affrontando il tema della sussistenza in concreto delle condizioni per farsi luogo all'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto assorbente in via preliminare rilevare la mancanza del presupposto della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare per la 7 fase delle indagini preliminari (pari ad un anno) al momento della emissione della ordinanza cautelare impugnata. A tale conclusione il Tribunale è pervenuto operando la sommatoria del periodo di custodia cautelare già sofferto per il primo titolo, limitatamente alla fase delle indagini preliminari (nella specie poco più di due mesi) con quello già trascorso per misura in atto (decorrente dal 25 maggio 2016). Questa modalità di calcolo frazionato» della durata della custodia cautelare, ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non è condiviso da questo Collegio. Anche di recente, la Corte costituzionale, nello scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ha ricordato quale sia la ratio dell'istituto della c.d. «contestazione a catena»; esso mira ad evitare, in perfetta aderenza con i valori di certezza e di «durata minima» della custodia cautelare (v. art. 13, primo ed ultimo comma, Cost., nonché art. 5, comma 3, Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona, con il conseguente impedimento «al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto». In definitiva, il «ritardo» nell'adozione della seconda ordinanza cautelare, senza il correttivo previsto dalla citata norma, avrebbe l'effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell'imputato, tramite il cumulo materiale» totale o parziale dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato: - ciò, con il risultato di porre l'interessato in situazione deteriore rispetto a chi, versando nella medesima situazione sostanziale, venga invece raggiunto da provvedimenti cautelari coevi» (Corte cost. sent. n. 293 del 2013 e n. 233 del 2011). L'essenza quindi della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare (ovvero la decorrenza del termine di custodia cautelare dal giorno della esecuzione del primo provvedimento) risiede nel «riallineare» fattispecie cautelari, che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale (con l'effetto di comportare una contestuale compressione della libertà personale), si siano sviluppate in tempi successivi, diluendo i termini di durata della custodia cautelare (Corte cost. n. 408 del 2005). Ciò si verifica non solo in presenza di fatti oggetto del medesimo procedimento (che per la loro connessione, sono destinati ad essere trattati congiuntamente), ma anche di fatti, oggetto di procedimenti diversi, che, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essere riuniti nello stesso procedimento, ovvero che di fatti, per i quali non sussiste la connessione qualificata, ma che per «scelta» del pubblico ministero non siano 8 да stati riuniti nello stesso procedimento (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). Nei casi più frequenti la riunione dei procedimenti può divenire non più possibile per la scelta del pubblico ministero di procedere con la fase del giudizio per i reati oggetto della ordinanza più risalente, determinando tuttavia effetti negativi per l'imputato. In tal caso, come hanno sottolineato le Sezioni Unite, il pubblico ministero può evitare la scadenza dei termini per i suddetti reati, laddove sia necessario altro tempo per completare le indagini per i reati relativi alla seconda ordinanza cautelare, ma non può impedire di far operare il meccanismo della retrodatazione (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, in motivazione), in quanto l'autorità giudiziaria non può «scegliere» momenti diversi dai quali far decorrere i termini delle relative misure quando si trova in presenza di più fatti per i quali i provvedimenti restrittivi potrebbero essere adottati contemporaneamente. Pertanto, potrebbe accadere, applicando il meccanismo suddetto, che alla data dell'emissione del secondo provvedimento cautelare i termini (siano essi della fase in corso o di durata complessiva) di cui all'art. 303 cod. proc. pen. siano già interamente decorsi, essendosi protratta la custodia patita per il primo Er titolo oltre i termini suddetti (ancorché intervenga sentenza di condanna definitiva, relativamente ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza, anteriormente all'emissione della seconda ordinanza cfr. Corte cost. sent. n. 233 del 2011). La separazione dei procedimenti ha infatti determinato che il secondo titolo custodiale, anziché sovrapporsi al primo, confluendo, così, in un unico «periodo custodiale», abbia determinato il prolungamento della libertà personale, quando invece, alla luce della regola legale di retrodatazione, tale nuovo periodo non sarebbe dovuto affatto iniziare o, comunque, avrebbe avuto una durata inferiore a quella consentita dai normali criteri di computo. Tirando le fila del discorso è evidente che se le due ordinanze cautelari riguardanti la vicenda in esame fossero state emesse in un unico contesto temporale, la separazione dei procedimenti (per l'esercizio dell'azione penale per i fatti relativi ad una di esse) avrebbe comunque comportato il parallelo procedere della custodia cautelare per entrambi i titoli, anche se con cadenze procedimentali diverse, con l'effetto del contenimento dello status custodiale per l'imputato-indagato. Naturalmente il consistente iato temporale tra l'adozione della prima misura cautelare rispetto alla seconda (come nel caso in esame, dove sono trascorsi tre anni dall'emissione della prima misura) può avere come conseguenza che vi sia mancanza di continuità della custodia cautelare sofferta per il titolo più risalente: Gr in tal caso ne discende che si deve ovviamente tenere conto nella verifica della scadenza dei termini della custodia del periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà (cfr. Corte cost. sent. n. 233 del 2011). E proprio a tale ipotesi si era espressamente riferita la giurisprudenza di questa Corte, affermando la necessità di verificare ai fini della retrodatazione il cumulo» dei periodi di custodia cautelari sofferti (Sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010, dep. 2011, Spinelli, Rv. 249905; Sez. 2, n. 7227 del 11/01/2007, De Tommaso, Rv. 235936, relative a fattispecie in cui l'indagato per il primo titolo cautelare era stato rimesso in libertà prima dell'esecuzione della seconda ordinanza custodiale). Questa esegesi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non faceva alcun riferimento alla necessità di cumulare soltanto «fasi omogenee». Peraltro, nell'aderire al suddetto orientamento, si è sviluppato un filone interpretativo nella giurisprudenza di legittimità che fa operare la retrodatazione (anche indipendentemente dalla soluzione di continuità della custodia sofferta per il primo titolo) solo per sommatoria dei termini decorsi in fasi omogenee, con l'effetto quindi che il periodo della custodia cautelare maturato nella fase delle indagini preliminari per la seconda misura può cumularsi soltanto a quello trascorso nella medesima fase per la prima misura (Sez. F, n. 47581 del 21/08/2014, Di Lauro, Rv. 261262; Sez. 6, n. 50761 del 12/11/2014, Nespolino, Rv. 261700; Sez. 6, n. 15736 del 06/02/2013, Guacho Carpio, Rv. 257204). Secondo queste decisioni in definitiva la «saldatura» tra i due titoli custodiali verrebbe a determinare soltanto la possibilità per l'indagato di recuperare il termine di fase già «sfruttato» per il titolo più risalente (da ultimo, Sez. 1, n. 36340 del 16/03/2016, Antille, non mass.). Si tratta di una tesi non convincente. Il passaggio di fase nel procedimento nel quale è stato emesso il primo titolo custodiale nella retrodatazione influisce infatti soltanto nei limiti di cui alla seconda parte del 3 comma dell'art. 297, dovendo la stessa operare solo se i fatti per i quali è stata emessa la seconda misura, legati da connessione qualificata, erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio. Ma non può certo determinare la diluzione dei termini di custodia cautelare. Attraverso frazionati passaggi di fase dei procedimenti, che dovevano procedere riuniti, si verrebbe a vanificare quella che il Giudice delle leggi ha identificato come la fondamentale garanzia sottesa alla regola della retrodatazione, che è quella che si è sopra evidenziata della necessità di concentrare in un unico contesto temporale le vicende cautelari, destinate a dar luogo a simultanei titoli custodiali (perché relative a quelle situazioni tipizzate dalle Sezioni Unite, cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato). 10 да Se è questa la finalità del meccanismo di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è certo il mero scomputo del solo presofferto per la fase omogenea a realizzare la garanzia prevista dal legislatore, proprio perché, alla base dell'istituto, vi è la constatazione che i diversi titoli cautelari dovevano essere emessi simultaneamente, dando luogo ad un medesimo percorso cautelare, indipendentemente dalle scelte del pubblico ministero in ordine all'eventuale separazione dei relativi procedimenti penali. In conclusione, le modalità di applicazione della regola dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. da parte del Tribunale non sono in linea con i principi ora affermati e sul punto è pertanto necessaria una nuova valutazione. Ovviamente, il Tribunale, tenuto conto degli oneri incombenti sulla parte che invoca la scadenza dei termini nella procedura del riesame (tra le tante, Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015 Mantello, Rv. 263511), dovrà verificare la ricorrenza delle condizioni richieste per farsi luogo alla retrodatazione. Primo tra tutti, quello dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva. Nel caso in esame, l'associazione di cui al capo A) è stata contestata con cessazione della permanenza alla data dell'agosto 2013 - ovvero in epoca successiva sia al rinvio a giudizio disposto per il reato di cui alla prima ordinanza (rilevante in caso di connessione qualificata) sia alla emissione della seconda misura cautelare. Va valutato quindi se la condotta di partecipazione alla associazione si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910), tenuto conto della privazione della libertà personale del IA in data 27 febbraio 2013 (la perdita della libertà personale rappresenta invero un elemento fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali tra gli associati, cfr. Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011, Di Cannavò, Rv. 251584).
4. Sulla base di quanto premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. affinché il Tribunale di Lecce proceda ad un nuovo esame sul punto, sulla base dei principi sopra indicati. Per il resto il ricorso deve essere rigettato. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce, sezione per il riesame delle misure coercitive. Rigetta nel resto. 11 да Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen Così deciso il 28/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese NN Conti Suki DEPOSITATO IN CANCELLE 23 GEN 2017 DORRIARIO IL IL FUNZIONAN Piera ES U E R UP C 12