Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone, per il computo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee. (Nella specie, la Corte, pur riconoscendo la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ha ritenuto, al fine di verificare se fosse decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, di scomputare dal periodo complessivo di durata della custodia cautelare, solo le frazioni di tempo relative alla fase in questione per i due procedimenti).
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- 1. Una pronuncia delle Sezioni Unite in tema di "contestazioni a catena"Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. La sentenza in commento si inserisce nella delicata materia delle c.d. contestazioni a catena. Con tale espressione ci si riferisce, come noto, a quelle ipotesi «patologiche»[1] in cui, al fine di aggirare i limiti temporali stabiliti dalla legge e prolungare la durata della misura, il p.m. chieda, in tempi diversi, l'emissione di più ordinanze applicative della medesima misura in relazione allo stesso fatto o a fatti diversi già noti ab initio. In presenza di determinati requisiti, tale prassi viene “sanzionata” dall'art. 297, co. III, c.p.p. con la retrodatazione ex lege di tutti i provvedimenti cautelari …
Leggi di più… - 2. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
Leggi di più… - 3. Alle Sezioni unite una questione in tema di contestazioni a catena.Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 maggio 2020
Corte di cassazione, sez. IV, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 8546, Piccialli Presidente, Picardi Relatore. Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma terzo c.p.p., deve essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare, ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, oppure computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”. Sul punto, infatti, è insorto un contrasto. Secondo un orientamento più risalente, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 15736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15736 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 291
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 46256/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA CA ER SO, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 18/10/2012 dal Tribunale distrettuale di Milano quale giudice dell'appello cautelare;
esaminati l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per mezzo del difensore il cittadino ecuadoregno generalizzato in epigrafe, indagato per sei episodi criminosi di narcotraffico ai sensi della D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 resi oggetto di ordinanza del 13.7.2012 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, impugna per cassazione il provvedimento in data 18.10.2012 con cui il Tribunale distrettuale di Milano ha rigettato l'appello dallo stesso proposto avverso l'ordinanza del 10.9.2012, con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale ha respinto la sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in applicazione della disciplina dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3, riferibile all'emissione nei suoi confronti di altra ordinanza custodiale carceraria emessa il 30.8.2009 per reato della stessa specie.
2. Le sequenze della vicenda cautelare sono agevolmente ricostruibili ex actis.
2.1. Il 27.8.2009 ER SO HO PI è sottoposto a fermo di p.g. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (un episodio di interposizione nell'acquisto di cocaina). Il fermo è convalidato e il g.i.p. con ordinanza del 30.8.2009 applica all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere. A seguito di decreto dispositivo del giudizio immediato in data 1.3.2010 il HO PI è condannato con rito abbreviato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa con sentenza del 16.6.2010 del g.i.p. del Tribunale di Milano divenuta irrevocabile l'1.8.2010.
Il 13.7.2012 il g.i.p. del Tribunale di Milano emettere nei confronti del HO PI ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine ad episodi criminosi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessi a Milano tra il maggio e il giugno 2009.
L'ordinanza custodiale è eseguita in pari data (notifica all'indagato detenuto in carcere in espiazione della pena inflittagli con la citata sentenza del 16.6.2010).
2.2. Con ordinanza del 10.9.2012 il g.i.p. del Tribunale di Milano respinge l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore dell'indagato per decorrenza dei termini di custodia cautelare in invocata applicazione della disciplina dettata dall'art. 297 c.p.p., comma 3 da porre in relazione con la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009. Operata una efficace sinossi del regime delle c.d. contestazioni a catena previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, quale delineato dagli interventi interpretativi delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte Costituzionale, il decidente g.i.p. ritiene senz'altro configurabile nel caso del HO PI una ipotesi di retrodatazione automatica del termine custodialcautelare in ragione della connessione qualificata esistente tra i reati di stessa specie contestati con la prima e la seconda ordinanza cautelare (i secondi commessi in epoca precedente l'emissione della prima ordinanza restrittiva) da reputarsi palesemente avvinti da continuazione criminosa ex art. 81 cpv. c.p. (il g.i.p. menziona le massime desunte dalle sentenze delle Sezioni Unite sul tema: Cass. S.U., n. 21957, Rahulia, rv. 231057; Cass. S.U. 19.12.2006 n. 14535/07, Librato, rv. 235911).
Con la conseguenza, quindi, che nel caso di specie il meccanismo della retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza decorre indipendentemente ("automaticamente" afferma il g.i.p.) dalla desumibilità o meno dagli atti del primo procedimento penale (prima ordinanza coercitiva) dei dati indiziari fondanti il successivo provvedimento cautelare. Nondimeno, osserva il g.i.p., pur facendosi applicazione di tale canone della retrodatazione del termine custodiale ex art. 297 c.p.p., comma 3, nello specifico caso del HO PI non risultano decorsi (al momento dell'istanza e al momento della decisione) ne' i termini massimi della custodia cautelare, ne' i termini della fase delle indagini relativi alla seconda contestazione cautelare. Essendo il termine per la fase delle indagini sul reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 pari ad un anno, a tale termine decorrente dal 13.7.2012 (seconda ordinanza custodiale) può cumularsi unicamente il periodo compreso tra il 27.8.2009 e l'1.3.2010, data in cui è cessata la fase delle indagini nel procedimento cui attiene la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009. 3. Adito dall'appello dell'indagato ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento reiettivo del g.i.p., il Tribunale distrettuale di Milano con l'ordinanza in data 18.10.2012 richiamata in epigrafe ha rigettato l'impugnazione, condividendo le conclusioni giuridiche già rassegnate dal g.i.p. ambrosiano.
In particolare i giudici dell'appello cautelare hanno evidenziato l'infondatezza dell'assunto difensivo dell'indagato secondo cui la retrodatazione dei termini custodiali andrebbe operata in modo automatico ed indistinto a decorrere dall'applicazione (id est esecuzione) della prima ordinanza cautelare, senza tenere conto dell'omologia o meno delle fasi processuali pertinenti alla prima e alle successive misure cautelari carcerarie e, quindi, senza alcuna soluzione di continuità. Laddove, invece, è indispensabile, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tenere conto - per il computo dei termini di fase e dei termini massimi ex art. 303 c.p.p., comma 4 - delle diverse scansioni processuali della globale vicenda cautelare dell'interessato.
Nel caso del HO PI correttamente il g.i.p. ha escluso la decorrenza del termine cautelare di un anno previsto i fatti reato ex art. 73 L.S. contestati con l'ordinanza cautelare del 13.7.2012 (art.303 c.p.p., comma 1, lett. a, n. 3), dal momento che il termine di fase per le indagini preliminari relativo al primo procedimento, in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009, ha comportato una custodia cautelare durata non più di sei/sette mesi, ai quali deve sommarsi il tempo trascorso dal 13.7.2012 (seconda ordinanza cautelare). Di guisa che "alla data della istanza difensiva (originaria: 6.9.2012) e anche nell'attualità (18.10.2012)" il termine di fase di un anno per le indagini preliminari non risulta interamente consumato.
4. Con l'odierno ricorso il difensore di HO PI deduce violazione della legge processuale (art. 297 c.p.p., comma 3 e art.303 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione.
Le conclusioni del Tribunale di Milano non possono essere condivise, a parere del ricorrente, perché il calcolo della durata della custodia cautelare ai fini dell'art. 297 c.p.p., comma 3 deve essere compiuto alla stregua dell'art. 303 c.p.p., cioè senza interruzioni di sorta, tale durata iniziando dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza cautelare.
A ciò deve aggiungersi, per la peculiare posizione del ricorrente, che quando è stata emessa la prima ordinanza custodiale il procedente pubblico ministero era già in grado di desumere dagli atti investigativi in sua disponibilità gli elementi indiziari in base ai quali è stata emessa la seconda ordinanza custodiale del 13.7.2012. Del resto l'art. 297 c.p.p., comma 3 e lo stesso art. 303 c.p.p. non postulano alcuna necessità di avere riguardo alle
"scansioni processuali della vicenda cautelare", come sostiene il Tribunale.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di HO PI ER E. va respinto per l'infondatezza delle delineate censure. Il ripetuto riferimento alla desumibilità degli indizi avvaloranti la seconda ordinanza cautelare del 13.7.2012 dagli atti utilizzati per emettere la prima ordinanza cautelare del 30.8.2009 è inconferente e ultroneo. Per le corrette ragioni già limpidamente esposte dal g.i.p. del Tribunale di Milano con il provvedimento reiettivo del 10.9.2012. Riguardando la contestazione mossa con l'ordinanza del 13.7.2012 reati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare, alcun rilievo assume la previa desumibilità o meno dei dati indiziari, perché nel descritto caso la retrodatazione opera -come da puntuale rilievo del g.i.p. de jure e impone di assumere quale momento iniziale della durata della custodia cautelare l'esecuzione della prima ordinanza cautelare (per il HO PI la data del 27.8.2009 in cui è stato sottoposto a fermo, poi convalidato e seguito dal provvedimento coercitivo del 30.9.2009).
Ma la durata della custodia cautelare, includente quella relativa alla fase delle indagini preliminari afferenti alla attuale seconda ordinanza custodiale, cessa (o, se si preferisce, s'interrompe) in data 1.3.2010 per poi riprendere il proprio corso a partire dal 13.7.2012 (secondo provvedimento coercitivo). Alla fase delle indagini nel primo procedimento penale si sostituisce, infatti, dall'1.3.2010 la nuova fase del giudizio (un ulteriore anno: art. 303 c.p.p., comma 2 - lett. b, n. 2), che a sua volta cessa (la custodia carceraria del HO dovendo imputarsi all'esecuzione dell'inflitta pena detentiva di quattro anni di reclusione) con la sentenza definitiva di condanna del 16.6.2010.
Evenienza, quest'ultima, che non fa velo all'applicabilità della disciplina della retrodatazione ex art. 297, comma 3 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2011 (cfr. sez. 4, 22.9.2001, n. 39272, Cela, rv. 251431). Di tal che diviene palese come alla data dell'iniziale istanza di scarcerazione (6.9.2012), e del pari alla data dell'odierno ricorso (8.11.2012), non era decorso ne' il termine della fase delle indagini, ne' il termine complessivo di durata della custodia cautelare sofferta dal ricorrente. Invero ai primi sei mesi e tre giorni della custodia carceraria di cui alla prima cautela, vanno aggiunti i cinque mesi e ventisette giorni relativi alle indagini concernenti la seconda custodia cautelare, sicché il termine di un anno era destinato a spirare non prima del 10.1.2013. Entro tale termine ha, tuttavia, avuto inizio la nuova fase processuale del giudizio di primo grado con i relativi più estesi termini custodiali propri di tale fase, risultando dagli atti inviati a corredo dell'attuale impugnazione che il gip del Tribunale di Milano il 2.11.2012 ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti del HO PI per i reati contestatigli con la seconda ordinanza cautelare del 13.7.2012 (udienza fissata al 20.12.2012). È appena il caso di aggiungere, per completezza espositiva, che il criterio di calcolo "a scomputo" (come lo definisce l'impugnata ordinanza del Tribunale), vale a dire della frazionabilità dei periodi formanti la globale durata della custodia cautelare per la fase delle indagini, è criterio che trova specifico riscontro nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. sez. 2, 11.1.2007, n. 7227, De Tommaso, rv. 235936; cass. sez. 1, 28.10.2010 n. 4719/11, Spinelli, rv. 249905). Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla Cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013