Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15428
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

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La sospensione delle regole del trattamento, ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, può legittimamente trovare applicazione anche nel caso di avvenuta espiazione della parte di pena riferibile ai reati di cui all'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, del medesimo ordinamento, dovendosi comunque il soggetto considerare "detenuto" anche per tali reati, in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76, comma primo, cod. pen., ne' potendosi far luogo allo scioglimento del cumulo - come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla possibilità di fruizione dei benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza o meno di quello che, in base al citato art. 4 bis, costituisce solo un ostacolo formale all'applicazione dei suddetti benefici (di regola concedibili, in mancanza di detto ostacolo, a tutti i detenuti), ma di verificare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per delitto compreso tra quelli di cui all'anzidetta disposizione normativa (quale richiamata nell'art. 41 bis, comma secondo) e tuttora nella condizione giuridica di "detenuto", sia da considerare ancora in collegamento con un'associazione criminale, terroristica o eversiva e per ciò pericoloso, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per il summenzionato delitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15428
    Data del deposito : 16 marzo 2004

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