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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2023, n. 38961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38961 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MM OL RI DR nato a [...] il [...] SA TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS CO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio e di rigettare nel resto il ricorso;
udito il difensore, avv. CRISCUOLO LE, in difesa di D'PO LE, che ha chiesto la conferma della sentenza della Corte d'appello e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito l'avv. SIRICA VINCENZO, in difesa di MM OL RI DR e SA TI, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 13/12/2022 confermava 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38961 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/05/2023 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 28/9/2021, che aveva condannato AO MA ND AM e ZI LO per il reato di cui agli artt. 56 e 644 cod. pen. rispettivamente alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa e di anni uno mesi due di reclusione ed euro duemilacinquecento di multa. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che in motivazione, in accoglimento di un motivo di appello, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante contestata ed è stata rideterminata la pena, con una significativa riduzione per entrambi gli imputati, mentre il dispositivo contiene la conferma della sentenza di primo grado;
che, dunque, da tale macroscopica incongruenza discende la nullità della sentenza, non essendo il contrasto riconducibile ad un mero errore materiale. 2.1 Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Osserva il difensore sul punto che la Corte territoriale ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, avendo confermato la sentenza di primo grado dopo aver postulato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed esplicato i criteri di ricalcolo della pena. 2.3 Con il terzo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., per carenza della motivazione e errata applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione. Osservano che con motivazione frettolosa la Corte territoriale si è limitata a ritenere apoditticamente integrata la fattispecie contestata, senza svolgere una compiuta considerazione in ordine agli elementi che ne dimostrino la sussistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ma nondimeno occorre disporre il rinvio degli atti alla Corte di appello di Salerno, affinché proceda alla rettifica del dispositivo della sentenza di secondo grado, dando conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze, come effettuato in motivazione e correggendo l'indicazione della pena finale irrogata agli imputati. 1.1 Lasciando alla fine l'esame del primo motivo ed iniziando per ragioni di priorità logica dallo scrutinio dei motivi successivi, si osserva che la terza 2 doglianza è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, sia con riferimento alla ricostruzione del tasso di interesse effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero, comprensivo di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, con la conseguenza che è del tutto irrilevante che l'imputato avesse svolto una attività preparatoria alla richiesta di finanziamento di una delle persone offese, visto che il finanziamento era stato erogato in proprio, dovendo pertanto escludersi la possibilità di richiedere un compenso 3 professionale per crediti chiesti nell'interesse della persona offesa ad un istituto di credito;
sia in relazione all'enormità dei tassi praticati, che rendono superflua l'indicazione della precisa rilevazione mínisteriale alla quale far riferimento;
sia in relazione all'irrilevanza del fatto che l'attività finanziaria fosse svolta in modo non sistematico, posto che trattasi di un requisito non richiesto dalla norma;
sia ancora con riferimento al concorso della LO, sussistente per il fatto di aver ricevuto due titoli. 1.2 Passando all'esame del primo motivo, deve osservarsi che effettivamente si rileva il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo. Invero, mentre il dispositivo conferma la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati riconoscendo l'equivalenza tra le circostanze di segno opposto, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante contestata, rideterminando la pena ed esplicitando anche il calcolo attraverso il quale è pervenuta ad irrogare alla LO la pena finale di mesi sette di reclusione ed euro millecinquecento di multa ed al AM la pena di mesi nove di reclusione ed euro millesettecento di multa. Deve, altresì, rilevarsi che trattasi di sentenza pronunciata con motivazione contestuale. Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sezione 2, n. 25530 del 20/5/2008, Laini, Rv. 240649 - 01); che, tuttavia, è altrettanto vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sezione 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). In ogni caso, non si è mai dubitato che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo (che, dunque, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione) è valido solo 4 quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando il dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel caso di specie, con la conseguenza che in tal caso è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sezione 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01; Sezione 2, n. 938 del 23/9/2015, Pop, Rv. 265734 - 01). In altri termini, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di tipo contestuale dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo (Sezione 6, n. 24157 del 1/3/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01; Sezione 4, n. 26172 del 19/5/2016, Ferlito, Rv. 267153 - 01). Tale condivisibile principio è stato ribadito anche da Sezione 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690 - 01, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Nel caso oggetto di scrutinio è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella stesura del dispositivo, errore che dovrà essere corretto dal giudice di appello, adeguando il dispositivo alla motivazione. Ritiene, invero, il Collegio che nel caso di specie non possa trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che - dettato specificamente per il giudizio di cassazione - costituisce norma speciale rispetto all'art. 130 cod. proc. pen., che disciplina tutti i giudizi di impugnazione (Sezione 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01). Invero, la lettera dell'art. 619 cod. proc. pen. risulta descrittiva di situazioni - quali la necessità di correggere errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), ovvero di rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma 2) o ancora di apportare rettifiche nei "casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto" (comma 3) - che non comprendono la fattispecie in esame (Sezioni Unite n. 47502 del 29/9/22, 5 Galdini, Rv. 283754 - 02). Sarà, pertanto, la Corte territoriale, a provvedere in sede di procedura ex art. 130 cod. proc. pen. ad adeguare il dispositivo alla motivazione, stante l'inammissibilità del presente ricorso (l'art. 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, solo se quest'ultima non è dichiarata inammissibile). 1.3 Alla luce di quanto sopra indicato, il secondo motivo di ricorso è assorbito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'PO LE, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS CO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al trattamento sanzionatorio e di rigettare nel resto il ricorso;
udito il difensore, avv. CRISCUOLO LE, in difesa di D'PO LE, che ha chiesto la conferma della sentenza della Corte d'appello e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito l'avv. SIRICA VINCENZO, in difesa di MM OL RI DR e SA TI, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 13/12/2022 confermava 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38961 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/05/2023 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 28/9/2021, che aveva condannato AO MA ND AM e ZI LO per il reato di cui agli artt. 56 e 644 cod. pen. rispettivamente alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremila di multa e di anni uno mesi due di reclusione ed euro duemilacinquecento di multa. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che in motivazione, in accoglimento di un motivo di appello, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante contestata ed è stata rideterminata la pena, con una significativa riduzione per entrambi gli imputati, mentre il dispositivo contiene la conferma della sentenza di primo grado;
che, dunque, da tale macroscopica incongruenza discende la nullità della sentenza, non essendo il contrasto riconducibile ad un mero errore materiale. 2.1 Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Osserva il difensore sul punto che la Corte territoriale ha violato il principio del divieto di reformatio in peius, avendo confermato la sentenza di primo grado dopo aver postulato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed esplicato i criteri di ricalcolo della pena. 2.3 Con il terzo motivo eccepiscono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen., per carenza della motivazione e errata applicazione della legge penale, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione. Osservano che con motivazione frettolosa la Corte territoriale si è limitata a ritenere apoditticamente integrata la fattispecie contestata, senza svolgere una compiuta considerazione in ordine agli elementi che ne dimostrino la sussistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, ma nondimeno occorre disporre il rinvio degli atti alla Corte di appello di Salerno, affinché proceda alla rettifica del dispositivo della sentenza di secondo grado, dando conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze, come effettuato in motivazione e correggendo l'indicazione della pena finale irrogata agli imputati. 1.1 Lasciando alla fine l'esame del primo motivo ed iniziando per ragioni di priorità logica dallo scrutinio dei motivi successivi, si osserva che la terza 2 doglianza è inammissibile. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, sia con riferimento alla ricostruzione del tasso di interesse effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero, comprensivo di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, con la conseguenza che è del tutto irrilevante che l'imputato avesse svolto una attività preparatoria alla richiesta di finanziamento di una delle persone offese, visto che il finanziamento era stato erogato in proprio, dovendo pertanto escludersi la possibilità di richiedere un compenso 3 professionale per crediti chiesti nell'interesse della persona offesa ad un istituto di credito;
sia in relazione all'enormità dei tassi praticati, che rendono superflua l'indicazione della precisa rilevazione mínisteriale alla quale far riferimento;
sia in relazione all'irrilevanza del fatto che l'attività finanziaria fosse svolta in modo non sistematico, posto che trattasi di un requisito non richiesto dalla norma;
sia ancora con riferimento al concorso della LO, sussistente per il fatto di aver ricevuto due titoli. 1.2 Passando all'esame del primo motivo, deve osservarsi che effettivamente si rileva il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo. Invero, mentre il dispositivo conferma la sentenza di primo grado, che aveva condannato gli imputati riconoscendo l'equivalenza tra le circostanze di segno opposto, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante contestata, rideterminando la pena ed esplicitando anche il calcolo attraverso il quale è pervenuta ad irrogare alla LO la pena finale di mesi sette di reclusione ed euro millecinquecento di multa ed al AM la pena di mesi nove di reclusione ed euro millesettecento di multa. Deve, altresì, rilevarsi che trattasi di sentenza pronunciata con motivazione contestuale. Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sezione 2, n. 25530 del 20/5/2008, Laini, Rv. 240649 - 01); che, tuttavia, è altrettanto vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sezione 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). In ogni caso, non si è mai dubitato che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo (che, dunque, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione) è valido solo 4 quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando il dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel caso di specie, con la conseguenza che in tal caso è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sezione 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01; Sezione 2, n. 938 del 23/9/2015, Pop, Rv. 265734 - 01). In altri termini, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza di tipo contestuale dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo (Sezione 6, n. 24157 del 1/3/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01; Sezione 4, n. 26172 del 19/5/2016, Ferlito, Rv. 267153 - 01). Tale condivisibile principio è stato ribadito anche da Sezione 3, n. 3969 del 25/9/2018, B., Rv. 275690 - 01, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Nel caso oggetto di scrutinio è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella stesura del dispositivo, errore che dovrà essere corretto dal giudice di appello, adeguando il dispositivo alla motivazione. Ritiene, invero, il Collegio che nel caso di specie non possa trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 619 cod. proc. pen., che - dettato specificamente per il giudizio di cassazione - costituisce norma speciale rispetto all'art. 130 cod. proc. pen., che disciplina tutti i giudizi di impugnazione (Sezione 3, n. 30286 del 9/3/2022, Nardelli, Rv. 283650 - 01). Invero, la lettera dell'art. 619 cod. proc. pen. risulta descrittiva di situazioni - quali la necessità di correggere errori di diritto nella motivazione ed erronee indicazioni di testi di legge, che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (comma 1), ovvero di rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo (comma 2) o ancora di apportare rettifiche nei "casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto" (comma 3) - che non comprendono la fattispecie in esame (Sezioni Unite n. 47502 del 29/9/22, 5 Galdini, Rv. 283754 - 02). Sarà, pertanto, la Corte territoriale, a provvedere in sede di procedura ex art. 130 cod. proc. pen. ad adeguare il dispositivo alla motivazione, stante l'inammissibilità del presente ricorso (l'art. 130 cod. proc. pen. specifica espressamente che la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione, solo se quest'ultima non è dichiarata inammissibile). 1.3 Alla luce di quanto sopra indicato, il secondo motivo di ricorso è assorbito. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile D'PO LE, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.