Sentenza 21 agosto 2014
Massime • 1
In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., impone, ai fini del calcolo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare l'eventuale decorso del termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, il periodo di custodia cautelare sofferto in altro procedimento dovesse essere computato esclusivamente per la parte compresa tra il momento dell'arresto e quello di emissione del decreto che disponeva il giudizio).
Commentari • 4
- 1. Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …
Leggi di più… - 2. Rimessa alle Sezioni Unite una questione in tema di retrodatazionePaolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Si segnala l'ordinanza di rimessione della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione che chiama le Sezioni Unite ad esprimersi su una questione rilevante, che si articola per il tramite del seguente quesito: “Se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee”. 2. Prima di entrare nel cuore delle ragioni a …
Leggi di più… - 3. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
Leggi di più… - 4. Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 maggio 2020
Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore. Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Sul punto, infatti, è insorto un contrasto. Secondo un orientamento più risalente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2014, n. 47581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47581 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 21/08/2014
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 52
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 30796/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RO TE N. IL 02/09/1957;
avverso l'ordinanza n. 417/2014 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 13/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per il ricorrente, l'avv. Ladislao Massari, che ha dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/6/2014 il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato quella emessa dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale in data 15/5/2014, che aveva rigettato l'istanza diretta alla declaratoria della cessazione di efficacia, per decorrenza dei termini di fase, della misura della custodia cautelare in carcere applicata a Di UR TE con ordinanza del 19/2/2014, eseguita il 4/3/2014, nell'ambito del procedimento penale n. 6718/2012 R.G.N.R., per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, commesso fra giugno 2013 e il mese di marzo 2013 (capo A), e il reato di introduzione nello Stato di una ingente quantità di marijuana, commesso il 12 ottobre 2012 (capo B).
L'istanza - espone il Tribunale - originava dal fatto che Di UR era già stato sottoposto a misura cautelare con altra ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi emessa in data 1/2/2013, a seguito di arresto in flagranza di reato intervenuto il 29/1/2013 per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e detenzione illegale di arma comune da sparo:
reati per i quali Di UR era stato citato a giudizio "immediato" in data 27/6/2013 (proc. n. 961/2013 R.G.N.R. e 1076/2013 R.GIP). Ciò posto, ritenendo che fra i reati alla base dei due provvedimenti custodiali vi fosse connessione qualificata e che i reati contestati col secondo provvedimento fossero desumibili dagli atti già prima che fosse disposto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della precedente ordinanza, il difensore del prevenuto aveva invocato la retrodatazione della decorrenza del termine di fase, che doveva ritenersi spirato, a suo giudizio, in data 1/2/2014. I presupposti della retrodatazione sono stati, però, confutati dal Tribunale sulla base dei seguenti rilievi:
a) la seconda misura è stata applicata per fatti anteriori, ma anche successivi all'emissione della prima ordinanza (emessa l'1/2/2013), dal momento che la condotta associativa è stata contestata come commessa tra giugno 2012 e il mese di marzo 2013. Il fatto che l'adesione del Di UR al sodalizio sia perdurato anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza dell'1/2/2013 è provato, nel giudizio del Tribunale, dalla fibrillazione determinata nei sodali dal suo l'arresto e dalle assicurazioni - rivolte da membri dell'associazione alla donna del Di UR - che "loro non si sarebbero dimenticati" di quest'ultimo, nonché dal fatto che, effettivamente, l'associazione si curava del sostentamento economico dei detenuti;
b) non v'è prova di connessione qualificata (la continuazione) tra i reati alla base delle due misure, posto che, al momento della costituzione dell'associazione, i reati fine sono, normalmente, previsti solo in maniera generica. Nello specifico - argomenta il Tribunale - non si ravvisano elementi per ritenere che al momento di costituzione del vincolo associativo il Di UR "abbia inserito nel medesimo disegno criminoso la previsione e la programmazione di quegli specifici delitti oggetto dell'ordinanza dell'1/2/2013, si da consentire di legare la fattispecie associativa e le altre ai sensi dell'art. 81 c.p., essendo piuttosto verosimile che i singoli delitti fine siano maturati nel corso della vita dell'associazione e del funzionamento dell'associazione". Sottolinea, poi, la diversità soggettiva relativa ai reati dei due procedimenti;
c) i procedimenti nell'ambito dei quali sono state applicate le misure sono pendenti davanti a diverse Autorità Giudiziarie, ne' la loro separazione appare frutto di una scelta arbitraria del Pubblico Ministero. Pertanto, esclusa la connessione qualificata si sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, l'operatore è esentato dal verificare la ricorrenza dell'ulteriore requisito previsto per l'operatività della retrodatazione: vale a dire, la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza, sia al momento dell'emissione della prima misura, sia al momento del rinvio a giudizio per i fatti che sono alla base della stessa.
In ogni caso, aggiunge il Tribunale, anche a voler ritenere operante l'istituto della retrodatazione, i termini di custodia cautelare non sono spirati, giacché il calcolo della durata della custodia cautelare deve essere operato per fasi omogenee, "cumulando quanto già patito in forza del primo titolo di custodia cautelare all'eventuale residuo per il caso in cui questo non fosse durato fino al suo massimo di pari fase". Nel caso di specie - aggiunge - il primo arresto di Di UR è avvenuto il 29/1/2013, cui ha fatto seguito, il 27/6/2013, il decreto che dispone il giudizio immediato, con conseguente passaggio del procedimento a nuova fase. Nel presente procedimento il Di UR è stato tratto in arresto in esecuzione della O.C.C, il 4/3/2014, sicché, sommando i periodi relativi a fasi omogenee, il termine di durata massima di fase previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a, n. 3), (pari ad un anno) non è venuto ancora a scadenza.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Ladislao Massari, per violazione di legge e illogicità della motivazione. Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni perché operi la retrodatazione, in quanto si è di fronte a procedimenti connessi, i reati che hanno determinato l'emanazione della seconda ordinanza erano preesistenti alla prima ed erano rilevabili al momento di emissione del decreto di giudizio immediato (27/6/2014). Il ricorrente sottolinea che già il giudice della cautela, pronunciandosi l'8/4/2014 - in sede di impugnazione ex art. 309 c.p.p. - aveva rilevato che Di UR esercitava un ruolo direttivo nell'associazione, tanto nella fase di acquisizione dello stupefacente, quanto in quella delle distribuzione, per cui riteneva ampiamente corroborata la tesi che l'episodio del 29/1/2013 (allorché Di UR fu arrestato) si presentava come reato - fine del delitto associativo.
Sottolinea anche l'anteriorità cronologica delle condotte contestate nel secondo provvedimento ed il fatto che le indagini si sono sviluppate, nel presente procedimento, tra il mese di maggio 2012 e il mese di gennaio 2013 e sono state oggetto di una comunicazione di notizia di reato datata 26/3/2013: vale a dire, prima della data del 27/6/2013, che individua il momento di displuvio. Rimarca il fatto che le indagini furono condotte, per tutti i reati, dalla D.D.A. di Lecce e che l'arresto del 29/1/2013 non fu affatto casuale, ma fu propiziato proprio dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'ambito del presente procedimento.
Contesta, poi, che la condotta associativa sia perdurata dopo l'arresto del 29/1/2013 e che abbiano significato gli argomenti spesi dal giudicante per affermarlo, in assenza di manifestazioni positive di aiuto al sodalizio successive all'insorgere dello status detentionis. Infine, contesta che il termine di fase si riferisca a "fasi omogenee".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sebbene sia stato esaminato per ultimo - e solo in via residuale - dal giudicante e dal ricorrente, è pregiudiziale l'accertamento circa la scadenza del termine di fase. Invero, solo se detto termine fosse scaduto alla data di presentazione della domanda di scarcerazione (e alla data dell'ordinanza reiettiva) avrebbe un senso esaminare le condizioni cui è subordinata la retrodatazione. Ritiene il Collegio che ne' il termine di fase ne' il termine massimo di custodia cautelare fossero scaduti alla data della domanda, ne' siano scaduti successivamente, giacché i termini di durata della custodia cautelare vanno calcolati - come correttamente rilevato dal giudice di merito - per fasi omogenee. Pertanto, essendo il termine per la fase delle indagini relativo ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, pari ad un anno, a tale termine, decorrente dal 4/3/2014 (data di esecuzione della seconda ordinanza custodiale) potrebbe cumularsi unicamente il periodo (di quattro mesi e 29 giorni) compreso tra il 29/1/2013 (data del primo arresto) e il 27/6/2013, data in cui è stato emesso il decreto di giudizio immediato ed è cessata la fase delle indagini preliminari nel procedimento cui attiene la prima ordinanza cautelare. Di conseguenza, il termine suddetto non verrà a scadenza che il 5/11/2014.
È appena il caso di aggiungere, per completezza espositiva, che il criterio di calcolo per fasi omogenee (vale a dire della frazionabilità dei periodi formanti la globale durata della custodia cautelare) è criterio che - contrariamente all'assunto difensivo - trova specifico riscontro nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 2, 11.1.2007, n. 7227, De Tommaso, rv. 235936; Cass. sez. 1, 28.10.2010 n. 4719, Spinelli, rv. 249905). Nè va di contrario avviso la giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass., sez. 1, n. 4719 del 28/10/2010), la quale - confermando, in tal modo, l'indirizzo sopra esposto - si è limitata ad affermare che "la verifica circa il rispetto del limite massimo di durata della custodia cautelare in caso di applicazione della regola di retrodatazione va operata scomputando gli eventuali periodi intermedi di non detenzione per essere stato l'imputato rimesso in libertà in riferimento alla prima ordinanza". In motivazione è poi precisato, a maggior chiarezza, che "in caso di rimessione in libertà in relazione alla prima ordinanza, anche quando gli effetti, della nuova ordinanza debbano farsi decorrere dal momento della emissione della prima, occorre invece in ogni caso procedere, al fine di verificare se i termini massimi di fase sono spirati, al cumulo dei periodi di custodia cautelare effettivamente sofferti per i due titoli (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 7227 del 11/01/2007, De Tommaso). La disciplina di cui si discute riguarda difatti, e comunque, la durata della restrizione della libertà, non altro". Da tale sentenza non si traggono affatto, pertanto, elementi di giudizio a favore della tesi difensiva.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla Cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014