Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2014, n. 47581
CASS
Sentenza 21 agosto 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Pietro Dubolino, il 21 agosto 2014. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente, assistito dal proprio avvocato, ha chiesto l'accoglimento del ricorso per la dichiarazione di cessazione della custodia cautelare, sostenendo che i termini di fase fossero scaduti e invocando la retrodatazione della misura cautelare. Dall'altra parte, il Tribunale di Lecce aveva confermato la validità della custodia, ritenendo che non vi fosse connessione qualificata tra i reati e che i termini non fossero scaduti.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che i termini di custodia cautelare non erano scaduti e che il calcolo doveva essere effettuato per fasi omogenee. Ha sottolineato che, anche considerando la retrodatazione, il termine massimo di custodia non era stato superato, poiché il periodo di detenzione doveva essere cumulato in base alle fasi processuali. Inoltre, ha evidenziato che la giurisprudenza supportava la posizione del Tribunale, confermando la correttezza del calcolo effettuato. La sentenza si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., impone, ai fini del calcolo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, al fine di verificare l'eventuale decorso del termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, il periodo di custodia cautelare sofferto in altro procedimento dovesse essere computato esclusivamente per la parte compresa tra il momento dell'arresto e quello di emissione del decreto che disponeva il giudizio).

Commentari4

  • 1Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …

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  • 2Rimessa alle Sezioni Unite una questione in tema di retrodatazione
    Paolo De Martino · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Si segnala l'ordinanza di rimessione della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione che chiama le Sezioni Unite ad esprimersi su una questione rilevante, che si articola per il tramite del seguente quesito: “Se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee”. 2. Prima di entrare nel cuore delle ragioni a …

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  • 3Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …

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  • 4Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 maggio 2020

    Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore. Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Sul punto, infatti, è insorto un contrasto. Secondo un orientamento più risalente, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2014, n. 47581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47581
Data del deposito : 21 agosto 2014

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