Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
La sospensione delle regole del trattamento, ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, può legittimamente trovare applicazione anche nel caso di avvenuta espiazione della parte di pena riferibile ai reati di cui all'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, del medesimo ordinamento, dovendosi comunque il soggetto considerare "detenuto" anche per tali reati, in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76, comma primo, cod. pen., ne' potendosi far luogo allo scioglimento del cumulo - come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla possibilità di fruizione dei benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza o meno di quello che, in base al citato art. 4 bis, costituisce solo un ostacolo formale all'applicazione dei suddetti benefici (di regola concedibili, in mancanza di detto ostacolo, a tutti i detenuti), ma di verificare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per delitto compreso tra quelli di cui all'anzidetta disposizione normativa (quale richiamata nell'art. 41 bis, comma secondo) e tuttora nella condizione giuridica di "detenuto", sia da considerare ancora in collegamento con un'associazione criminale, terroristica o eversiva e per ciò pericoloso, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per il summenzionato delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15428 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/03/2004
1. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1371
3. Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 030792/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO C. A. di TORINO;
2) RI AR N. IL 26/09/1969;
avverso ORDINANZA del 21/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G. di Torino e il rigetto del ricorso del TR.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Torino, su reclamo proposto da TR AR avverso decreto ministeriale di applicazione, nei di lui confronti, del regime detentivo di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, nel respingere il gravame, dichiarò peraltro inefficaci, per difetto di motivazione, le disposizioni di cui alle lett. a) ed e) del predetto decreto concernenti, rispettivamente, il numero dei colloqui con i familiari e la ricezione di pacchi;
- che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica di Torino e la difesa del TR;
- che la procura generale ha denunciato come ingiustificata la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni in materia di colloqui e di pacchi, dovendo queste, a suo avviso, riguardarsi invece come perfettamente legittime, in quanto funzionali alle esigenze di sicurezza poste a base del provvedimento ministeriale e rientranti nella sfera di discrezionalità riconosciuta dalla legge all'autorità amministrativa;
- che la difesa del TR ha invece denunciato:
1) "Violazione dell'art. 606, lett. a) e/o c), in relazione all'art. 13 e 113 della Costituzione per inosservanza da parte del tribunale di sorveglianza del principio della riserva di legge o di giurisdizione", sull'assunto che il tribunale di sorveglianza avrebbe "assolutamente omesso di vagliare le doglianze mosse al decreto ministeriale.....con ciò, conseguentemente, violando i principi fondamentali di tutela della libertà della persona, che neppure lo stato di detenzione può far venire meno";
2) "Violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all'art. 112 c.p.c.", sull'assunto che il tribunale di sorveglianza avrebbe indebitamente omesso - così violando la regola della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato - di prendere in considerazione il denunciato vizio di "eccesso di potere per i travisamento del fatto", derivante dall'avvenuta espiazione della parte di pena riferibile al reato associativo;
fatto, questo, per cui - si sostiene - il tribunale di sorveglianza, secondo il principio affermato dalle S.U. di questa Corte con sentenza del 30 giugno 1999, avrebbe dovuto procedere allo scioglimento del cumulo delle pene e riscontrare l'attuale difetto del titolo di reato che avrebbe legittimato la sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario;
3) "Violazione dell'art. 606, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione", sull'assunto che il tribunale di sorveglianza non avrebbe indicato le specifiche ragioni del rigetto del reclamo (nel quale, oltre alla mancanza del titolo idoneo, si era rappresentata anche la mancanza di collegamenti del TR con la criminalità organizzata), limitandosi a "generiche quanto astratte emergenze di allarme sociale che legittimerebbero l'adozione del regime di cui all'art. 41 bis O.P.";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2^ sexies, dell'ordinamento penitenziario, il tribunale di sorveglianza, investito di reclamo avverso il decreto ministeriale di sospensione delle regole del trattamento, ha il potere - dovere di decidere "sulla.. sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto detto stesso rispetto alle esigenze di art. al comma 2^ e che, avverso la decisione da esso adottata è proponibiie ricorso per cassazione per sola "violazione di legge";
- che secondo quanto prevista dal comma 2^ quater dello stesso art 41, la sospensione delle regole del trattamento può comportare, tra l'altro, "la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno non superiore a due al mese," (lett. b), e "la limitazione delle somme, dei beni è degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno" (lett. d);
- che là presenza, nel provvedimento di sospensione, di limitazioni in materia di colloqui e di ricezione di pacchi dall'esterno, in quanto rientrante nell'ambito delle suddette, specifiche previsioni, non può, quindi, non ritenersi "congrua", indipendentemente da ogni specifica, ulteriore motivazione, rispetto alle "esigenze di cui al comma 2^" atteso che il giudizio di congruità è stato anticipatamente espresso, in via generale ed astratta, dal legislatore laddove ha previsto che l'adozione del suddetto provvedimento facoltizzasse per ciò stesso l'amministrazione penitenziaria ad inserire nel medesimo le limitazioni in questione;
- che, pertanto, del tutto illegittima deve ritenersi la declaratoria di inefficacia delle suddette limitazioni in questione pronunciata dal tribunale di sorveglianza, avendo questo indebitamente sovrapposto una propria valutazione discrezionale a quella legittimamente operata dall'autorità amministrativa;
nell'ambito dei poteri ad essa conferiti direttamente dalla legge;
- che devesi, conseguentemente, in accoglimento del ricorso proposto dalla procura generale, dar luogo ad annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nella parte contenente la suddetta declaratoria;
- che va invece respinto il ricorso proposto dalla difesa del TR, in quanto:
a) relativamente al primo motivo, la pretesa inosservanza del principio della riserva di legge o di giurisdizione viene, del tutto incongruamente, fatta derivare dall'asserita mancanza di risposta alle doglianze espresse nel reclamo;
il che equivale, in sostanza, alla prospettazione di un semplice difetto di motivazione, non denunciabile, però, in sede di ricorso avverso i provvedimenti adottati dal tribunale di sorveglianza nella materia in questione, prevedendo la norma, come si è visto, la proponibilità del ricorso per sola violazione di legge, la quale, per costante giurisprudenza, può essere ravvisata, con riguardo alla motivazione, solo quando questa sia del tutto assente o meramente apparente;
ciò che, nella specie, non può certo dirsi, dal momento che, come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata, il tribunale di sorveglianza, nel riconoscere la sussistenza dei presupposti giustificativi del provvedimento ministeriale, ha fatto specifico e puntuale riferimento ai dati fattuali (tra cui, in particolare, le "copiose informative" redatte dalle forze di polizia), indicativi della ritenuta pericolosità del ricorrente e della presumibile permanenza di suoi collegamenti con l'associazione criminale di cui risultava aver fatto parte, come "elemento di primo piano", senza poi aver mai dato alcun segno di dissociazione;
b) relativamente al secondo motivo, l'avvenuta espiazione, secondo quanto rappresentato nel ricorso, della pena riferibile al reato associativo non impediva che il TR fosse da considerare ancora "detenuto", ai fini di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, anche per il detto reato, giacché, in mancanza di esso, egli, se non già scarcerato, avrebbe avuto una diversa ed anticipata scadenza della pena complessiva, da considerarsi, comunque, sempre unica a tutti gli effetti, secondo la regola stabilita dall'art. 76, comma primo, cod. pen.; ne' si sarebbe potuto procedere allo scioglimento del cumulo, secondo il principio affermato dalla richiamata sentenza delle S.U. di questa Corte 30 giugno - 5 ottobre 1999 n. 14, Ronga, RV 214355, non trattandosi (come invece nel caso cui si riferiva detta pronuncia) di verificare la permanenza o meno di quello che, in base all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, costituisce solo un ostacolo formale alla fruizione dei normali benefici penitenziari (di regola applicabili, in mancanza di detto ostacolo, a tutti i detenuti), ma di verificare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per delitto compreso fra quelli di cui al citato art. 4 bis (richiamato dall'art. 41 bis, comma 2^), e tuttora nella condizione giuridica di "detenuto", fosse da considerare ancora in collegamento con un'associazione criminale e, quindi, pericoloso, come ben può avvenire, ovviamente, anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva che sia corrispondente a quella inflitta per il delitto anzidetto;
c) relativamente al terzo motivo valgono, sostanzialmente, le stesse considerazioni già esposte nella trattazione del primo motivo, tanto più in quanto, stavolta, quello che viene specificamente denunciato, con espresso richiamo all'art. 606, comma 1^, lett e), c.p.p., è proprio un preteso vizio di motivazione;
- che, conclusivamente, il ricorso proposto dalla difesa del TR non può, quindi che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parziale dichiarazione di inefficacia del decreto ministeriale;
rigetta il ricorso del TR che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004