Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 15736
CASS
Sentenza 6 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone, per il computo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, la Corte, pur riconoscendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha ritenuto, al fine di verificare se fosse decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, di scomputare dal periodo complessivo di durata della custodia cautelare, solo le frazioni di tempo relative alla fase in questione per i due procedimenti).

Commentari3

  • 1Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …

     Leggi di più…

  • 2Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …

     Leggi di più…

  • 3Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 maggio 2020

    Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore. Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Sul punto, infatti, è insorto un contrasto. Secondo un orientamento più risalente, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 15736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15736
Data del deposito : 6 febbraio 2013

Testo completo