Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1986, n. 1341
CASS
Sentenza 22 ottobre 1986

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L'imputato, anche dopo aver reso l'interrogatorio, ha il diritto di fare ulteriori dichiarazioni su temi specifici attinenti alla contestazione fino a quando il dibattimento non sia chiuso e, dunque, anche nel corso della discussione, posto che essa si inserisce nel dibattimento e ne costituisce una fase. Ne deriva che l'art. 469 cod. proc. pen., laddove regola l'interruzione della discussione per l'assunzione di nuove prove, non può intendersi come riferito anche all'interrogatorio dell'imputato e che, quindi, qualora questi ne faccia richiesta, correttamente può essergli concessa, la parola dal Presidente, poiché, a norma dell'art. 437 cod. proc. pen., spetta al Presidente (e non al collegio) o al pretore il potere di dirigere il dibattimento e procedere, tra l'altro "agli interrogatori e agli esami".*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 465, secondo comma, 348 bis e 450 bis cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotti sull'assunto che le norme richiamate violerebbero il principio di eguaglianza e il diritto di difesa laddove si limitano a consentire soltanto la lettura degli interrogatori dei coimputati prosciolti e non prevedono che costoro possano essere citati ed esaminati in dibattimento nelle forme previste dall'art. 348 bis cod. proc. pen. (richiamato per il giudizio dell'art. 450 bis) in relazione all'interrogatorio libero di persone imputate dello stesso reato o di reato connesso. Tali norme, infatti, non possono considerarsi in contrasto con il principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevedono lo interrogatorio libero del prosciolto, poiché il principio stesso può dirsi violato soltanto quando una disparità di trattamento non sia fondata sulla sostanziale diversità delle situazioni considerate. ( V mass n 135904).*

L'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dallo ordinamento, col concorso nel reato - infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso. ( V mass n 140897).*

Nel giudizio di appello le formalità di apertura del dibattimento possono ritenersi esaurite, in Mancanza di una dichiarazione espressa, solo dopo che siano stati compiuti gli Atti che per legge debbono precedere il dibattimento e dopo che siano stati svolti tutti gli accertamenti relativi alla Costituzione delle parti o, più precisamente, dopo che si sia accertato che le parti si siano regolarmente costituite e che possano quindi considerarsi verificate le condizioni di un valido contraddittorio - cosicché può dirsi, in definitiva, che il dibattimento di appello propriamente detto esordisce con la relazione della causa. ( Conf mass n 166942; ( Conf mass n 123782).*

Il principio di immediatezza del processo penale e della conseguente immutabilità delle persone fisiche dei giudici trova applicazione solo all'interno dello stesso dibattimento, quando, cioè, il dibattimento si svolga senza interruzioni temporali o venga sospeso ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. in modo da proseguire nella nuova udienza senza sostanziale soluzione di continuità nel compimento degli Atti processuali - quando, invece, il dibattimento venga rinviato, prima della sua apertura, ad udienza fissa, il giudizio può validamente svolgersi con un giudice in tutto o in parte diverso da quello originario, appunto perché in questo caso, essendo il rinvio equiparabile a quello a nuovo ruolo, non si ha la continuazione di un dibattimento già iniziato, ma, al contrario, il dibattimento ha inizio soltanto all'udienza di rinvio ed è dunque sufficiente che soltanto da questo momento, fino alla pronuncia della sentenza, il giudice non venga mutato. ( Conf mass n 167706; ( Conf mass n 136713; ( Conf mass n 134969).*

Il fatto che i beni distratti siano stati ottenuti dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, con sistemi illeciti, come ad esempio, mediante truffe o appropriazioni indebite, non esclude il reato di bancarotta fraudolenta, sia perché debbano ritenersi compresi nel patrimonio del fallito tutti i beni di cui, comunque, egli abbia la disponibilità, indipendentemente dalla proprietà in senso tecnico giuridico, sia perché i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati da quelli dell'imprenditore, fanno parte del suo patrimonio - ne deriva che i delitti - nella specie quello di truffa - mediante i quali il fallito abbia conseguito in tutto o in parte i beni da lui successivamente distratti, concorrono con quello di bancarotta fraudolenta, trattandosi di ipotesi delittuose con diversa oggettività giuridica. ( Conf mass n 153858; ( Conf mass n 151772; ( Conf mass n 151038; ( Conf mass n 147724).*

Deve considerarsi precluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata esclusivamente per l'eccessività della pena. ( V mass n 160848; ( V mass n 151832; ( V mass n 148093).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1986, n. 1341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1341
    Data del deposito : 22 ottobre 1986

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