Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
La permanenza dell'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dopo che l'associato sia stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ad uno dei reati fine della medesima associazione, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione, mentre in difetto di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali tra gli associati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2011, n. 48398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48398 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 06/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3083
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3914/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
1) DI NN ES, N. IL 29/05/1978;
avverso l'ordinanza n. 763/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27 settembre 2010, la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta dal P.G. in sede, intesa ad ottenere la revoca dell'indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, applicato a DI NN FR con riferimento alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 206,58 di multa, di cui alla sentenza del Tribunale di Vercelli del 27 novembre 1999, nonché con riferimento alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, di cui alla sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano in data 13 maggio 2006, per effetto della condanna ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, inflitta al DI NN dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 16 luglio 2009 per fatti commessi fino all'11 luglio 2008 (partecipazione ad associazione criminosa intesa al commercio di stupefacenti e violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commessa il 10 maggio 2007).
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti e per il delitto di detenzione di stupefacente, disposta con tale ultima sentenza, pur essendo astrattamente idonea a consentire l'accoglimento della richiesta di revoca del condono formulata dal P.G., in quanto ne' la sentenza di primo grado, ne' la sentenza della Corte d'appello avevano indicato la data in cui era cessata la partecipazione del DI NN al sodalizio criminoso, si da legittimare la presunzione relativa che la sua adesione al predetto sodalizio si fosse protratta fino alla data della sentenza di primo grado (11 luglio 2008), non potevano ritenersi tali da far luogo alla chiesta revoca dell'indulto, in quanto dall'esame degli atti, poteva agevolmente dedursi che la partecipazione del DI NN al sodalizio criminoso anzidetto doveva ritenersi cessata il 7 febbraio 2006, data in cui il medesimo era stato tratto in arresto in flagranza di commissione di uno dei reati fine, anche per il ruolo meramente esecutivo dal medesimo svolto nel sodalizio criminoso, tale da far ritenere che il DI NN, una volta detenuto, non abbia potuto in alcun modo partecipare all'attività del sodalizio.
Neppure era idonea a giustificare la chiesta revoca dell'indulto la condanna del DI NN per illecita detenzione di hashish, accertata come avvenuta il 10 maggio 2007, in quanto la modesta condanna a lui comminata a titolo di continuazione per detto reato (mesi 1 e giorni 10 di reclusione) non poteva essere ritenuta tale da comportare la revoca del beneficio, anche perché il reato non appariva riconducibile al contesto associativo, di cui sopra.
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il P.G. di Milano, eccependo erronea applicazione della legge penale, in quanto la sentenza d'appello si era pronunciata espressamente in ordine al perdurare dell'associazione criminosa intesa al commercio di stupefacenti e, pur avendo dato atto della dissociazione di alcuni imputati e pur avendo escluso per altri la permanenza del reato associativo fino alla sentenza di primo grado (11 luglio 2008), nulla aveva riferito in ordine alla posizione del DI NN, in tal modo implicitamente mostrando di ritenere che, per tale ultimo imputato, doveva valere, come data di cessazione della permanenza, quella della sentenza di primo grado.
D'altra parte il DI NN aveva aderito a detta associazione criminosa anche in epoca successiva al 7 febbraio 2006, data del suo arresto, in quanto aveva commesso una violazione legge stupefacenti anche in data 10 maggio 2007; e per tale ultimo reato la pena gli era stata comminata in continuazione rispetto a quella infittagli per il delitto associativo.
4.Con memoria depositata il 15 settembre 2011 il DI NN, per il tramite del suo difensore, ha ulteriormente specificato che ne' la sentenza di primo grado, ne' la sentenza della Corte d'appello avevano specificato quando fosse cessata la sua permanenza nel sodalizio criminoso volto al traffico di stupefacenti, si che era pienamente da condividere la tesi del provvedimento impugnato, secondo il quale la sua partecipazione a detto sodalizio era da ritenere cessata al febbraio 2006; inoltre il delitto accertato in data 10 maggio 2007, per il modestissimo suo dato ponderale, non poteva ricondursi al contesto associativo ed al ruolo da lui assunto nel medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. di Milano è infondato.
2.Il delitto di partecipazione ad associazione criminosa volta al commercio di stupefacenti è un reato permanente;
e, qualora esso venga contestato, come nella specie in esame, a consumazione in atto, senza cioè l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine fino al quale esso deve considerarsi contestato è quello della sentenza di primo grado. Trattasi peraltro di regola meramente processuale, che non determina alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, gravando pur sempre sull'accusa l'onere di fornire prova adeguata del protrarsi della partecipazione all'associazione criminosa fino a tale ultimo limite (cfr. Cass. Sez. 6 n. 7321 dell'11/02/2009, dep. il 19/02/2009, imp. M., Rv.242920;
Cass. Sez. 1 n. 20238 del 22/03/2007, dep. 24/05/2008, Lounici, Rv. 236664).
3.Fatta tale premessa, appare incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, la motivazione addotta dalla Corte d'appello di Milano per ritenere che la partecipazione del DI NN all'associazione criminosa volta al commercio di stupefacente, in assenza di specifiche determinazioni rinvenibili al riguardo nelle sentenze di primo e secondo grado, sia da ritenere cessata al momento del suo arresto (7 febbraio 2006) e non alla data della sentenza di primo grado (11 luglio 2008). Il provvedimento impugnato ha invero correttamente rilevato che, dato il ruolo meramente subalterno ed esecutivo svolto dal DI NN nel sodalizio criminoso anzidetto, era da ritenere, che, una volta operato il suo arresto, nessuna ulteriore attività partecipativa il medesimo aveva potuto svolgere. Del resto la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che la permanenza dell'appartenenza ad un'associazione criminosa dopo che l'associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere, con riferimento ad uno dei reati fine dell'associazione medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione;
al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un evento fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far ritenere, in assenza di elementi contrari, recisi i legami materiali fra gli associati (cfr. Cass. Sez. 4 n. 34258 del 25/05/2007 dep. il 10/09/2007, Meziu, Rv. 237049). Ugualmente condivisibile è poi la motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere che il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il 10 maggio 2007, per il quale il DI NN aveva conseguito, a titolo di continuazione, la pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione con la citata sentenza della Corte d'appello di Milano del 16 luglio 2009, per la sua intrinseca modestia, potesse essere ritenuto come da lui commesso quale reato-fine nell'ambito dell'associazione criminosa di cui sopra, nulla essendo emerso al riguardo dalla sentenza impugnata, si che era ben plausibile ritenerlo come reato autonomo, del tutto avulso dal contesto associativo di cui sopra.
4.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal P.G. di Milano.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 201.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011