Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di costruzioni in zona sismica, le violazioni dei decreti interministeriali che disciplinano la "normativa tecnica" per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) hanno natura di reato permanente.
In tema di costruzioni in zone sismiche, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica (art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie in dette zone.
Commentario • 1
- 1. DIRITTO URBANISTICO: Normativa antisismica e sicurezza degli edifici. Interesse pubblico e soggetto danneggiato.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO URBANISTICO – Normativa antisismica – Sicurezza degli edifici – Interesse pubblico – Soggetto danneggiato – Artt. 52, 83, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 e 100 DPR n.380/01. La normativa antisismica tutela, esclusivamente, l'interesse pubblico (anche a scapito di interessi di natura privatistica) alla sicurezza degli edifici. Il privato che assume di aver subito un danno dalla realizzazione di una costruzione in violazione di siffatta normativa non può, pertanto, essere considerato persona offesa dal reato, ma soltanto soggetto danneggiato che può far valere i suoi diritti, sul piano civilistico, anche all'interno del processo penale. In sintesi, l'interesse pubblico a che venga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2007, n. 41617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41617 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/10/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 02256
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 028131/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI IC, N. IL 10/05/1946;
avverso SENTENZA del 23/02/2007 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. IACONO Antonio (Napoli).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 23 febbraio 2007 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarava NI OV responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71, 65 e 72 per avere iniziato la realizzazione di un'impalcatura predisposta per gettito di solaio priva di cemento esternamente all'abitazione, alta circa mt. 2,60 lunga circa mt. 3 e larga mt. 1,5 variabile a mt. 1,60, poggiante su muro, appena edificato, formata da pietre in tufo, alto circa cm. 60 e lungo mt. 1,5 lato vialetto a propria volta alzato su rimanente muro già preesistente .non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori del Genio Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente (capo b) dell'originaria imputazione); del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95 per avere eseguito i suddetti lavori in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del Genio Civile competente (capo c) dell'originaria imputazione e, ritenuto più grave il primo reato, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinava la demolizione delle opere ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3. Con la stessa sentenza assolveva l'imputato dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (in relazione alla costruzione di cui sopra, capo a dell'originaria imputazione) con la formula perché il fatto non sussiste.
Ha proposto ricorso per cassazione lo OV chiedendo, per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati, l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione di esso imputato e, in subordine, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83, 64, 65 e 98 (Testo Unico dell'Edilizia) e violazione dell'art. 157 c.p.. Deduce il ricorrente che l'opera da lui realizzata era costituita da un'impalcatura in legno già armata, funzionale alla realizzazione di un vano caldaia di mt. 1,50 x mt. 1,60, al di sopra di un'area precedente scoperta dove era già posto un mobile in alluminio contenente la caldaia per il riscaldamento della sua abitazione. Per tale intervento il giudice di merito aveva ritenuto insussistente ogni ipotesi di reato urbanistico ed edilizio. Aveva invece ritenuto sussistente la violazione delle norme relative agli adempimenti necessari per le costruzioni in zona sismica, giacché l'impiego di intelaiatura in ferro era stata ritenuta preordinata alla realizzazione di un elemento in struttura cementizia armata e si contestava ad esso imputato l'omesso preventivo deposito dei calcoli presso lo sportello unico, la mancata nomina del direttore dei lavori e l'omesso deposito degli atti progettuali.
Deduce il ricorrente che la condanna relativa ai capi b) e c) dell'originaria imputazione era infondata in quanto, nel caso in esame, non trovava applicazione la disposizione dell'art. 83, cit. TU sull'edilizia, trattandosi di opera la cui costruzione non interessava la pubblica incolumità. Essa era infatti situata nell'ambito di un fondo non prospiciente o non confinante con la strada pubblica. Non sussisteva neppure l'ipotesi di reato di cui agli artt 64 e 65, cit. Testo Unico dell'edilizia, in quanto l'onere della preventiva denunzia può essere assolto in qualsiasi momento prima dell'utilizzo del calcestruzzo e non deve essere adempiuto nel momento della predisposizione dell'armatura in ferro. Secondo il ricorrente è solo l'uso del calcestruzzo che può determinare lo stato di pericolo al bene della sicurezza tutelato dalla norma penale.
Atteso il tempo trascorso dai fatti andava comunque dichiarato non doversi precedere per intervenuta prescrizione.
Era infine errata la condanna alla pena accessoria del ripristino dello stato dei luoghi,in quanto ai sensi dell'art. 98, citato Testo Unico andava comminata la diversa condanna a rendere le opere conformi,, ovvero a provvedere al deposito dei calcoli e alla nomina del direttore dei lavori.
Il ricorso è infondato.
In ordine alla dedotta assenza del pericolo e all'onere della preventiva denuncia, il Collegio rileva che, come ha precisato questa Corte "le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l'autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità i della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell'attività". (Cass. pen. sez. 3^ sent. 13 maggio 1997, n. 5738). Per quel che attiene all'eccezione di prescrizione il Collegio rileva che i fatti risalgono al 30 novembre 2003, sicché in ordine al capo B), trattandosi di contravvenzione punita anche con l'arresto, il termine massimo di prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p. ante novellam, risulta essere di quattro anni e sei mesi, termine scadente soltanto il 30 maggio 2008 al quale vanno peraltro aggiunti dieci mesi e quattro giorni di sospensione per effetto dei rinvii di udienza per esigenze della difesa dal 10 gennaio 2005 al 14 novembre 2005, e per quel che attiene al reato di cui al capo c), trattandosi di contravvenzione punita solo con la pena pecuniaria, il termine originario massimo di prescrizione di tre anni, scadente quindi il 30 novembre 2006, si è prorogato al 4 ottobre 2007 per effetto dei suddetti rinvii di udienza dal 10 gennaio 2005 al 14 novembre 2005.
In ordine ai rilievi del ricorrente relativi all'ordine di riduzione in pristino, il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha richiamato correttamente il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 98, comma 3 secondo il quale "con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presenta capo o dei decreti interministeriali di cui agli artt. 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine".
Del resto l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi consegue ex lege dalla violazione delle norme della legislazione antisismica anche ai sensi della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 23 e successive modifiche.
In proposito questa Corte ha precisato che la contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche dei decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche ha natura permanente e la cessazione coincide o con la demolizione o con l'esecuzione dei lavori di adeguamento. (v. per tutte Cass. Pen. sez. 3^ sent. 14 dicembre 2001, n. 5674). Deve peraltro rilevarsi che nel caso in esame l'imputato non ha denunciato affatto i lavori al Genio Civile che quindi non ha potuto formulare alcuna prescrizione.
Si è quindi in presenza di una violazione sostanziale, che comporta l'ordine di demolizione (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 28 ottobre 2003, n. 48685) e non di una violazione meramente formale Va quindi respinto il ricorso.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2007