Sentenza 22 ottobre 1986
Massime • 7
L'imputato, anche dopo aver reso l'interrogatorio, ha il diritto di fare ulteriori dichiarazioni su temi specifici attinenti alla contestazione fino a quando il dibattimento non sia chiuso e, dunque, anche nel corso della discussione, posto che essa si inserisce nel dibattimento e ne costituisce una fase. Ne deriva che l'art. 469 cod. proc. pen., laddove regola l'interruzione della discussione per l'assunzione di nuove prove, non può intendersi come riferito anche all'interrogatorio dell'imputato e che, quindi, qualora questi ne faccia richiesta, correttamente può essergli concessa, la parola dal Presidente, poiché, a norma dell'art. 437 cod. proc. pen., spetta al Presidente (e non al collegio) o al pretore il potere di dirigere il dibattimento e procedere, tra l'altro "agli interrogatori e agli esami".*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 465, secondo comma, 348 bis e 450 bis cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dedotti sull'assunto che le norme richiamate violerebbero il principio di eguaglianza e il diritto di difesa laddove si limitano a consentire soltanto la lettura degli interrogatori dei coimputati prosciolti e non prevedono che costoro possano essere citati ed esaminati in dibattimento nelle forme previste dall'art. 348 bis cod. proc. pen. (richiamato per il giudizio dell'art. 450 bis) in relazione all'interrogatorio libero di persone imputate dello stesso reato o di reato connesso. Tali norme, infatti, non possono considerarsi in contrasto con il principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevedono lo interrogatorio libero del prosciolto, poiché il principio stesso può dirsi violato soltanto quando una disparità di trattamento non sia fondata sulla sostanziale diversità delle situazioni considerate. ( V mass n 135904).*
L'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dallo ordinamento, col concorso nel reato - infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso. ( V mass n 140897).*
Nel giudizio di appello le formalità di apertura del dibattimento possono ritenersi esaurite, in Mancanza di una dichiarazione espressa, solo dopo che siano stati compiuti gli Atti che per legge debbono precedere il dibattimento e dopo che siano stati svolti tutti gli accertamenti relativi alla Costituzione delle parti o, più precisamente, dopo che si sia accertato che le parti si siano regolarmente costituite e che possano quindi considerarsi verificate le condizioni di un valido contraddittorio - cosicché può dirsi, in definitiva, che il dibattimento di appello propriamente detto esordisce con la relazione della causa. ( Conf mass n 166942; ( Conf mass n 123782).*
Il principio di immediatezza del processo penale e della conseguente immutabilità delle persone fisiche dei giudici trova applicazione solo all'interno dello stesso dibattimento, quando, cioè, il dibattimento si svolga senza interruzioni temporali o venga sospeso ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. in modo da proseguire nella nuova udienza senza sostanziale soluzione di continuità nel compimento degli Atti processuali - quando, invece, il dibattimento venga rinviato, prima della sua apertura, ad udienza fissa, il giudizio può validamente svolgersi con un giudice in tutto o in parte diverso da quello originario, appunto perché in questo caso, essendo il rinvio equiparabile a quello a nuovo ruolo, non si ha la continuazione di un dibattimento già iniziato, ma, al contrario, il dibattimento ha inizio soltanto all'udienza di rinvio ed è dunque sufficiente che soltanto da questo momento, fino alla pronuncia della sentenza, il giudice non venga mutato. ( Conf mass n 167706; ( Conf mass n 136713; ( Conf mass n 134969).*
Il fatto che i beni distratti siano stati ottenuti dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, con sistemi illeciti, come ad esempio, mediante truffe o appropriazioni indebite, non esclude il reato di bancarotta fraudolenta, sia perché debbano ritenersi compresi nel patrimonio del fallito tutti i beni di cui, comunque, egli abbia la disponibilità, indipendentemente dalla proprietà in senso tecnico giuridico, sia perché i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati da quelli dell'imprenditore, fanno parte del suo patrimonio - ne deriva che i delitti - nella specie quello di truffa - mediante i quali il fallito abbia conseguito in tutto o in parte i beni da lui successivamente distratti, concorrono con quello di bancarotta fraudolenta, trattandosi di ipotesi delittuose con diversa oggettività giuridica. ( Conf mass n 153858; ( Conf mass n 151772; ( Conf mass n 151038; ( Conf mass n 147724).*
Deve considerarsi precluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata esclusivamente per l'eccessività della pena. ( V mass n 160848; ( V mass n 151832; ( V mass n 148093).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1986, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1986 |
Testo completo
Ud.ienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA dio
나 del 22/10/1986. IN NOME EL POPOLO ITALIANO
2 SENTENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REN. 1401 SEZIONE Y^ PENALE
Composta dai Sigg. Magistratis NE
REGISTRO GENERALE Dr. MODIGLIANI I Roberto Presidente
MOSCARELLI Amerigo Consigliere N. 22771/85
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22) AB RI, nato il [...];
23) BU SC nato il [...];
Avverse sentenza e ordinanza del 10/2/1984; il N. 23
avverso ordinanza del 4/3/1985 in esecuzione sentenza del 10/2/1984 Corte di appelle di OR;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita nella pubblica udienza la relazione svolta dal
Cansigliere relatore Dr. Raffale Bertoni;
udite il Pubblico Ministere in perSOa del Sostituto
Procuratore Generale Dr. Pagliarule;
che ha concluse
(per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle truffe ascritte a RU, NE, EN e AR”
perché estinte per prescrizione, con alimiñazione
del relative aumento di pena, annullarsi senza rin-
vie nei confronti del BR perchè il reato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
stinto per morte del reo: annullamento con rinvia Richiesta copia studio. dal Sig. PETRERS per il AN limitatamente al diniego delle gene-per dirits: t. 16000 riche, inammissibilità per il resto dei ricorsi di IL CANCELLIERE ON, AR, RI e OL;
rigetto dei ri-
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE corsi degli altri imputati;
UFFICIO COPIE uditi i difensori avv.ti IO Aricò e Alfredo Richiesta copia studio dal Sig. Domini EL del foro di Roma. per diritti L. 24.00
. -24 NOV 1997 IL CANCELLIERE
-
AU758158 $
SVOLGIMENTO EL PROCESSO.
Con sentenza del 19 maggio 1982, il Tribunale di To- rino, definendo due procedimenti riuniti, dichiarò
UI De IS, SC ST, ER Z- zo, MA AL, IE PA AN e DO IG to, tutti imputati in uno dei due procedimenti, col- pevoli del delitto pluriaggravato di bancarotta frau-
dolenta materiale e documentale, nonché del delitto continuato e pluriaggravato di truffa. Dichiarò inol- tre gli stessi De IS e ST, nonché AS
SO, RT OL, Pietro De CI e RE
RD, imputati nel secondo dei due procedimenti, colpevoli di un altro e diverso delitto pluriaggrava-
to di bancarotta fraudolenta materiale e documenta-
le, e quindi, unificati col vincolo della continua- zione tutti i reati **** ritenuti sussistenti a cari-
co delle medesime perSOe, condanno gli imputati a pene varie.
Lo stesso Tribunale, con sentenza del 22 aprile 1981, dichiarò colpevoli LU RO ER AZ,
Enrico Rubin SC NI del delitto pluriag- gravato di bancarotta fraudolenta materiale e docu-
mentale e del delitto continuato e pluriaggravato di truffa e, unificati col vincolo della continuazione i reati ad essi ascritti, li condannò a pene varie.
Successivamente, il già nominato ER AZ e
VA RI, con sentenza sempre del Tribunale di OR del 3 marzo 1982, furono dichiarati colpe di voli di altro delitto bancarotta fraudolenta materia- le e condannati alla pena conseguente.
A loro volta, i già indicati LU RO e IE
PA AN, con sentenza del 23 aprile 1981 dello stesso Tribunale, furono dichiatu colpevoli, insieme
1 con BE ON, di un ulteriore delitto di bancarot-
ta fraudolenta materiale e condannati alla pena ri-
tenuta equa.
Con altre due sentenza, concernenti gli stessi fat- ti, ed emesse la prima il 21 maggio 1982 nei confron ti dil già nominato ER AZ, nonché di GI
EL MO, PA TI, VE AN e Fran-
cesco US, e la seconda il 22 dicembre 1982 nei con fronti di NO IN, il Tribunale di OR dichia- rò colpevoli tutti gli imputati del delitto pluriag- gravato di bancarotta fraudolenta materiale e docu- mentale, relativos, Ex anche esso, a vicende diver se da quelle di cui ai reati della stessa specie di cui prima si é detto, e li condannò a pene varie.
Con sentenza del 3 dicembre 1981, sempre il Tribuna- le di OR dichiarò colpevole il più volte nomina- to ER AZ, IO BR, PE GA mi, OS EN e RA ON colpevoli dei delitti pluriaggravati di bancarotta fraudolenta ma-
Eteriale e documentale e di bancarotta semplice, non- ché del delitto continuato e aggravato di truffa, e il AN e l'EN inoltre del delitto continuato di fraudolenta distruzione della cosa pro pria, ai sensi dell'art.642 c.p., condannando quindi gli impu- tati alle pene ritenute congrue, previa unificazione col vincolo della continuazione dei reati ad essi ascritti.
Infine, con sentenza del 7 luglio 1982, il Tribuna-
le di OR, definendo sette procedimenti riuniți, dichiarò colpevoli ER AZ e IN RE dux dei delitti aggravati di bancarotta fraudolenta materiale e di truffa;
lo stesso ZZ, PE
NI, LU EL e IO SA di al-
2. tri delitti pluriaggravati di bancarotta fraudolenta materiale e documentale e di truffa continuata;
anco-
ra il AR e ZO AR di un diverso delit-
to aggravato di bancarotta fraudolenta materiale e di una altro delitto continuato di truffa;
il AR altresì di altro delitto di truffa continuata e ag- gravata, nonché del delitto continuato e aggravato di emissione di assegni a vuoto;
l'NI inoltre di tre distinti delitti di ricettazione%3B infine EO RI
del delitto di truffa aggravata;
e quindi, unificati con la continuazione tutti i reati ascritti alle mede-
sime perSOe, condannò ġli imputati a pene varie;
sem- pre con la sentenza citata, il Tribunale assolse nel merito ovverso prosciolse per amnistia da altri reati taluni degli imputati suddetti;
mentre dichiarò colpevo le di una serie di delitti, uniti in un solo reato continuato, e condannò alla pena ritenuta equa anche
RI BR, che in seguito é morto in data 3 gennaio 1985.
Tutti gli imputati impugnarono le sentenze che li riguardavano e, dal canto suo, il procuratore della
Repubblica propose appello contro la pronuncia del
22 dicembre 1982, relativamente al solo NO IN.
La Corte di appello di OR provvide a riunire gli otto procedimenti separatamente definiti dal Tribuna- le e a disporre la separazione del process per la parte concernente l'imputato RA ON, im- pedito a comparire. Al termine del dibattimento quin- di, la Corte di appello di OR, con sentenza del
10 febbraio 1984, in parziale riforma delle decisio- hi impugnate, respinto 11 gravame del p.m., ha dichia- rato non doversi procedere nei confronti degli imputa- ți SZ, AL, AN e AT, in ordine al
3 delitto di truffa di cui alla sentenza di primo grado del 19 maggio 1982, perché estinto per prescrizione;
nonché nei confronti degli imputati AZ, Ambro-
sio, AN e EN in ordine al delitto di bancarot-
ta semplice, di cui alla sentenza del Tribunale in data 3 dicembre 1981, perché estinto per amnistia;
ha unificato col vincolo della continuazione i delitti per cui taluni degli imputati avevano riportato in primo grado separate condanne, procedendo conseguen- temente a una nuova determinazione della pena;
ha con-
cesso ad alcuni imputati le attenuanti generiche o modificato a loro favore al giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti effettuato dai primi giudici;
per gli imputati a cui si riferiscono queste modifiche ed anche per altri ha ridotto la pena ad essi inflitta dal Tribunale;
ha infine integralmente confermato le sentenze appellate nei confronti degli imputati SO, RD, De CI, OL, RU bin, AN, US, SA, ED, AR e
VE.
Nella breve premessa di fatto della loro pronuncia,
i giudici di appello hanno messo in evidenza come i procedimenti riuniti avessero ad oggetto vicende conseguenti alle dichiarazioni di fallimento di so- cietà a responsabilità limitata o per accomandita. Si era trattato di società che avevano operato con la tecnica di ordinativi di merce inizialmente contenu-
ti ed onorati, seguiti da forniture massicce e non pagate. Di norma, le funzioni di amministratore era- no state svolte da prestanomi, che venivano sostitui ti da altri, allorché cominciavano ad apparire scre- ricreare ditati ed era necessario ** *** una parvenza di credibilità perché fosse possibile un'ultima in
4 cetta di prodotti commerciali. Nella fase finale, si era verificata una vera e propria spoliazione delle merci e, quando era intervenuta la dichiarazione di fallimento, si era sempre registrato un disavanzo as- sai rilevante e formatosi in brevi periodi di tempo, senza giustificazioni dovute a imprevisti di gestione. pressoché Era stato peraltro, costante la sparizione di ogni do cumentazione contabile, così da rendere estremamente ardua la ricostruzione della vita societaria e perfino del passivo.
Per la qusi totalità, inoltre, le vicende fallimen- tari esaminate appari umo programmate e concatenate,
come risultava dalla presenza di taluni degli impu- tati ( in particolare del AZ) in più di una di esse, dalle dichiarazioni di parecchi di loro e dalla ripetitività e costanza delle modalità operative. Con la conseguenza che, a parere dei giudici di appello, quelle in questione erano state "società-bidone" e cioé costituite (o rilevate da terzi e trasformate) esclusivamente per finalità truffaldine e bancarottie- re. Sicché era in questo quadro che dovevano valutar-
si le posizioni dei singoli imputati, naturalmente con la doverosa e calibrata attenzione al perso e al ruolo avuta da ciascuno di loro.
:
Degli imputati che si SOo in precedenza menzionati,
SC NI e RE RD non hanno impugna- to la sentenza di appello. Tutti gli altri hanno in- vece proposto ricorso per cassazione, ma DO Bi-
gatto, BE De CI, NO CA, IO SA
e EO RI non hanno presentato motivi e la Cor- te di appello, con ordinanza del 4 marzo 1985, ha di- chiarato inammissibile i loro ricorsi. Con la stessa ordinanza, la Corte di merito ha dichiarato inammis-
5 :
sibile anche il ricorso di SC US, per man- cata presentazione dei motivi. Il US però ha propo- sto ricorso per cassazione contro l'ordinanza, assu- mendo di aver regolarmente presentato i motivi, così come in effetti é.
Al pari del US, gli altri ricorrenti hanno tutti presentato motivi perSOalmente o a mezzo dei difen-
(sori. Le ha fatto anche RI BR, che succes-
sivamente, in data 3 gennaio 1985, è morto e rispetto al qualer, con ordinanza del 25 febbraio 1985, il
Tribunale di OR ha dichiarato estinto. per morte il reato (continuato) per cui il BR era stato condannato con la sentenza del 7 luglio 1982.
Per il ricorrente EN AN, SOo stati pre-
sentati distinti motivi principali, sottoscritti ri- spettivamente dall'avvocato ER Badellino e dal-
l'avvocato Aldo Molletti. Ber il AN, SOo sta- ti altresì presentati motivi aggiunti e una memoria difensiva.
MOTIVI ELLA DECISIONE.
1. Nell'ordine logico, é preliminare l'esame dell'ec-
(da Frullanocezione p ill entrambi i motivi prin- cipali da lui separatamente presentati e poi ri presa e sviluppatacol secondo dei motivi aggiunti;
ciò in quanto l'eccezione ha ad oggetto l'asserita nullità
dell'intero giudizio di appello.
Con i motivi suddetti, che posSOo essere esaminati congiuntamente parché concernenti la stesse questione, si denuncia l'inosservanza degli artt.472 e 185 n.
1 c.p.p. e si sostiene che il giudizio di appello e la sentenza impugnata sarebbero nulli, in quanto al- le udienze del 26 e 27 settembre 1983, in cui aveva a avuto inizio il giudizio di appello, il collegio giu- dicante era composto in modo parzialmente diverso, er la sostituzione di uno dei giudici, da quello che o aveva proseguito dal 25 gennaio 1984 in poi, fino lla pronuncia della decisione. L'eccezione, più pre- isamente, muove dal presupposto che il dibattimento li appello stato già aperto all'udienza del 27 settem- ore e che quindi non poteva continuare, per il prin- cipio dell'immutabilità del giudice, con un collegio composto in modo parzialmente diverso da quello ori-
ginario.
La censura non é fondata.
Dai processi verbali del giudizio di appello, risul- ta che l'udienza del 26 settembre 1983, che fu la prima e nella quale figuravano già riuniti una parte ma non tutti i procedimenti separatamente decisi in primo gra- do, venne rinviata per l'ora tarda al giorno success sivo, senza che venissero adottati provvedimenti di sorta;
nell'udienza seguente del 27 settembre 1983, la
Corte di appella dichiarò la contumacia di sei impu- tati non comparsi e quindi prese in esame le eccezioni proposte da alcuni dei prevenuti circa la regolarità del rinvio disposto nell'udienza precedente, nonché le richieste di stralcio delle posizioni concernenti taluni degli appellanti e quelle di riunione con al- tri procedimenti, avanzate dal AZ e dal RO.
Con l'ordinanza emessa al riguardo, la Corte rilevò
"in via preliminare" (come é testualmente scritto nel provvedimento) che la comunicazione verbale con cui il giorno prima era stata fissata la nuova udienza non potega considerarsi idonea a, produrre gli effetti di una regolare notificazione rispetto a taluni degli imputati;
che appariva inopportuna la separazione dei processi a carico di coloro che non risultavano ci- tati e che infine il rinvio di tutti i procedimenti
7 avrebbe permesso di adottare in seguito le necessa- rie decisione sulle istanze di riunione del AZ
e del RO. La Corte quindi rinviò"i procedimenti" all'udienza del 25 gennaio 1984, avvisandone verbal-
mente gli imputati, la parte civile e i difensori pre- senti e disponendo che fosse rinnovata la citazione per gli appellanti non presenti, compresi tutti quel li di cui era stata dichiarata la contumacia.
All'udienza successiva del 25 gennaio 1984, la Corte
di appello, che risultava composta in modo diverso, per l'avvenuta sostituzione con altro magistrato di uno dei due giudici presenti in precedenza, accertata E
la regolare costituzione delle parti e dei loro difen- sori, pronunciò un-a formale ordinanza di riunione di tutti i procedimenti, che hanno formato oggetto della decisione, e dunque sia di quelli che figuravano già riuniti sia di altri fino allora non pervenuti al- la cognizione del giudice di appello;
la Corte inol- tre dichiarò la contumacia di undici imputati, dopo di che si procedette alla relazione della causa.
Tanto premessoxxxi in punto di fatto, si deve an- zitutto rilevare che, secondo l'art.519 c.p.p., in appello si osservano, in quanto applicabili, le di- sposizioni relative al procedimento di primo grado e che quindi come questa Corte ha già altre volte G
ritenuto ( tra le altre, Cass.12 dicembre 1972, Peru gini) - anche nel giudizio di appello trova applicaя zione, nei limiți in cui é compatibile con la sua di- versa struttura, l'art.430 c.p.p.concernente le for-
malità di apertura del dibattimento. Come é noto, la fase disciplinata dalla norma citata é costituita dall- lo svolgimento di un complesso di attività che hanno una funzione introduttiva rispetto alle successive
$ fasi del giudizio e che terminano con un'espressa di- chiarazione del presidente o del pretore diretta ad accertare, in termini formali, il momento di apertura del dibattimentof. Quando questa dichiarazione man-
chi, come nella specie, viene meno la possibilità di avere un punto di riferimento certo per individuare lo spartiacque tra la fase predibattimentale e quella successiva, con la conseguenza che in questo caso de ve aversi riguardo, per stabilire in quale momento deb- ba ritenersi iniziato il dibattimento, alla natura degli atti compiuti e alla collocazione che essi ri- cevono dalle norme processuali nell'ambito di quella serie procedimentali di atti che é costitutiva del giu- dizio. Alla stregua di questo criterio, il dibattimen- to di primo grado (che é a quello a cui specifica- mente si riferisce l'art.430 c.p.p.), non può consid derarsi aperto fino a che non siano compiute tutte le attività che singole norme processuali collocano in un momento anteriore, nonché quelle indicate dal- lo stesso articolo 430 e che si concretano negli ac- certamenti relativi alla costituzione delle parti, all- la presenza o assenza di testimoni, periti e interpre- ti e alla lettura delle imputazioni.
Talune di queste attività, come quelle concernenti la lettura delle imputazioni e l'accertamento dellą presenza dei testimoni, dei periti e degli interpreti, non SOo evidentemente compatibili col giudizio di secondo grado, posto che esso ha per oggetto il control- lo di una decisione già pronunciata e non comporta l' assunzione di prove, fuori dei casi di rinnovazione del dibattimento. In appello perciò, stante il limite sancito dal richiamato art.519 per l'applicabilità delle disposizioni relative al giudizio di primo gra-
g do, le formalità di apertura del dibattimento posso-
no ritenersi esaurite, in mancanza di una dichiarazio- ne espressa, solo dopo che siano stati compiuti gli atti che per legge debbono precedere il dibattimento e dopo che siano stati svolti gutti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti o,più precisa mente, dopo che si sia accertato che le parti si SOo
regolarmente costituite e che possano quindi conside di rarsi verificate le condiziani дй un valido contrad dittorio. Cosicché può dirsi in definitiva che il d-i-
battimento di appello propriamente detto esordisce con la relazione della causa.
Nel caso in esame, rialta da quanto prima si é dettor circa lo svolgimento delle prime tre udienze del giudizio di appello, che il 26 settembre 1983 il pro- cesso fu rinviato al giorno dopo in via preliminare, senza preventivi accertamenti di nessun genere. Nel-
h'udienza seguente, si prese atto, come chiaramente risulta dall'ordinanza pronunciata in quell'occasione, che il rinvio disposto il giorno prima, mediante dif fida verbale, non era stato regolare, proprio per il mancato accertamento della costituzione di taluni de-
gli imputati;
e si ribadì inoltre che molti di loro non risultavano validamente citati, quando, sempre con la stessa ordinanza, si rifiutò lo stralcio del- le posizioni degli appellanti "in or ine ai quali non si era instaurato il rapporto processuale" e si dipos e che, insieme a loro, venissero nuovamente ci-
tati per l'udienza successiva anche gli imputati che il 27 settembre erano stati dichiarati contumaci. Con
ciò in pratica, si revocò implicitamente l'ordinanza di contumacia, in quanto si riconobbe che essa era stata emessa sull'erroneo presupposto che gli interes- sati avessero avuto legale conoscenza dell'udienza del
27 settembre 1983; sicché é evidente che i procedimen- ti (fino allora) riuniti vennero rinviati ad altra data, per la costatata impossibilità di dare inizio all'inizio e x dibattimento nei confronti di tutti gli imputati, in vista della mancata regolare costi- tuzione in giudizio di una parte di loro.
Nell'udienza del 25 gennaio 1984, quindi, si ordinò la riunione di tutti i procedimenti, che hanno forma to oggetto della pronuncia impugnata e tra gli altri di quelli che non erano stati mai fissati per le u- dienze precedenti;
si provvide ad accertare la costi- tuzione di tutti gli imputati, con la dichiarazione di contumacia di undici di loro;
dopo di che si die- de corso al dibattimento, con la relazione orale del-
la causa.
Deve dunque escludersi, in base a quanto si é pre- ciAT, che il dibattimento di appello fosse stato già aperto all'udienza del 27 settembre 1983. Stanno Sia ad escluderlo il fatto che soltanto nell'udienza del
25 gennaio 1984 venne adottato un provvedimento, qual
é la riunione dei processi, che é tipico, a norma del-
l'art.413 c.p.p., della fase preliminare del dibatti mento;
sia e soprattutto la circostanza che nelle u- dienze precedenti non si potette dare l'avvio al di- battimento, perché una parte degli imputati non erano stat regolarmente citati e per taluni di loro addi- rittura (quelli di cui ai processi riuniti solo il
25 gennaio) non era stata neppure fissata la prima udienza di comparizione. Né può ritenersi che il dibat- timento sia stato aperto il 27 settembre soltanto nei confronti degli imputati validamente citati e compar-
si, posto che, trattandosi di un procedimento cumula tivo, sarebbe stato necessario a quel fine un prov-
vedimento di separazione, che invece non venne adotta- to.
In conclusione pertanto, all'udienza del 27 settembre
1983, la formalità di apertura del dibattimento non erano state ancora compiute e il rinvio al 25 gennaio
1984, deve quindi intendersi ordinato in via prelimi nare, così come del resto risulta dalla più volte ri-
cordata ordinanza.
Di conseguenza, in conformità della costante giurisp sprudenza di questa Corte, il rinvio suddetto a un'u- dienza fissa, essendo stato disposto prima del com- pimento delle formalità di apertura del dibattimento, L
non può essere equiparato, nonostante la predetermi- nazione della data della nuova udienza, alla sospen- sione di cui all'art.431 c.p.p., posto che non si può sospendere o proseguire ciò che ancora non ha avuto inizio, ma deve essere considerato un rinvio in senso f tecnico sosttoposto a tutti gli effetti alla discipli- na dell'art.432 c.p.p.Anche in questo caso peraltro, come questa Corte ha più volte affermato (tra le al- tre, Cass.Sez.un., 23 ottobre 1976, Pinto), per quan to attiene alle notificazioni, é sempre applicabile n la norma gяääɣáÌë dell'art.1166, co.4° c.p.p., per cui l'annuncio della nuova udienza che il presidente o il pretore dia verbalmente alle parti, difensori e testimoni presenti sostituisce le notificazioni, pur- ché ne sia fatta menzione nel provesso verbale;
ciò
perché la norma suddetta ha carattere generale e sa-
rebbe un formalismo ingiustificato esigere la rinnova- zione delle citazioni, quando l'annuncio verbale della nuova udienza é sufficiente ad appagare la necessità di conoscenza, senza in nessun modo menomare le ga-
12 zie e i diritti delle parti. ordinato rciò , quello di il 27 settembre 1983 ebbe la sostanza il carattere di un rinvio a nuovo ruo-
in quanto disposto a dibattimento non ancora to%3B e pienamente regolare fu il metodo seguito di e notizia dell'udienza pontestualmente fissata,
iante decreto di citazione per gli imputati non
Jati o non comparsi e con annuncio verbale della
-va udienza per quelli presenti.
e deriva che non può ritenersi affatto violato il incipio di immediatezza del processo penale e del- conseguente immutabilità delle perSOe fisiche dei udici. Tale principio trova infatti applicazione lo all'interno dello stesso dibattimento, quando oé il dibattimento si svolga senza interruzioni imporali o venga sospeso ai sensi dell'art.431 c.p.p.
1 modo da proseguire nella nuova udienza senza so-
;anziale soluzione di continuità nel compimento de i atti processuali. Quando incece, come nella spe ie, il dibattimento venga rinviato, prima della sua pertura, ad udienza fissa, il giudizio può validamen-
e svolgersi con un giudice in tutto o in parte di- erso da quello originario, appunto perché in que- to caso, essendo il rinvio equiparabile a quello
✓ nuovo ruolo, non si ha la continuazione di un dibat-
-imento già iniziato, ma al contraria il dibattimen-
o prende l'avvio soltanto all'udienza di rinvio ed dunque sufficiente che soltanto da questo momento
.1 giudice non venga mutato, fino alla pronuncia del-
La sentenza.
2. Per ragioni analoghe a quelle prima indicate, de- ve essere preliminarmente esaminato anche il primo dei motivi aggiunti del ricorso del AN, col quale si deduce la nullità del giudizio di appello e conseguentemente della sentenza impugnata, in quan- to all'udienza del 25 gennaio 1984, l'ordinanza di contumacia di undici imputati sarebbe stata emessa dal presidente del collegio anziché dalla Corte..
Al riguardo, mentre si deve confermare in via di principio che a norma dell'art.498 c.p.p. la forma- le dichiarazione di contumacia dell'imputato appart tiene al giudice nella sua composizione collegiale e non già al presidente del collegio, occorre rile- vare che nella specie l'eccezione sollevata dalla di- fesa del AN riguarda un'ordinanza di contumacia pronunciata non già nei suoi confronti, bensì nei confronti di imputati diversi, nessuno dei quali po raltro risulta accuAT degli stessi delitti di cui deve rispondere il AN. Indipendentemente perb dalla questione che ne deriva circa l'ammissibilità
dell'eccezione, nonché la natura e l'estensione del le conseguenze sanzionatorie che il suo eventuale accoglimento comporterebbe, é sufficiente nel caso osservare che l'esame dell'ordinanza esclude la sus-
sistenza della denunciata irregolarità.
In effetti dal processo verbale dell'udienza del
25 gennaio 1984, si rileva che "a richiesta del Pro-
ouratore generale, d'accordo con la difesa, il pres- dente, sentita la Corte", provvide a pronunciare l' ordinanza di contumacia. Per interpretare, com'é one- cessario per ogni atto giuridico, il provvedimento ora trascritto, bisogna tener conto che il presiden- te di un collegio giudicante, se ha nel processo pe- nale funzioni sue proprie, tali da fargli assumere, entro questi limiti, la funzione difun organo auto- nomo, é nello stesso tempo componente del collegio
14 'presiede. Non può esservi dubbio pertanto che
2 specie, l'espressione "sentita la Corte" stia gnificare che fu il collegio nel suo complesso nque con la partecipazione anche del presidente endere la propria decisione in ordine alla contu a degli imputati non comparsi e non impediti. Ta- ecisione peraltro non può essere intesa alla stre- di un mero parere, dato da un organo ad un organo rso e del tutto autonomo dal primo, appunto per -
del collegio faceva parte anche il presidente gli, per ciò che si é detto, aveva certamente con-
30, in quanto componente della Corte, alla formazio-
lella volontà collegiale sulla questione concernen- la contumacia di taluni imputati;
cicché, rispet-
a una decisione che risulta presa dalla Corte nell- insieme non potrebbe evidentemente avere nessun ievo attribuire all'autonoma volontà del presiden-
un provvedimento di eguale contenuto. conseguenza, in virtù del generale principio di servazione degli atti che trova applicazione in i branca dell'ordinamento, il provvedimento in me deve essere interpretato nel senso più aderente
.a sua natura, in modo che possa avere effetti an- hé in quello che non ne produca nessuno. Pertan-
poiché é certo che la decisione dalla contumacia '
assunta da tutti i componenti dal collegio, compre- il presidente, e poiché dunque non può che rite-
rsi che il presidente si sia limitato ad estèrnare volontà del collegio, é d'obbligo concludere che dichiarazione di contumacia venne deliberata dalla rte e reaa pubblica dal presidente, come come avvie-
(e deve avvenire) perz tutte le decisioni collegiali.
e deriva l'assoluta regolarità del provvedimento e nque l'inconsistenzą della censura.
15 3. Superate così le eccezioni di carattere processua- le, che si assumeva potessero incidère sulla validità della pronuncia di appello, debbono era essere esa- minate, nell'ambito dei motivi di impugnazione,. le posizioni dei singoli ricorrenti. A questo scopo, in, FAKIXAZÍá sostanziale conformità del metodo se-
guito dai giudici di secondo grado, conviene proce- dere avendo riguardo nell'ordine in cui SOo state citate nella premessa narrativa di fatto a ciascuna
delle otto sentenze emesse dal Tribunale, in modo da poter trattare separatamente, sulla base della rico- struzione che ne ha fatto la Corte di appello, le va- rie e diverse vicende che hanno formato oggetto di quelle decisioni. In relazione. a cascuna di queste vicende e alle pronunce di merito a cui hanno dato luogo, saranno quindi presi in considerazione i moti- vi di ricorso di coloro a cui tali pronunce specifi-
camente si riferiscono;
con l'avvertenza ulteriore che le posizioni di quei ricorrenti, che risultano coinvolti in più di una delle suddette vicende,. saran-
+
no esaminate, ai fini di una valutazione globale e anche per comodità espositiva, nel momento in cui si tratterà dell'ultima, tra le otto sentenze citate, che specificamente riguarda ciascuno di loro.
4. La prima delle decisioni del Tribunale di OR, nell'ordine in cui SOo state ricordate in narrativa,
é quella del 19 maggio 1982 ed ebbe ad oggetto due distinte vicende, conseguenti l'una alla dichiarazion ne di fallimento della società per accomandita sem- plice IF e al'altra al fallimento delle società per accomandita semplice "SO RE abbigliamento" e
"RD RE alimentari".
Secondo quanto risulta, senza essere contestato, da
16 ntenza di appello, la società IF si costitui lmente il 16 dicembre 1974, avendo per socio ao idante MA AL e per socio accomandatario 0- lo AT. Già nei mesi iniziali della vita del-
›cietà, si accumularono debiti scaduti per oltre ilioni di lire, riconducibili a forniture non pa e rapidamente scomparse dai magazzini. Successi nte, dal luglio 1975 si verificò un'impennata de acquisiti di merce, che arrivarono a circa 40 mi-
i di lire al mese e che raggiunsero nell'ottobre olume complessivo di quasi 150milioni, senza es- però pagati per circa 130 milioni. Alla fine de- la società ª µ■ non dava più segni di vita no,
4 dicembre 1975 ne fu dichiarato il fallimento.
egistrato un disavanzo fallimentare di oltre 132
oni di lire e la mancanza di ogni documentazione all'in- abile. Non furono rinvenuti beni o merci,
i di scarsi arredi in pratica privi di valore. vendo da questi fatti, la Corte di appello ha con- ato la condanna del AT, del De IS, del aldi, del AZ, del AL e del AN, in to colpevoli del delitto pluriaggravato di banca a fraudolenta materiale e documentale, per avere rimo come accomandatario della IF e gli altri rin corso con lui, distratto, occultato, dissipato beni
¡tività della società, nonché per avere sottratto, rutto o tenuto in modo da non consentire la rico-
Izione degli affari, i libri e le altre scritture
Jabili; la Corte invece ha prosciolto il AT, taRI, il AL e il AN dal connesso delit- prescrizione;
li truffa, perché estinto per a istia mentre ri tto al De IS e al ST ha confermato, an per questo delitto, la dichiarazione di responsa
17 bilità a cui era pervenuto il Tribunale.
In ordine all'altra vicenda, risulta dalla sentenza di appello che le due società, di cui si é detto, fu rono costituite il 3 febbraio 1976. RE RD fu fin dall'inizio socio accomandatario della socie-
tà che portava il suo nome, mentre RE SO di- venne socio accomandatario dell'altza società qual-
che mese dopo la sua costituzione. Anche in questo caso di registrò sempre a parere dei giudici di
-
appello la solita tecnica dei primi acquisti mo-
-
desti ed onorati e dei successivi, ingenti acquisti non pagati, fon una conseguente, progressiva cresci- ta del passivo a fronte di un attivo inesistente.
9 aprile 1977, quindi, fu dichiarato il fallimento della "SO RE abbigliamenti" a cui seguil
.
26 maggio 1977 quello della "RD RE alimen tari".
Sul presupposto di questi dati di fatto, RE N- SOo e RE RD SOo stati ritenuti colpevoli dai primi e dai secondi giudici del delitto pluriag- gravato di bancarotta fraudolenta materiale e documen- tale, per avere, quali soci accomandatari, distratto, dissipato e occultato merci e denaro delle rispetti- ve società e per avere inoltre tenuto la contabilità, in modo da non consentire la ricostruzione del movimen-
to degli affari. Inoltre SC ST e UI
De IS SOo stati riconosciuti colpevoli, anche in appello, di concorso sia nel reato attribuito al
'SO che in quello ascritto al RD;
mentre a loro volta RT OL e Pietro De CI SOo
stati condannafi, in primo e in secondo grado, quali responsabili, in concorso tra loro e con il SA, il
ST e il De IS, del delitto di bancarotta
18 iolenta, di cui é fatto carico al SO. le perSOe fin qui nominate, come già prima si cennato, il RD non ha impugnato la senten-
i appello, mentre i ricorsi proposti dal AT
1 De CI SOo stati dichiarati inammissibili per ata presentazione dei motivi. Il AZ e il Ber-
dal canto loro, SOo interessati anche in al- vicende, oltre a quelle ix cui qui si é fatto rimento, e i loro ricorsi pertanto verrano esami-
in seguito. punto queste di conseguenza, debbono essere presi considerazione i motivi di ricorso del De IS,
TA, x®¤¤¤¤¤µ¤ ¤¤¤£xÌÌxxx xÌÌ xi del
Lo, del SO e dello OL.
. Il De IS, col terzo, e il ST col pri- dei motivi dei rispettivi ricorsi che,in quanto
.ativi alla stessa questione posSOo essere esa- ati congiuntamente, denunCI l'erronea applica one dell'art.216 n.1 1.fallimentare e sostengono
- il delitto di bancarotta fraudolenta materiale
1 sarebbe configurabile quando i beni d i oggetto lla distrazione siano entrati a far parte del pa- imonio del fallito a seguito di condotte che inte-
ano il delitto di truffa, così come appunto sareb avvenuto nel caso in esame.
a censura é priva di giuridico fondamento. econdo la giurisprudenza assolutamente prevalente questa Corte, che qui si intende espressamente ri- dire, il fatto che i beni distratti siano stati ot-
nuti dall'imprenditore, poi dichiarato fallito, con
.stemi illeciti, come ad esempio mediante truffe o
-propriazioni indebite, non esclude il reato di ban-
rotta fraudolenta, sia perché debbono ritenersi
19 compresi nel patrimonio del fallito tutti i beni di cui comunque egli abbia la disponibilità, indipenden- temente dalla proprietà in senso tecnico-giuridico, sia perché i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati da quelli dell'impren- ditore, fanno parte del suo patrimonio;
con la conse- guenza che i delitti (com'é nella specie quello di truffa) mediante i quali il fallito abbia conseguito ix x*x*xxixi in tutto o in parte i beni da lui suc-
cessivamente distratti concorrono con quello di banca- totta fraudolenta, trattandosi di ipotesi delittuose con diversa oggettività giuridica.
4.2. Il De ISk con altri due motivi del s uo ri-
corso, che pure posSOo essere esaminati congiuntamen- te, denuncia l'erronea applicazione nei suoi confron- ti delle norme in tema di concorso di perSOe nel rea- to, nonché difetto e contraddittorietà di motivazio- ne e travisamento dei fatti circa l'affermazione del- la sua responsabilità per i delitti ascrittigli. Più : specificamente, si sostiene nei due motivi che il De
IS si sarebbe limitato a proteggere il ST
e ad esserne il "guardaspalle". Tale comportamento pro- verebbe al più una connivenza del De IS ed avreb- bero perciò errato i giudici di appello, incorrendo in un vero e proprio travisamento dei fatti, quando anevano ritenuto di poter desumere da quella sola cir- costanza che il De IS avrebbe rafforzato l'altrui intento criminoso, così da rendere ipotizzabile una sua responsabilità, a titolo di concorso, per i reati commessi dal ST e dai suoi complici. D'altra parte, sarebbe carente e contraddittoria la motivazio- laddove ne della sentenza fi×× ×× × ×× tende a dimostra-
rex che, indipendentemente dalla protezione accordata
22 al ST, il De IS avrebbe avuto di fatto una parte di primo piano nella condotta di distrazione di dei beni e di occultamento documenti contabili. In ef fetti, a questo fine, i giudici del merito avrebbero dato esclusivo peso alle dichiarazioni dei coimputati
SO, RD e RA. La Corte del merito però гæt̃ккæ non avrebbe spiegato per quali ragioni potevano ritenersi attendibili chiamate di correo, certamente interessate, intervenute per difpiù solo a un certo punto dell'istruttoria e evidentemente animate da una strumentalizzazione difensiva;
sarebbe inoltre caduta in contraddizione, quando aveva ritenuto di non poter fondare la condanna del De IS sulle dichiarazioni accuATrie del ST e di potere invece tener con-
to di quelle degli altri imputati, che pure per signi- ficato e provenienza erano sostanzialmente identiche alle prime ⚫
Le censure non SOo fondate.
Contrariamente a quanto si assume nei motivi ora rias-
sunti, la sentenza impugnata si é limitata a dare un peso soltanto marginale e in pratica irrilevante ai fini della decisione, alla circostanza che il De MA
IN fosse un protettore del ST;
anche se i giu- dici di appello non hanno mancato di osservare al ri guardo che certamente il ST vedeva rafforzata la sua volontà e agevolati i suoi mo dimenti, sapend-o di "poter agire con la copertura di una guardaspalle di drasticamente efficace come il De IS;
SOo ben altra consistenza gli elementi di prova sui quali ri sulta fondata l'affermazione di responsabilità del mi- corrente, in ordine a tutte le vicende delittuose con- seguenti ai fallimenti sia della società IF sia di quelle "SO" e "RD".
I giudici del merito, infatti, hanno anzitutto sotto- lineato, con puntuali riferimenti ad ampi stralci. delle loro dichiarazioni, che tutti i coimputati ave- vano rivolto specifiche e pesanti accuse al De Mari- mis, spiegando come l'attività delittuosa, nel suo . complesso, fosse riconducibile, in misura preminente, alle sue iniziative e alle sue direttive. Anche il
ST aveva mosso aspre accuse al De IS, ma la Corte di appello ha ritenuto di non doverne tener conto, per la possiblità che egli fosse interesAT, per la sua particolare posizione, ad offrire un'imma- gine distorta del De IS. Così non era invece :
a per gli altri coimputati, quanto essi non avevana n i nessun interesse ad accusare falsamente il De IS
ė i giudici di appello perciò non SOo incorsi nella contraddizione lamentata dal ricorrente, quando hanno dato rilievo alle loro dichiarazioni e non a quella del ST;
ciò tanto più che la Corte del merito ha escluso l'ipotesi ventilata dal De IS di un complotto ai suoi danni, dopo aver sottoposto le accu-
se dei coimputati a un rigoroso vaglio critico e dopo aver chiarito come esse fossero pienamente attendibili, non solo perché i complici del ricorrente nel momento stesso in cui lo accusavano, non esitavano ad ammette- re le proprie responsabilità, ma anche e soprattutto perché le loro dichiarazioni trovavano conferma in quelle di numerosi testi e di non poche ammissioni dello stesso De IS.
Sulla base di queste molteplici fonti di prova, va- lutate separatamente e nella loro globalità, i giudici del merito hanno elencato una serie di episodi che sta-- vano tutti a dimostrare come il De IS non solo vesse dato un apporto determinante all'altrui atti-
vità delittuosa, ma avesse partecipato in prima per- SOa e direttamente alla sua esecuzione. In questa prospettiva, la Corte ha in particolare messo in evi- denza per quanto riguarda la IF, che il De ES vi entrò quando la società aveva già un passivo rile- vante e ben sapendo quali ne fossero gli scopi;
che fu lui a convincere il AT a sostituirsi al prece- dente amministratore;
che fece assumere alle dipenden- ze della IF due fratelli;
che era solito in incas-
sare il denaro senza provvedere a versarlo sul conto corrente intestato alla società e che infine si era impossesAT di merci e. denaro in misura ben superiore alla somma che aveva verAT come quota di partecipa- zione. Allo stesso modo, e con altrettanta precisione e rigore, la Corte di appello ha descritto le speci- fiche iniziative illecite prese dal De IS per- SOalmente durante la gestione delle società "SO"
e "RD". Tra l'altro, la Corte ha rilevato che merce fatturata per la "SO" era stata dirottata in un magazzino del De IS a OR;
ed ha poi dimostrato, attraverso un'analisi dei titoli di credй- to e della documentazione contabile acquisita durante l'inchiesta istruttoria, che il coimputato RD aveva emesso cambiali ipotecarie per 90 milioni di lire e che il De IS prima le aveva scontate con assegni per complessive 44.700.000 lire e quindi si era appropriato il ricavato dei titoli, distraendolo a profitto suo e di altri, in danno dei creditori.
Nei motivi del suo ricorso, il De IS non accen na nemmeno a queste vicende, limitandosi, invece, come si é detto, a mettere in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati. Il fatto é però che i comportamenti e gli episodi ora accennati trovano anche fondamento in elementi probatori diversi dalla pa- rola dei coimputati e sovente dotati di una propria
१२ totale autonomia;
mentre si é già visto come la Corte non abbia mancato di sottolineare come le chiamate di correo apparissero sicuramente credibili, anche per- ché avallaté da una massa di dati obiettivi ed ester ni di riscontro. D'altra parte é fuori discussione che, nel suo complesso, il materiale probatorio di cui si é fatto cenno ha un significato tale da non lasciare dubbi circa la responsabilità del De IS in ordine a tutti i reati ascrittigli;
così come ri- sulta dalla penetrante malisi e dal paziente lavoro di ricostruzione degpiuto al riguardo dalla Corte;
tanto che il De IS, fermandosi a contestare l' attendibilità di (una parte) delle fonti di accusa, in destanza non fé±zx■¤ confuta neppure la possi- bilità di dedurne la prova della sua colpevolezza.
Da tutto ciò derita che la sentenza impugnata non solo appare esente dai vizi logici che il De IS le addebita, ma risulta al contrario sostenuta da una motivazione largamente esauriente e convincente circa tutti gli aspetti delle Z varie imputationi per tui il ricorrente é stato condannato;
con la con seguenza che si sottrae in questa sede di legittimi- tà ad ogni sindacato.
Con l'ultimo motivo del ricorso, il De IS la-
menta il diniego delle circostanze attenuanti gene- riche, rilevando che almeno a questo scopo si sarebbe dovuto tenere nella giusta considerazione il ruolo comunque minore e marginale da lui svolto nell'intera vicenda. La Corte inoltre avrebbe errato nel dare pe- so ai precedenti penali dell'imputato, e si sarebbe contraddetta, quando aveva escluso ogni apporto posi tivo del De IS all'esito delle indagini e aveva poi affermato che le sue dichiarazioni istruttorie avevano in sostanza il valore di u a confessione. Anche questa censura é priva di fondamento.
In proposito, la Corte si é attenuta al criterio di fondo, enunciato in via generale, di non concedere le attenuanti generiche agli imputati che avessero avuto un ruolo primario nelle vicente in cui erano e in mancanza dij stati coinvolti, altri ed opposti element i che potessero indurre ad una diversa valutazione della perSOalità dei singoli. Il De IS appunto, con trariamente a quanto si assume nel ricorso e secondo ciò che invece risulta dai fatti prima succintamente riassunti, aveva avuto un ruolo preminente non in una sola, ma in plurime vicende societarie. Inoltre, la
Corte di merito ha aggiunto, in piena adeřenza alle emergenze processuali, che il ricorrente zazz non aveva affatto collaborato al buon andamento delle in-
dagini, senza con ciò contraddirsi - trattandosi evi- dentemente di condotte assolutamente diverse. con quanto essa stessa aveva detto circa talune ammissio- ni del De IS, non certo equiparabili a una con-
fessione. In più, la Corte di merito ha sottolineato come il comportamento dell'imputato fosse stato con trassegnato da ripetute e comprovate manifestazioni di violenza e di minaccia e come egli avesse già ri- portato gravi e numerose condanne;
sicché anche su questo punto la decisione appare incensurabile.
4.3. Col terzo motivo del ricorso del ST, che nell'ordine logico va esaminato subito dopo quello xxxsernente trattato all'inizio insieme all'analoga censura del De IS, si denuncia il difetto e la contradditorietà della motivazione dell'impugnata sentenza circa la sussistenza della responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, per i delitti ascrittigli. In particolare, non si sarebbe tenuto
25 conto che il ST avrebbe avuto, in tutte le vi-
cende in cui risulta coinvolto, una ruolo assoluta- essendosi mente gregario, occupato soltanto degli acquisiti mai degli incassi e della destinazione delle merci, che egli inoltre avrebbe cominciato a interessarsi della IF quando era già notevole il passivo della società e che infine tutto il suo comportamento sa- dall'atteggiamento KO minacciosorebbe stato condizionato da tenuto nei suoi confronti dal De IS.
Le censure SOo prive di ggni fondamento?
I giudici di appello hanno spiegato, sempre con pun-
tuali indicazioni degli elementi probatori utilizza- ti, che il ST, contrariamente a quanto si assu- me nel ricorso, non aveva avuto una posizione defila- ța e secondaria, ma era stato un vero e proprio facto- tum all'interno della IF e inoltre il promotore del- le vicende connesse alle altre due società. Più spe- cificamente, nell'uño e nell'altro caso, si era in- teresAT perSOalmente e attivamente della gestione societaria, tanto da essere consciuto come il vero amministratore della "SO" e della "RD". Inol-
tre, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, risulta dagli elementi di prova elencati nella senten- za, che il ST, lungi dall'occuparsi soltanto degli acquisiti della merce, aveva in realtà trattar to gli affari delle ditte in tutti i loro aspetti, provvedendo ai pagamenti e interessandosi direttamente 1
della contabilità. Da tutti questi dati di fatto, co- erentemente valutati, i giudici del merito hanno trat- to la logica convinzione che il STx aveva parte- cipato, in un ruolo di primariu importanza, alle di- strazioni di merci e di denaro e alle altre attività
delittuose ¤¤ ¤ ¤nti connesse ai fellimenti delle
26 tre società; e perciò la decisione appare sotto ogni profilo adeguatamente motivata e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Con altro motivo, si denuncia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistema dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in quanto l'entità del danno dovrebbe essere commisurata all'ammontare del passivo non giustifica- to e perciò, in base a tale criterio, si sarebbe do- vuta escludere la configurabilità della circostanza.
La censura non ha nessuna consistenza, in quanto i giudici del merito, in Ex applicazione di esatti cri- teri giuridici, hanno avuto riguardo, ai fini dell' aggravante in questione, al danno cagionato dai fatti di bancarotta E x ±± e giustamente quindi non h'han- no esclusa in relazione al ST, posto che i due delitti di bancarotta ascrittigli avevano provocato un danno, il primo di oltre 130 milioni di lire e l'al- to dell'ordine di 80 milioni di lire.
Con l'ultimo motivo, il ST si duole del dinie go delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che a questo fine sarebbe del tutto incongruo il ri- chiamo alla sua pericolosità sociale, mentre si sarebbe dovuto dare il peso necessario al ruolo marginale che egli avrebbe avuto e all'atteggiamento di lealtà pro- cessuale che avrebbe tenuto.
La censura non merita accoglimento.
Anche per il ST, come per il De IS, i giu- dici di appello hanno dato rilievo al ruolo che egli ebbe nelle vicende delittuose in cui fu coinvolto che, per quanto prima si é detto, non fu affatto secon- zia dario, ma fu invece di prima importanza, tale da indica- re - come é scritto nella sentenza impugnata "non
27 7
un'attività delinquenziale ■ occasionale, ma una pre- cisa determinazione a gestire le società" secondo mo- duli fraudolenti. A questi rilievi, diversamente da 1- Corte di merito). quanto si sostiene nel ricorso, ha aggiunto non già un generico richiamp alla pericolosità sociale del ri- corrente, bensì la costataxazione che il ST aveva riportato nove condanne per delitti contro il patri- monio ed era stato dichiarato fallito altre due vol-
te. Come si vede, pertanto, il diniego delle atte-
"nuanti generiche appare adeguatamente motivato e dun- que insidacabile in questa sede;
tanto più che i giu- dici di appello hanno escluso, anche qui in contrasto con l'assunto del ricorrente, che egli avesse tenuto un atteggiamento di lealtà processuale, precisando che il suo fu soltanto un comportamento non del tutto no- gativo e quindi fondando su questa circostanza una mitigazione non indifferente della pena complessiva inflittagli in primo grado.
4.4. Col primo motivo di ricorso, il AL sostiene che i giudici di appello avrebbero erroneamente appli-
'cato la legge penale, per averlo ritenuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta sulla base di un comportamento colposo e non a titolo di dolo.
⠀ La censúra é destituita di fondamento, in quanto il ricorrente si limita a generiche affermazioni di principio, mentre i giudici di appello hanno messo in evidenza una serie imponente di fatti, dai quali hanno tratto la convinzione che il AL contribut volontariamente alla distrazione dei beni della IF, sia pure nell'intento di rifarsi di una perdita.La
Corte di merito cioé, lungi dal ritenere che il AL avesse agito soltanto con sprovvedutezza e ingenuità,
ha invece ritenuto che egli agi con dolo e lo ha fat
98 to sulla base di molteplici elementi di prova, che il ricorrente non prende in nessun modo in conside- razione, neppure per tentarne una diversa interpreta- zione. Di conseguenza, il giudizio a cui é pervenuta la Corte di appello, essendo esente da vizi logico- giuridici ed essendo fondato su un'adeguata motiva- zione, che non viene memmeno contestata dal ricorren-
te, si sottrae in questa sede ad ogni sindacato.
Parimenti infondato é il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di una danno patrimoniale di rilevante gravità.
Anche per questo XIX aspetto, la censura non ha nessun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e per di più é svolta in termini comuni a quella che riguarda un altro imputato, ZO R- CC, malgrado che costui risulti coinvolto in una vicenda del tutto diversa da quella relativa al AL.
In proposito comunque i giudici di appello si SOo attenuti, come per il ST, a ineccepibili cri- teri giuridici, avendo riguardo aolxtanto al danno cagionato dai fatti di bancarotta e prendendo in con-
siderazione, per determinarlo, unicamente i beni en- trati nel patrimonio dei falliti e successivamente distratti. Sulla base di questi presupposti, i giu¬ dici #ixzµµ■ ■ del merito hanno ricordato l'entità
del danno complessivo, di cui prima si é detto, e hanno altresì rilevato che il AL aveva contribuito a provocarlo i r per un quota apprezzabile (così come in fatto il ricorrente nemmeno contesta); cosicché
anche sul punto, la sentenza ■*■*■■ я appare incen- surahile.
Col terzo motivo del ricorso del AL, si deduce
24 del merito che i giudici avrebbero e rato nel negare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ag gravanti, per la mancanza di una par specifico moti- vo di appello al riguardo;
e avrebbero errato, in quanto col gravame era stata chiesta la diminuzione della pena.
AME La censura non é fondata. I giudici di primo gra- do avevano ritenuto l'equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti e l'imputato, dal cam- to suo, si era limitato a dolersi, con i motivi di appello, dell'eccessività della pena. Correttamente per- tanto, la Corte di merito non ha ritenuto di poter modificare in un giudizio di prevalenza quella di equivalenza, in quanto sarebbe stato necessario un motivo specifico, che non può certo considerarsi com preso, per mancanza di un rapporto di connessione es senziale, in quello riguardante la pena: così come.. questa Corte ha già ritenuto in una fattispecie iden tica, considerando precluso giudizio di prevalenza delle attenuanti, quando la sentenza di primo grado sia impugnataesclusivamente per l'eccessività della pena (Cass. 25 gennaio 1973, in Foro it., 1973, II,
265).
4.5. Col primo motivo del suo ricorso, AS SO denuncia il difetto di motivazione della sentenza im-
pugnata e sostiene che la Corte di merito avrebbe tra- scurato di valutare se ricorresse nella specie l'ele mento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta.
Il motivo non merita di essere accolto.
I giudici di appello infatti hanno rilevato che il ricorrente, pur essendo un prestanome in entrambe le società fallite, la "SO" e la "RD", aveva dato tuttavia all'attuazione del programma delittuoso
30 in apporto determinante, non solo sul piano oggetti-
vo, ma anche su quello soggettivo. Al riguardo, la caso del SO Corte di appello, applicando *** **** le enun-
ciazioni generali fatte in premessa e di cui si é da- to conto in questa sede nella Fran narrativa di fatto, la ricordato come le so-cietà a cui si riferisce l'
attuale procedimento venissero create per essere porta- te al fallimento, previa distrazione dei beni acquista-
ti. A tal fine, era di solito necessario che i poten- ziali fornitori avessero come interlocutore un com-
merciante affidabile, che desse un nome di copertura all'iniziativa delittuosa e che dunque non fosse sog- gettivamente estraneo a tale iniziativa. Così era ap- junto avvenuto anche nel caso del SO e i giudici o hanno dimostrato, con riferimento a specifici com- portamenti dell'imputato e in particolare alla circo- stanza che egli certamente si rendeva conto dell'arri-
o di ingenti quantità di merce e della loro succes- iva sparizione senza corrispettivo. In questo modo,
.a Corte di merito ha adeguatamente adempiuto l'ob- ligo della motivazione, con una valutazione dei fat-
i, che per essere adeguata ed esente da vizi logico- iuridici, si sottrae al sindacato di legittimità.
Col secondo motivo di ricorso, il SO deduce l'as-
oluto difetto di motivazione della sentenza di merito n ordine alla richiesta di esclusione della circostan-
a del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Effettivamente i giudici di appelão non hanno espresì amente esaminato tale richiesta. Indipendentemente erò dalk rilievo che il motivo di appello sul punto i limitava a mere affermazioni di principio, sta di atto che la sentenza impugnata ha ben chiaramente mes-
- in evidenza come i fatti di bancarotta attri-
21 buiti, tra gli altri, al SO avessero provocato un danno di circa 80 milioni di lire;
cosicché deve ritenersi che, sottolineando questo dato di fatto,
i giudici del merito abbiano dato ragionex, anche con riguardo al SO, della configurabilità della com testata aggravante;
ciò tanto più che l'hanno espli citamente ritenuta sussistente nei confronti dei suoi coimputati e altresì per altri imputati (come ad esem- pio, ZO AR), co involti in vicende diver se, che avevano provocato un danno di minore entità.
1 Con l'ultimo motivo, si denuncia la mancanza di un corretto esame di tutti gli elementi utili af fini della determinazione d i in concreto della sanzio-
he inflitta al SO.
Anche questa censura va disattesa. Al riguardo, la
Corte del merito ha osservato che & SO erano state concesse le attenuanti generiche ritenute e-
quivalenti alle aggravanti e che per la pena era sta- ta fissata nel minimo edittale. A ciò ha aggiunto the l'unico elemento valutabile a favore dell'imputato era il ruolo secondario da lui svolto nella vicenda,
'ma che tutti gli altri erano di segno contrario e logicamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto di non potere aderire alla richiesta formulata dal
SO con i motivi di appello di considerare le at-
tenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
4.6. Il ricorso proposto dall'imputato ER
é inammissibile, ai sensi dell'art.529 c.p.p., in quanto i motivi, non contestuali alla dichiarazione di impugnazione, risultanto sottoscritti da un avvo- cato (BE Mittone), che non é iscritto nell'al· bo speciale della Corte di cassazione. nale, del 22 5. La senonda delle sentenze del Tribuna
2.2 i rile 1981, ebbe ad oggetto le vicende conseguenti fallimento della società a r.l. I.C.A.Dalla pro-| ncic. di appello si desume che la società fu costitui- con la suddetta denominazione, a seguito della tra- ormazione di altre società, in data 217 settembre 1976.
izialmente ne fu amministratore unico NR RU,
cui subentrò il 22 novembre 1976 LU RO.
lla seconda metà del 1976, gli acquisti di merce ogni genere divennero sempre più frequenti e furono onteggiati con assegni, cambiali e tratte rimaste solute. Dopo un anno di inattività, la società fu chiarata fallita e si accertò, oltre alla scompar- della contabilità, un passivo di poco superiore ai
) milioni di lire, del tutto ingiustificato per of
185 milioni di lire.
Inseguentemente, i giudici di primo e secondo grado no ritenuto a gli amministratori NR RU CI RO e, in concorso con loro, ER A-
izzo e SC NI colpevoli del delitto plu- ggravato di bancarotta fraudolenta materiale e do ientale, nonché dix numerosi delitti di truffa plu ggravata, ed hanna unificato tutti i resti suddetti vincolo della continuazione.
XXXIMI NI non ha impugnato la sentenza di ap- lo, mentre il AZ e il RO SOo interessa-
anche ad altre vicende, sicché in questa sede devono ere esaminati solo i motivi di ricorso del RU.
1. Con il suo ricorso, il RU denuncia anzitutto difetto di motivazione della sentenza in ordine
'affermazione della sua responsabilità per i delit- ascrittigli. censura é infondata. La Corte di appello infatti in primo luogo rilevato che il RU , fungendo da prestanome nell'amministrazione della società e attivandosi perSOalmente nelle trattative commercip li, aveva dato un apporto causale all'esecuzione del- la bancarotta e dei delitti connessi. Inoltre, con- trariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte non ha affatto tralasciato di prendere in esame le dichiarazioni del coimputato AZ, sostanzialmen te favorevoli al RU, ma ha sottolineato come tutta una serie di elementi stessero a provare che il ri-
corrente fu un diligente esecutore delle illecite di-
e rettive altrui che percepì perSOalmente una parte degli utili della società, di cui þen conosceva la provenienza illecita. Cosicché é evidente come la potivazione della sentenza di merito in ordine alla responsabilità del RU sia da tutti i punti di vi sta logica ed adeguata e dunque incensurabile in sede di legittimità.
Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda le altre censure con le quali il RU si duole che gli sia stata negata la prevalenza delle circostanze atte-
Quanti sulle aggravanti e non sia stata data un'adet guata giustificazione dell'aumento di pena per la con- tinuazione;
ciò perché i giudici di appello hanno al contrario spiegato la loro dedision EEXXIX sui punti suddetti con un'ampiezza di argomentazioni, che il
RU si limita a contestare genericamente senza nem meno accennare al loro specifico contenuto.
w Si deve peraltro rilevare di ufficio, ai sensi del l'art.152. c.p.p., che il delitto continuato di truf-
fa per cui il RU é stato condannato é estinto per prescrizione. Al RU SOo state concesse le atte-
nuanti generiche equivalenti alla contestate aggra-
vanti, con la conseguenza che i reati di truffa a
34 ittigli devono ritenersi puniti con la reclusione eriore ŠŠÉĶŔČÍATE a cinque anni e che quindi per essi uto conto degli atti interruttivi il termine mas-
o di prescrizione é di sette anni e set mesi. Si ià detto inoltre che i singoli reati di truffa SOo ti unificați col vincolo della continuazione non o tra loro, ma anche col delitto di bancarotta fra-
lenta. Per questo unico reato continuato, la ces- ione della continuazione si é verificata il 13 feb- io 1978, in coincidenza con la dichiarazione di fal- ento, e da quella data pertanto é interamente decorso termine prima indicato EXIXIE, con l'effetto che il itto continuato dißtruffa é estinto per prescrizione.
Con la terza sentenza, del 3 marzo 1982, conferma- sul punto in appello, il Tribunale di OR di- arò colpevoli VA RI e ER AZ del itto di bancarotta fraudolenta materiale, per avere, primo nella sua qualità di amministratore unico la società a r.
1. RIER, dichiarata fallita il 17 braio 1977, e il secondo in concorso con lui, di-
utto e dissipato i beni della società; tanto che stessa al momento del fallimento aveva fatto regi- are un passivo di 40 milioni di lire a fronte di un ivo inesistente.
iché il AZ é coinvolto anche in altre vicende, cui si tratterà in seguito, deve essere qui preso considerazione soltanto il ricorso del RI.
' Il ricorso del RI é però inammissibile, al si dell'art.201 c.p.p., in quanto l'avviso di depo
› della sentenza impugnata fu notificato all'imputato
31 dicembre 1984 e al suo difensore il 18 dicembre
}, mentre i motivi risultano depositati il 26 gemmio
; e dunque oltre il prescritto termine di venti
35 giorni dall'ultima delle suddette notificazioni.
7. Con la quarta delle sue sentenze, in data 23 aprile
1981, il Tribunale ritenne colpevoli LU IN,
BE ON e IE PA AN del delitto di band 亨
carotta fraudolenta materiale, perché il RO, di- chiarato fallito il 13 maggio 1977, aveva distratto,
occultato e dissipato beni attinenti alla sua attivi- tà commerciale. Nel confermare la responsabilità dei tre imputati, la Corte di appello ha spiggato che nel corso del 1976 il RO diede vita a una ditta indi- viduale per l'acquisto e la vendita di oggetti dispa rati, associandosi quindi nella sua attività il Ber-
sano e il ON. Successivamente, il RO trasform questa società irregolare nella società a r.l. F.A.E.R., ma la dichiarazione di fallimento, intervenuta il
13 maggio 1977, ebbe ad oggetto unicamente la ditta individuale costituita in precedenza dal RO e non anche la società F.A.E.R., di cui pure il RO era amministratore. Di conseguenza, il delitto di ban-
carotta fraudolenta, per cui vi era stata condanna, riguardava la distrazione soltanto di beni della dit ta individuale del RO, per un valore complessť vo di circa 30 milioni di lire.
PosSOo quindi essere esaminati i motivi di ricorso dei tre imputati, con riferimento, per quanto riguarda il RO e il AN, anche alle altre vicende in cui SOo stati coinvolti e di cui prima si é detto.
71. LU RO, con motivi contestuali, deduce il vizio logico della motivazione della sentenza in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti.
La censura, che oltre tutto é formulata in termini generici, é priva di ogni fondamento.
36 proposito, risulta che per le vicende connesse fallimento della società I.C.A., il Tribunale con-
se al RO le attenuanti generiche giudicandole ivalenti alle aggravanti;
mentre, per la vicenda seguente all'altra dichiarazione di fallimento, é ta la Corte di appello a concedere al RO le enuanti generiche, ritenute anche in questo caso ivalenti alle aggravanti. In giudici di appello
'altro hanno respinto la richiesta del RO ten-
te ad ottenere un giudizio di prevalenza delle at- uanti, mettendo in evidenza che, per il fallimento
1.A., il danno cagionato dalla bancarotta ammonta-
all'ingente cifra di circa 200 milioni di lire e l'imputato aveva già riportati due condanne e
: in precedenza era stato già dichiarato fallito. sti dati, a parere della Corte di appello, avevano e significato negativo da impedire la prevalenzą
.le attenuanti sulle aggravanti e tale giudizio,
tanto, essendo congruamente e logicamente motiva- si sottrae in questa sede ad ogni sindacato?
i Come prima si é accennato, il RO é stato con- nato, in relazione al fallimento della società I.C.A., che per il delitto continuato di truffa pluriaggra-
a, quindi unfficato col vincolo della continuazione i tutti gli altri delitti, per cui ha riportato con- ma. Si é detto altresì che giixяèè al RO SOo te concesse le attenuanti generiche præxxt equi-
.enti alle aggravanti e pertanto, per le stesse ioni già esposte per l'imputato RU, anche nei i confronti il delitto continuato di truffa é satin-
per prescrizione.
1. Con il primo dei suoi motivi di ricorso, IE Pa-
AN si duole della mencata concessione
37 Six xx dell'attenuante di cui all'ar t.114 c.p. in ordine xxxfz ai fatti connessi al fal-
limento della ditta del RO.
La censura é palesemente infondata, in quante i giu dici di appello hanno rilevato, in piena aderenza. alle risultanze processuali, che il AN non ebbe affatto un ruolo di trascurabile importanza, come sarebbe stato necessario per la concessione della r chiesta attenuante, ma fu al contrario l'ideatore e il fx protagonista della vicenda che sboccò nel fal limento e vi svolse una funzione di primo piano, ne
goziando gli assegni e distraendo i beni.
Parimenti infondato é il secondo motivo di ricoBSO
col quale il AN lamenta il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta conseguente al fallimento del la dittą individuale del RO.
| I giudici di appello infatti - dopo aver presso at to che il Tribunale aveva concesso al AN le at tenuanti generiche per i delitti connessi al falli- mento della IF gliele ha negate per la bancarotta
-
conseguente al fallimento del ROç considerando che il AN aveva avuto un ruolo primario in entram- be le vicende in cui era stato coinvolto e che al momento dei fatti aveva già riportato 25 condanne, di cui parecchie a pesanti pene detentive;
cosicché
é evidente come il giudizio della Corte di merito sia fondato su elementi di fatto che, per il loro signi-
ficato e la loro portata, appaiono pienamente idonei a giustificarlo, nell'ambito di una valutazio- he globale di tutti i dati utilizzabili pi fini del- la concessione o dal diniego delle attenuanti geneti-
che.
38 Il terzo motivo infine é inammissibile per genericità,
In quanto il AN non enuncia,nemmeno sommariamen-
e, le ragioni per le quali non sarebbe giustificata a dichiarazione di delinquente abituale, a cui SOo ervenuti nei suoi confronti i giudici del merito e ella quale oltre tutto egli non si era doluto con otivi di appello.
.
3. Con motivi contestuali, BE ON deduce 11
rronea applicazione della legge penalex in ordine 11a condance per il I delitto di bancarotta fraudolenta , posto che egli on era destinatario delle norme applicate e che man- ava ogni prova che fossero a lui riconducibili, a ți- olo di concorso, i fatti illeciti da altri commessi.
La censura é del tutto priva di fondamento, in quanto a Corte del merito, malgrado la genericità dei moti-
i di appello, ha ampiamente indicato le ragioni per ui é pervenuta alla condanna del ON■ in ordine al elitto di bancarotta fraudolenta relativo al falli-
ento della ditta del RO;
e lo ha fatto, tra l'altro, ando un'ampia sintesi delle dichiarazioni del ON mettendo così in evidenza come in sostanza fosse
AT lui stesso ad emmettere la propria responsabilità.
La quinta ÉX** e sesta delle pronunce del Tribuna- '
-, nell'ordine in cui SOo state all'inizio citate, no quelle del 21 maggio e del 28 dicembre 1982. Que-
;'ultima risulta emessa n i confronti del solo im-
itato NO IN, mentre la prima riguarda altre rSOe, ma entrambe ebbero ad oggetto una medesima cenda, quella seguita al fallimento della società a
1. CEM. Si apprende dalla sentenza di appello, non ntestata sui punti in questione, che la società venne stituita il 12 gennaio 1977, che il primo amministratore fu il IN e che il 9 maggio 1977 gli subentrò
33 nella carica, ricoperta per pochissimi giornix da al-
tra perSOa, GI EL MO. La società ebbe però comm ideatore ER AZ ed ebbe inoltre parec- chi finanziatori, frequentatori e gestori di fatto.
Anche in questo caso la tecnica operativa fu quella sperimentata in altre occasioni, six caratterizzò cïoé sia per la sostituzione dell'amministratore, sia per la mole mano a mano crescente di acquisti non pagati, sia per le spoliazioni avvenute nella parte finale della vita societaria. Di conseguenza, il disavanzo, già consistente nel febbraio 1977, divenne irreversi bile pochi mesi dopo, fino a quando il 2 marzo 1978 venne dichiarato il fallimento e si accertò la scomparsa della contabilità e la distrazione di merci e denaro per complessive lire 209.405.698 lire.
Prendendo questi dati di fatto a base delle proprie argomentazioni, per valutare poi la posizioni dei sin- goli, la Corte di appello ha confermato la dichiarazio- ne di responsabilità, con la quale il Tribunale aveva ritenuto colpevoli del delitto di bancarotta fraudolen- I ta materiale e documentale il IN, il AZ,
VE AN, GI EL MO, PA TI
e F rancesco US.
Di costoro, il IN, come già si é detto in narra tiva, non ha proposto ricorso, mentre la posizione del I■ deve essere presa in considerazione in seguito, essendo egli interesAT anche alle ulterio ri vicende che formano oggetto del procedimento⚫
In questa sede quindi debbono essere esaminati i mo tivi di ricorso degli altri imputati prima indicati,
8.1. Tra i ricorsi di cui si é detto, va esaminato per primo quello del AN, posto che con esso vengono prospettate, oltre a quelle valutate all'int
40 zio, altre eccezioni e questioni, che potrebbero ri- flettersi, se non sulla validità dell'intero proces- so, sulla posizione di coloro che in concorso con lu risultano condannati per lo stesso delitto.
In questa prospettiva, viene anzitutto in considera zione il secondo dei motivi principali sottoscritti dall'avvocato Badellino, col quale si denuncia la nul- lità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, sul rilievo che l'interrogatorio reso in istruttoria dal AN. sarebbe nullo, in quanto in quella sede non gli sareb- bero stati resi noti all'imputato, in violazione del-
L'art.376 c.p.p., gli elementi di prova esistenti con- tro di lui.
La censura non é fondata.
Ed infatti, indipendentemente dalla questione se e quali conseguenze sanzionatorie possa avere l'inos- servanza, per la parte suddetta, della norma citata,
basta osservare che nella specie i giudici di appelb hanno messo in evidenza, con ampi riferimenti testuali, che il tenore dell'interrogatorio del AN smen- tisce la sua tesi difensiva e dimostra come il giudice istruttore avesse via via contestato al prevenuto spe-
bifici elementi di accusa, mettendolo così in condi-
zioni di rendere al riguardo le proprie dichiarazioni e di svolgere le sue difese.
Col terzo dei motivi principali sottoscritti dall'av- vocato Badellino e col quarto motivo aggiunto, si ripropone in questa sede, in riferimento agli articoli
3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimi- tà costituzionale (già dichiarata manifestamente in- fondata in entrambi i gradi del giudizio di merito) legli articole 465, 20 co., 348 bis e 450 bis c.p.p.
Al riguardo, si premette nei motivi che inizialmente
41 era stato imputato dello stesso delitto ascritto al
AN anche SC NI, che il NI era stato poi prosciolto all'esito dell'istruzione, che
1 Tribunale pertanto aveva dato lettura dei suoi in terrogatori ai sensi dell'art.465, 2° co. c.p.p. e che quindi la Corte di appello ne aveva utilizzato il con- tenuto come uno degli elementi di prova a carico del
AN. Ciò posto, a parere del ricorrente, le nor- me richiamate violerebbero il principio di eguaglianza.
q il diritto di difesa, leddove si limitano a consen tire soltanto la lettura degli interrogatori dei coim- putati prosciolti e non prevedono che costoro possano essere citati ed esaminati in dibattimento nelle for-
me previste dall'art.348bis c.p.p. (richiamato per il giudizio dall'art.450 bis), in relazione all'interro gatorio libero di perSOe imputate dello stesso reato di reato connesso..
La questione é manifestamente infondata.
Come ricordano la sentenza impugnata e la stessa di̟- fesa, la Corte costituzionale, con sentenze del 21 novembre 1973 , n.154 e del 4 luglio 1974, n.201, ha dichiarato non fondata, proprio in riferimento ai pa- rametri, ora di nuovo invocati, degli artt. 3 e 24
Cost., la questione di legittimità costituzionale del-
l'art.465, 2° co. c.p.p.(e cioé della norma applicata nella specie), nella parte in cui vieta la testimo- nianza di imputati dello stesso reato o di reata con nesso, anche se prosciolti o condannati (salvo se proe sciolti in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), ma tuttavia consente, anche di ufficio, la lettura in dibattimento dei ri spettivi interrogatori. Secondo il ricorrente, però le ragioni postt a base di tali decisioni sarebbero
42 superate dall'introduzione nel codice degli artt.348 bis e 450 bis, per i quali sia nella fase dell'istru- zione che in quella dibattimentale, le perSOe im- un putate dello stesso reato o divieto connesso nei
,
confronti delle quali si procede separatamente, pos SOo essere liberamente interrogate e, ove occorra, ne può essere ordinato l'accompagnamento; con la conseguenza che sarebbe irrazionale e per di più in contrasto con la garanzie della difesa. EXEXİİXKØİN ta la mancata previsione che il coimputato già prosciolto possa essere *** citato e interrogato allo stesso modo, se non nelle forme della testimonian- za, al fine di permettere una migliorg valutazione. della sua attendibilità.
Senonché, le norme degli artt.348 bis e 450 bis c.p.p. non hanno in sostanza altra portata che quel la di offrire un mezzo processuale per permettere, nei procedimenti separati, l'interrogatorio del comm- putato e per consentirne quindi l'utilizzazione pro- batoria non diversamente da quanto avviene per le dichiarazioni resex nei processi cumulativi, fino che rimangano riuniti, da perSOe imputate del me- desimo reato o di reati connessi. Si é creato così,
fai fini degli interrogatori degli imputati, un so- stanziale parallelismo tra il caso in cui un processo contro più perSOe si svolga unitariamente sino al termine e quello in cui, per una qualsiasi ragione,, venga separato, in min modo da dar luogo a più proce- dimenti, che abbiano ognuno un proprio corso;
anche in questa seconda ipotesi, gli imputati del medesimo reato o di un reato connesso posSOo essere ascoltate nel processo separato (excioé a carico di altre per-
(SOe), come se la separazione non vi fosse stata e
43 come non sarebbe potuto avvenire, se non fossero sta- te introdotte nel codice le nuove norme degli artt.
448 bis e 450 bis c.p.p.Queste norme, pertanto, da una parte presuppongono l'esistenza a carico di per- SOe diverse di più procedimenti concernenti il mede simo reato o reati connessi, e dall'altra implicano che la perSOa, che può essere interrogata liberamen te nel processo separato, abbia in queblo stesso mo- mento la qualità di imputato nel processo che la ri- guarda.
EL tutto diversa é la situazione prevista dalla nor-
ma dell'art.465, 2° co. c.p.p., sia perché essa fa ri- ferimento a interrogatori assunti nell'ambito di un medesimo procedimento (cumulativo), sia e soprattutto perché concerne, per quanto qui interessa, il caso di chi, essendo stato prosciolto, non é più imputato.La sua posizione, di conseguenza, non é in nessun modo assimilabile a quella della perSOa, tuttora imputa-
ta in un processo separato, a cui hanno riguardo gli artt.348 bis e 450 bis c.p.p. ; e queste norme perciò non posSOo considerarsi in contrasto con il princi- nella parte pio di eguaglianza, exxmomento in cui non prevedono l'interrogatorio libero del prosciolto, essendo co- stante giurisprudenza della Corte costituzionale che il principio stesso può dirisi violato soltanto quan- una do xx xixiz disparità di trattamento non sia fon- 1 data sulla sostanziale diversità delle situazioni con-
siderate.
Appunto in virtù di questo obiettivo presupposto, si giustifica razionalmente che chi non sia più imputa- to, per essere stato prosciolto, non venga interrogato come se ancora lo fosse. D'altra parte, l'alternativa,
astrattamente possibile, che colui che sia stato e non
44 :
sia più imputato venga successivamente chiamato a ri- ferire come testimone sugli stessi fatti deve anch'es- sa ritenersi esclusa dalla legge (artt.348 e 465, 2° co. c.p.p.) per motivi parimenti logici;
e cio quanto come ebbe a chiarire la Corte costituzionale nella citata sentenza n.154 del 1973 - "il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni, e conseguenti respon- sabilità, finirebbe col togliere attendibilità alla sua deposizione.
In una situazione del genere, in cui risulta preclu- so l'intervento perSOale nel giudizio dell'imputato (poi prosciolto) che ha reso le proprie dichiarazioni ■titimit in istruttoria, la scelta che ha compiuto il legislatore nella sua discrezionalità, di prevedere la semplice lettura di tal i dichiarazioni non é evidentemente
'sindacabile sul piano della legittimità costituzio- nale, né in particolare contrasta con gli indicati parametri degli artt.3 e 24 Cost.; ciò perché, secondo quanto affermò la Corte costituzionale nelle citate sentenze, la facoltà di dare lettura in dibattimento degli interrogatori dei coimputati (prosciolti) "
sufficientemente giustificata dalle esigenze di ac- certamento della verità, che rientrano nel quadro fi- malistico del procedimento penale", e che trovano e- del giudice) strinsecazione nel dovere di prendere in esame, ai fini della decisione, tutte le risultanze acquisite regolarmente agli atti, per utilizzarle, nella misu- ra che riterrà congrua, come mezzi di valutazione.
Tutt'altro problema é quello, a cui si accenna nei motivi aggiunti, per cui il NI, essendo stato condannato per altri reati, rispetto a quelli di cui era stato chiamato a rispondere insieme col AN, era venuto a trovarsi in appello, a seguito della
45 riunione dei procedimenti, nella condizione di esse-
re imputato, nello stesso processo, di reati connes-
a si quelle ascritto al AN;
con la conseguen-
za che, a parere del ricorrente, ixgi■Ì̸Ì×Ò¤Ì×ת×İH
【kkæк” in presenza di questo accadimento, i giudici del merito avrebbero errato a ritenere vie-
tato anche l'interrogatorio libero di una perSOa contro cui si proceda, MæÌÌ■ ■ ■ ■ per un reato con- nesso, nel medesimo contesto. E' evidente però come 1a proprio circostanza suddetta escluda che xİz riguardo si possa parlare di
•£¤¥ÌÌ ÌÌ×× xia un aspetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente. Lo svolgimento in appello di un processo
Eumulativo, che vedeva contemporaneamente imputati, per fatti diversi, il NI e il AN, rendeva possibile, come in tutti i processi riuniti, l'inter- rogatorio del primo in ordine agli episodi, da cui non era stato prosciolto. Ma a questo fine, poiché il NI aveva rinunziato di presenziare al dibat timento, sarebbe stato necessario che ricorressero le condizioni di cui all'art.429 c.p.p., per otte- nerne coattivamente la p-resenza; e poiché é escluso che 1 difesa abbia avanzato alla Corte di appello. istanze del genere, il AN non può ora dolersi del mancato interrogatorio in appello (nelle forme sue proprie) del coimputato NI.
In conclusione quindi la questione di legittimità costituzionale é manifestamente infondata e deve per- 1.
ciò ritenersi che correttamente il Tribunale abbia dato lettura a suo tempo dell'interrogatorio del Bur- rini e che correttamente i giudici del merito lo ab- biano utilizzato come un elemento di prova. secondo Col ter dei motivi principali sottoscritti dal-
46 l'avvocato Molletti, che viene ripreso sotto profili diversi nel terzo motivo aggiunto, * premesso che il coimputato SZ, nel corso della discussione di- battimentale in grado di appello aveva preso nuovamen-
te la parola, rivolgendo accuse al FR, si sostie- ne che i giudici di appello non avrebbero potuto ter ner conto, di fini della pronuncia, delle nuove di- chiarazioni del ZZ, e ciò per una serie di ra- gioni: anzitutto perché il presidente, consentendo al
AZ di rendere in pratica un altro interrogatorio quando già era cominciata la discussione, avrebbe vio-
Late l'art.469 c.p.p., per il quale la discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove se non in caso di assoluta ed evidente necessità e sulla base di un provvedimento non già del presidente, 1 ma del giudice e quindi nella specie della Corte;
poi perché il AZ aveva reso le nuove dichiarazioni all'udienza del 1 febbraio 1984, quando era assente il suo difensore, con una conseguente nullità estensibi- le anche al AN;
ancora perché sarebbe stato vio- lato il principio di oralità, quando il presidente aveva chiesto ed ottenuto che, all'udienza successiva, il AZ presentasse un memoriale, in cui riassume va
}
completava le proprie accuse;
infine perché la Corte, prendendo in considerazione queste accuse, acquisite solo in appello, avrebbe dato rilievo a elementi di prova, rispetto ai quali era mancato il doppie gra- do di giudizio. i profili
La censura é infondatta, sotto tutti in cui risulta prospettata.
L'interrogatorio dibattimentale dell'imputato, anche se per il suo contenuto deve essere considerato un mezzo di prova, é tuttavia soggetto, per quanto ri
47 guarda i tempi, i modi e le forme della sua assunzio-
ne in giudizio, a regole specifiche e del tutto pe- culiari rispetto xxx±rİ× ª¤Zİ×díxpraxxx alle altre prove. In particolare, l'art.443 c.p.p. stabilisce che nel corso del dibattimento l'imputato ha facol-
tà di fare tutte le dichiarazioni che ritiene oppor-
tume, purché si riferiscano alla sua difesa;
mentre l'art.468, 3° co. c.p.p. dispone dal suo canto che l'imputato e il difensore devono avere per ultimi la parola se la domandano. Risulta chiaramente da queste norme che l'imputato, anche dopo aver reso l'interro- gatorio, ha il diritto di fare ultériore dichiarazio-
ni su temi specifici attinenti alla contestazione fino..
a quando il dibattimento non sia chiuso e dunque anche nel corso della discussione, posto che essa si inse- risce nel dibattimento e ne costituisce una fase. Ne
deriva che l'art.469 c.p.p., laddove regola l'inter- fuzione della discussione per l'assunzione di nuove prove, non può intendersi come se si riferisse anche all'interrogatorio dell'imputato e che quindi corret tamente il ZZ, avendone fatto richiesta, ebbe la parola dal presidente, posto che, a norma dell'ar t. 437 c.p.p., spetta al presidente il potere di di- rigere il dibattimento e procedere, tra l'altro, "a- gli interrogatori e agli esami".
E' vero d'altra parte che, all'udienza del 1 febbra- io 1984, quando il ZZ prese nuovamente la pa- rola, non era presente il suo difensore di fiducia, ma la circostanza é del tutto priva di rilievo, ai
fini dell'utilizzabilità degli elementi di prova for- niti dall'imputato, sia perché la sua difesa risul- tava comunque altrimenti assicuratar, sia perché nel l'udienza successiva il AZ, su invito del pre-
48 sidente e alla presenza del proprio difensore di fi ducia, presentò in memoriale in cui figurano riportati e ampliati quegli elementi di accusa. Contrariamente
a quanto si assume nel ricorso, infatti, é del tutto evidente la piena legittimità della presentazione del memoriale, in quanto l'art.145 c.p.p. autorizza espli- citamente le parti private a depositare in ogni stato e grado del procedimento istanze e memorie scritte;
cosicché i giudici di appello potevano comunque e a pieno diritto tener conto delle accuse del AZ, desumendole, se non dalle sue dichiarazioni orali, dalla loro riproduzione nel memoriale più volte citato.
E' appena il caso di rilevare infine che appartiene alla logica stessa del giudizio di appello la possi- bilità che vengano utilizzati, per la decisione, e-
lementi di prova che si siano formati soltanto in se-
condo grado, nei modi consentiti e nei limiti dei motivi di gravame, così come é appunto avvenuto nel la specie;
e si può aggiungere altresì che, diversa- mente da quanto si assume nel ricorso, dal caso in facoltà. esame fu data al AN, con la pūšší¯ŕŕ±±à di rendere ulteriori dichiarazioni e di presentare a sua volta un memoriale, lxxfææ=̱àxdi la concreta possi bilità di difendersi ampiamente dalle nuove accuse del AZ.
Con altri dei motivi principali del ricorso del Frul-
lano e con il quinto motivo aggiunto, che posSOo es-
sere esaminati congiuntamente, si denuncia inosser-
vanza ed erronea applicazione della legge penale, non- ché difetto e illogicità di motivazione in ordine al-
l'affermazione di colpevolezza del ricorrente. Si so- stiene in primo luogo che sarebbe del tutto ppriori stica e comunque priva di fondamento la premessa da
49 cui muove la sentenza impugnata della necessaria pre- senze di un legale (qual é il AN) nelle varie vicende esaminate e, tra le altre, in quella della
CEM; ciò in quanto i guggerimenti e gli aiuti, anche di caratteri uridico, di cui gli imputati avessero avuto bisogno, avrebbero potuto essere fornite da qual- siasi perSOa dotata di una determinata competenza e non per necessità da un avvocato. Ad ogni modo, man- cherebbe la prova che il legale in questione fosse il AN. Al riguardo, le dichiarazioni dei coim putati TI e NI sarebbero in pratica ir- rilevanti, mentre queğle degli imputati EL MO e
IN non conterrebbero un'identificazione esplicita del FR. I giudici di appello d'altra parte a- vrebbero errato a tener conto dell'interrogatorio re-
so da UI De IS;
ciò perché lo stesso era im- putato in un altro procedimento diverso da quello che interessava il AN, a a questo riunito solo in grado di appello, e la Corte di merito perciò, pren- dendo in esame le sue dichiarazioni, si era discosta ta dall'impostazione che essa stessa si era data di non dare rilievo alle risultanze probatorie concernen- ti vicende che non fossero esclusivamente quella del-
la CEM. Dal canto suo il AZ nulla avrebbe detto contro il FR sia in istruttoria che nel giudi- zio di primo grado, mentre le sue accuse nel dibatti-
d'obbligo. mento di appello sarebbe stato i conside- rarle del tutto inattendibili, in quanto inverosimili, smentite in più punti, tardive e palesmente ispirate da intenti difensivi.
La circostanza infine che il ricorrente era interve-
nuto a tutel degli interessi della CEM in due distin-
te occasioni, e precisamente per il dissequestro di
5 una fornitura di merce della dita DBan e per la con-
segna al ciratore di cambiali girate dalla ditta Bra- ma sarebbe priva di ogni significato probatorio, in quanto starebbe soltanto a dimostrare l'adempimento da parte del AN di un impegno strettamente prp- fessionale.
Le ce sure SOa infondate.
In via preliminare, poiché tutta la difesa é impo- stata sull'assunto che il FR null'altro avrebbe fetto che esercitare la sua professione forense e che mancherebbero comunque gli estremi per ipotizzare un suo concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta at-
tribuito agli altri imputati, conviene premettere alla specifica trattazione della posizione del ricor- rente, alcune considerazioni di orgine generale.
Si deve anzitutto ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da cui non v'é certo ragione di discostarsi per le generiche perplessità avanzate nella memoria difensiva, in relazione al fal- limento di società, si posSOo rendere responsabili de gli eventuali, conseguenti delitti di bancarotta nan solo le perSOe che formalmente rivestano le ca- che indicate dalla legge, per l'individuazione del soggetto attivo del reato, ma anche quelle che di fatto esercitano le relative fuizioni, nonché tutti coloro,
che pur non avendo nessuna qualifica abbiano contri- buito alla produzione dell'evento delittuoso. Come in tutti i resti peraltro, anche in quelli di bancarotta,
l'efficacia causale dell'attività svolta dall'estra-
neo deve essere apprezzata alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di perSOe dei reati pro- ri, quali SOo appunto quelli fallimentari. La regola rele ovviamente anche quando l'estraneo sin, come nel-
51 la specie, una perSOa che esercita la professione di avvocato, con la sola precisazione che in questo caso si deve aver cura di non confondere l'assistenza te-
cnica, che rimane sempre doverosa e garantita dall'or- dinamento, col кa rя concorso nel reato%;B ciò nel senso che, mentre certamente é consentita é non é il-
lecita l'apera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato in favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante, come questa Corte ha già avu- to modo di affermare (Cass.23 ottobre 1978, Cei e al tri), il fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai cre-
ditori o li assista nella conclusione dei relativi nego zi ovvero svolga un'attività diretta a garantirne l'impunità o che in una parola, col proprio aiuto e le proprie preventive assicurazioni, favorisca a raf- forzi l'altrui progetto delittuoso. giudiet di appello Nel valutare la posizione del Frullan, hanno esplici- tamente dichiarato di volersi attenere agli accennați principi giuridici e si tratta perciò di vedere, con riferimento alle critiche del ricorrente prima rias+ sunte, se ad essi corrispondano la ricostruzione e l'ap- prezzamento dei fatti. Al riguardo, la Corte dal met rito é partita dalla premessa che motivi di ordine lo- gico e le dichiarazioni di dei coimputati eviden- ziavano la presenza di un legale con funzioni di con-
sulente alle spalle del gruppo che aveva organizzato l'impresa fraudolenta. L'evidente esigenza di program- mare l'attività illecita con garanzia di buona riusci- ta conferiva sicura attendibilità e univoco significa to ai dati probatori utilizzabili sul punto%;B cosicché
52 non poteva dubitarsi della presenza di un legale nel-
l'ambito della vicenda relativa alla CEM. Si é già det- to come il ricorrente cerchi di confutare questa ***
Extaz conclusione ma, al di là di ogni valutazione sulla consistenza intrinseca delle critiche, é eviden-
te come esse si spuntino contro il rilievo che la pre- senza di un legale che agiva all'interno della CEM
non può in nessun modo mettersi in discussione, una di volta che i giudici del merito sia primo che di secon- do grado hanno creduto di doverlo identificare pro- prio nel AN, sulla base di obiettivi e precisi elementi di prova. Nella stessa direzione del resto, un ulteriore elemento di conferma si ricava dal fatto che lo stesso AN, nel dibattimento di appello, tentò di accreditare l'ipotesi che la figura del con- sigliere occulto, che gli veniva attribuita, potesse in realtà spettare a un altro avvocato, di cui aveva parlato l'imputato UI De IS, coinvolto nelle vicende (prima trattate) ixxrelative ai fallimenti ielle società "SO" e "RD". A questo scopo, anzi, 1 difesa del AN arrivò a chiedere formal- nente l'escussione in giudizio del suddetto professio- lista, ma 1 Corte di appello ha respinto l'istanza
›d ha quindi preso in esame nella sentenza le dichia azioni rese dal De IS nel corso dell'istruttoria the specificamente lo riguardava. Così facendo, la orte di merito non é incorsa negli errori, che il icorrente le addebita. Ed infatti il rifiuto di pro-
edere alla parziale rinnovazione del dibattimento rova adeguata spiegazione nelle specifiche ragioni idicate nell'ordinanza con cui venne respinta la ri iesta della difesa e più in generale nel raggiun-
- convincimento dei giudici di merito circa la suf.
53 ficienza degli elementi di prova raccolti a carico del AN;
mentre, per quanto riguarda la (par- ziale) utilizzazione in sentenza delle dichiarazioni del De IS indipendentemente dalla questione circa i limiti entro cui i il giudice di appello può tener conto delle prove assunte in primo grado, quan- do la riunione di procedimenti separati sia stata disposta, come nella specie, soltanto in appello basta osservare che nel caso in esame il De IS
venne interrogato dalla Corte di merito e in quells sede si riportò, confermandoli, agli interrogatori rese nel corso delle inchieste processuali, in cui risulta coinvolto. Tali interrogatori perciò, in quan- to confermati dal De IS, debbono intendersi for-
malmente acquisiti al dibattimento di secondo grado, nella loro interezza, come atti pкp propri di un pro- cesso che, a seguito della disposta riunione, era ormai diventato un procedimento cumulativo e unita-
+
rio, in cui tra gli altri figuravano quali imputati, nello stesso contesto, sia il De IS che il Frul- lano. Si trattava cioé di materiale probatorio che doveva considerarsi formato nel giudizio di appello, ed é dunque per questa ragione e non tanto per quel- la indicata nella sentenza impugnata di "un contrac- dittorio spontaneamente introdotto sul punto" che mul la impediva alla Corte di merito di utilizzare le dichiarazioni del De IS.
Nella parte degli interrogatori integralmente tra scritti nella pronuncia impugnata, il De IS de scrive il ruolo del AN come quello di un avvo- cator che, essendo da tempo legato al ST, prov- vedeva insieme con lui a rilevare imprese in dissesto, per ottenere po nuovo credito commerciale e rifor nire il magazzino di altra merce, senza però pagarla;
57 era anzi perSOalmente proprio il FR che servi-
va a "reperire nominativi di imprese che avrebbero jemesse cambiali di favore" per le ditte che rilevava insieme col AL e che inoltre si impegnava a gu- rantire "in relazione a tali attività" la difesa fal-
limentare e penale.
In mode sostanzialmente analoghi a quelli descritti in termini generali dal De IS, il MO, se- condo la Corte di merito, si era comportato nella :
vicenda, in cui perSOalmente era coinvolto relati- '
va al fallimento della società CEM. Per dimostrarlo,
i giudici di appello hanno anzitutto richiamato, trascrivendoli in sentenza, ampli stralci değli in-
terrogatori resi in istruttoria dai coimputati del Frul- lano, TT, RI, EL MO, IN e A- RI. Ne hanno quindi dedotto, in piena aderenza al-
L'univoco significato di tali dichiarazioni, che tut- si gli imputati, ad eccezione del US, concordavano iel "tratteggiare la presenza di un legale alle spal
.e dell'organizzazione" e che tutti, malgrado la mag giore cautela delle indicazioni di taluno, concorda-
ano in sostanza (come risultava da una valutazione lobale delle loro dichiarazioni) nell'identificare
1 legale nella perSOa del AN. In più, e sem-
re nella stessa prospettiva, la Corte di appella ha ggiunto che il GA aveva riferito in istruttoria i aver imposto il AN come consulente della
EM, che il EL MO aveva confermato la circostanza che dal canto suo Claudio Lantelme, il quale solo er pochi giorni era stato socio della CEM, aveva di-
iarato di aver saputo che la società aveva fatto lti soldi con imprese truffaldine e che il AN
a l'avvocato del AZ e del EL MO ed era
55 stato ben retribuito.
Questi elementi di prova, già di per sé significati- vi, trovavavano peraltro, a parere dei giudici di ap- pello, un decisivo completamento, tale che ne xxusci va rafforzato il loro valore probatorio, in quanto aveva affermato il coimputato ZZ nel dibattimen- to di secondo grado. Il AZ, come già in prece- denza si é accennato, mentre era in corso la di scussione finale, ottenuta la parola, aveva esplici tamente accuAT il AN "di conoscere bene tut-
te le bancarotte che (egli) andava facendo, sin dalla prima, quella della IF" e che era stato lui a "dan-
(gli) i consigli". Questa accusa era stata ampiamen te specificata dal AZ, con riferimento a una pluralità di fatti ed episodi, sia nelle didhianzio- hi orali rese in udienza sia nel memoriale da lui successivamente presentato;
così da indurre il Frull
no a un'immediata replica, a cui si richiama ora il ricorso, nel tentativo di contestare la credibili-
tà del coimputato. I giudici del merito però hanno messo a confrontox, in un'analisi puntuale e detta-
gliata, le contrastanti versioni dei due imputati, per dedurne che quella del AZ Ek IN usciva "netta- sue mente vicente" e che le accuse risultavano assoluta- mente degne di fede;
e poiché i giudici di appello SOo pervenuti a questo convincimentoattraverso un procedimento argomentativo del tutto appagante sul piano della completezza e della coerenza logica, le critiche formulate al riguardo dal ricorrente si ri- velano in sostanza dirette, sotto l'apparente denun zia del vizio di motivazione, ad ottenere una nuova valutazione, come tale inammissibile in questa sede,
dell'attendibilità del AZ. Di conseguenza, la
56 sentenza impugnata non é in nessun modo censurabile, laddove dall'esame complessivo delle numerose e colli-
manti dichiarazioni di cui si é detto, ha tratto la certezza che il AN fu "il regista" legale della vicenda delittuosa commessa al fallimento della CEM;
cià tanto più che, sempre secondo la sentenza, a tale conclusionex conferiscono ulteriore significato e So- stegno due specifici episodi in cui il AN xxkk ebbe una parte di primo piano.
In particolare, la Corte di appello dopo aver ricor lato che la società DBan aveva effettuato alla CEM
una fornitura di pellami e che, ritenendosi truffata,
ae aveva poi ottenuto il sequestro penale, ha messo in evidenza come il AN si fosse attivamente ado-
berato insieme col EL MO per far dissequestrare
La merce e come fosse riuscito a raggiungere lo sco- con l'effetto che la merce era stata subito tra- 10,
ferita in Liguria ed era quindi sparita, vendndo co-
Å sottratta alla garanzia dei creditori. Muovendo da
Queste inconfutabili premesse di fatto e analizzando n profondità il comportamento del AN, i giudi-
i di appello hanno accertato che anche in Pelazione
questo episodio l'imputato aveva tenuto una condot a conforme al suo ruolo consueto di "chi ha il com-
ito di aggiustare le cose", nel senso che questa olta si era impegnato ad ottenere il dissequestro del-
a merce, "per poter lucrare il suo ingente importo" per poi invitare il EL MO a "rabberciare "la ontabilità, in vista del fallimento della CEMI.Da-
i così precisi di giudizio non potevano certo essere nificati dalla rinnovazione del dibattimento, ra-
Lamata dal ricorrente, per sentire un testimone, che nient'altro potuto dire che escludere] rebbe daxutaxoxoXard la conoscenza da parte del Frul-
57 lano dei locali della Dean;
né posSOo essere smenti- ti dalle generiche affermazioni del AN di non aver mai mentito contrariamente a quanto invece hanno dimostrato i giudici di appello circa l'atti
-
vità svolta nell'accennata occasione;
così come é e-
-
vidente che di fronte a quei dati di giudizio perde ogni consistenza l'assunto del AN, secondo cui il suo interessamento per il dissequestro della mer- ce sarebbe stata una mera espressione del suo impegno professionale e sarebbe comunque irrilevante ai gini della sua responsabilità penale.
Le stesse cose posSOo dirsi anche con riguardo al secondo specifico episodio di cui si occupa la sen- tenza impugnata e relativo al fatto che dopo il fal- limento il AN e il EL MO consegnarono al curatore quattro cambiali dell'importo complessivo di 90 milioni di lire, girate da una ditta inesisten- te (la ditta RA) e prive di un rapporto causale sottostante, xiuxixxxxx senza che tuttavia ciò impe-
disse al AN di dire al curatore che il credito era sicuramente esigibile. Secondo il ricorrente, questa affermazione sarebbe stata fatta in termini sarcastici, ma la Corte di appello ha dimostrato la falsità della tesi difensiva, per dedurne un ulterio- re argomento di prova a carico del AN;
ed in effetti, non si può negare che se costui consegnò al curatore cambiali, che sapeva inesgibili, resta confermato che la sua attività, come quella dei coim putati, era diretta a finalità illecite.
In conclusione quindi, alla s ua di tutto ciò che si detto, l'affermazione di responsabilità del
FR in orline al delitto ascrittogli, essendo il risultato di una approfondita e coerente valuta- zione di un complesso materiale probatorio, si sot- tree al sindacato di legittimità.
Con l'ultimo dei motivi principali del AN e 'ul-
timo dei motivi aggiunti, che posSOo essere anche qui esaminati congiuntamente, si denuncia inosservonna della legge penale e difetto di motivazione in ordine al diniego all'imputato delle attenuanti generiche.
La censura é infondata.
La Corte di appello infatti ha rilevato che il solo elemento che il AN poteva allegare a suo favore era quello di essere incensurato, ma che tale circostan- za non poteva nella specie essere di per sé determit nante, trattandosi di un requisito necessario per l' esercizio della professione forense, e che per converso gli altri parametri utilizzabili deponevano tutti per il diniego delle circostanze attenuanti Nel ricorso si sostiene che l'affermazione, secondo cui il fatto di essere incensurato sarebbe un requisito indispensa- bile per l'esercizio dell'avvocatura, sarebbe giuridi- camente errata e che quindi, esistendo a favore dell'im-
putato un dato positivo di giudizio, i giudici del me- rito non avrebbero potuto, dare nessun peso agli ele- menti di segno negativo.
Senonché, indipendentemente dalla specifica questione
■ ■ prospettata dalla difesa, é evidente che i gju- pici di appello, con la considerazione prima accenna- ta, hanno in sostanza voluto sottolineare, in confor- nità di comuni criteri di valutazione sociale, che la mancanza di precedenti penale é (o dovrebbe essere) Ila norma per chi svolge una professione così delicata co-
n'é quella forense e che tale circostanza perciò npm poteva da sola assumere nella specie quel valore po- sitivo che può avere rispetto ad altre perSOe. La Cor-
;e di appello quindi, uniformandosi in pratica proprio
59 all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ..
'richiamato nei motivi aggiunti di ricorso, ha escluso, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, la rilevanza del fatto (in genere positive) che l'im putato fosse incensurato, facendo riferimento sia alla peculiarità della ■■xixi■■ condizione perSOale e n professionale del FR sia al carattere assoluta mente negativo che avevano tutti gli altri elementi di giudizio. In proposito, la Corte di appello ha mes- so in evidenza che il AN aveva avuto un ruola determinante nel rafforzare il proposito criminoso degli autori principali del reato;
che non aveva mani- festato nessun atteggiamento di collaborazione o dia resispiscenza;
che il AZ lo aveva accuAT dit esserne stato minacciato %; che egli in definitiva 3.
veva rappresentato una presenza significativa, se non al primo livello, certo a un livello intermedio del→ :
l'organizzazione delittuosa.
. f.
In questo modo, come si vede, é state data una giusti ficazione giuridicamente ineccepibile e correttamente motivata del rigiuto delle attenuanti generiche e la decisione pertanto sfugge, anche su questo punto, al- le critiche del ricorrente.
8.2. Col primo motivo del ricorso di GI EL ON te, si denuncia il difetto di motivazione della sen-
tenza di appello in ordine all'affermazione di respon- sabilità e six sostienez che la Corte del merito avreb-
be omesso di considerare che l'imputato, in due:diver-
se occasioni, aveva restituito alcuni oggetti ai pro- prietari, con un comportamento commercialmente corret-
to, cosicché la Corte di appello, se ne avesse tenuto conto, sarebbe pervenuta quna diversa valutazione del-
la condotte del EL MO.
h La censura é infondata.
I giudici di appello hano preso specificamente in esame tutti gli episodi a suo tempo indicati dalla -
fesa nei motivi di gravame, per dimstrare come il EL
MO in più di un'occasione avesse compiuto atti di corretta amministrazione;
hanno però rilevato, con valutazioni logicamente argomentate, come non sempre si trattasse di fatti di univo significato e come il
EL MO nella fase finale della vicenda fosse ri- corso a tali comportamenti per "tampanare" una situa- zione ormai insostenibile, che egli stesso aveva con corso a determinare. Al riguardo, i giudici del merito hanno elencato con puntiglioso rigore le circostanze e i fatti che documentano il preponderante contributo che il EL MO aveva dato alla realizzazione del- 4
l'attività delittuosa, e poiché il ricorrente nemmeno tenta di confutare le affermazioni sul punto della sentenza, il giudizio di colpevolezza che la Corte ne ha tratto deve considerarsi logicamente e giuridi-
camente incensurabile.
Col secondo motivo, si contesta il diniego delle cir- costanze attenuanti generiche e si sostiene che la
Corte di appello avrebbe mancato di dare il giusto rilievo, ai fini della concessione delle attenuanti,
sia al comportamento di cui al primo motivo, sia alla lealtà della condotta processuale del EL MO, rei-
teratamente attestata dal giudice istruttore e dai giudici di primo grado.
Anche questa censura non é fondata, in quanto pure: er il EL MO la Corte di appello si é attenuta al criterio di negare le attenuanti a quegli impuxta i che, come il EL MO, avessero assunto nelle vi- ende prese in esame una posizione di spicco. In più, a Corte del merito ha rilevato che il EL MO aveva già riportato sette condanne e che, diversamente dal quanto si assume nel ricorso, egli si era limitato ad asmettere soltanto quelle circostanze che era impos-
sibile negare, con la conseguenza perciò che il di- niego delle attenuanti, essendo corretamente motiva to, si sottrae al dindacato di legittimità.
8.3. Con l'unico motivo di ricorso, PA TT denuncia difetto e contraddittoretà della motivazione delladella sentenza impugnata in ordine alla sua ritenuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolen- ta. Sostiene il TI che egli, insieme col cat
$ini, costituì la società CEM, conferendo la somma di 1.750.000 lire, che subito dopo era stato arresta to è che quando era tornato xi e si era accorto del nuova situazione venutasi a creare all'interno della
CEM aveva immediatamente ceduto le proprie quote;
com
.
la conseguenza perciò che mancherebbe ogni prova che egli fosse stato inizialmente animato da un intento truffaldino, così come sarebbero incerti, congettu- rali e contraddittori gli elementi dai qua-
,
li la Corte di appello ha tratto il convincimento di una sua presenza nella CEM anche dopo il recesso per dedurne quindi, con mere illazioni, che egli sa- rebbe stato partecipe dall'inizio alla fine della ma novra fraudolenta posta in essere da altri. Si aggiun- ge inoltre che i tre assegni ricevuti dal TI sarebbero stati il corrispettivo di una motocicletta da lui venduta al EL MO e che non sarebbe percip esatto, diversamente da quanto assumono i giudici del merito, che almeno due di essi fossero stati il com penso dell'attiva collaborazione che il TI
aveva continuato a svolgere nella CEM, anche dopo il
62 suo formale recesso dalla societàx.
La censura non é fondata.
La sentenza impugnata muove dagli stessi dati di fat- to esposti nel ricorso del TI e ora indicati. :
Į giudici di appello però hanno messo in evidenza, non già sulla base di congetture ma di precisi elementi di provo e delle stesse ammissioni del TI, che sostui sapeva bene fin dall'inizio che la CEM era stata costituita con intenti truffaldini e che era stato assiduamente presente nei locali della ditta,
sia dopo la scarcerazione sia nel periodo successivo al recesso dalla società. Da ciò i giudici del merito hanno logicamente tratto la deduzione che il Battisti- ni si defilò dalla società soltanto formalmente, ma che in effetti partecipò attivamente, con un apporto collaborativo, sia pure ridotto, alle iniziative det littuose della società, traendo dalle distrazioni un perSOale profitto. A conferma di queste conclusioni,
i giudici di appello hanno rilevato che tra il giugno e il luglio del 1977 (e cioé in epoca posteriore al recesso del TI) il EL MO emise a suo fa-
vore tre assegni sub conto corrente della società.
Come prima si é detto, il TI sostiene nel ri-
-
corso, come già aveva fatto durante il processo, che gli assegni costituivano il prezzo di un motociclo da
.ui venduto al EL MO. Senonché la Corte di appello la dimostrato come tale giustificazione fosse falsa,
almeno in parte, in quanto uno solo dei tre assegni
'igurava girato a un terzo (presunto proprietario el veicolo), mentre gli altri due risultavano incas- ati direttamente dall'imputato e per di più a luglio noltrato, in una data diversa da quella inizialmente ndicata dal TI.
Da tutti questi dati di fatto, globalmente e corret- tamente valutati, i giudici di appello hanno tratto la convinzione della responsabilità dell'imputato e tale conclusione, essendo logicamente coerente con le premesse di fatto, é insuscettibile di sindacato in questa sede di legitt imità.
8.4. SC US, con l'unico motivo del suo ri- corso, denuncia difetto e contraddittorietà di moti-
vazione della decisione in ordine alla pronuncia del- la sua pesponsabilità per il delitto di bancarotta.
La Corte di appello cioé si sarebbe limitata a dimo-
strare la presenza del US nei locali della ditta ma non avrebbe dato nessuna. dimostrazione, come inve-
ce sarebbe stato necessario, della sua partecipaziozne all'amministtazione della società e quindi all'atti- vità delittuosa. Né avrebbe tenuto conto che la perizia eseguita xxTRE E aveva messo in evidenza come il US avrebbe ricevuto una somma irrisoria rispetto agli assegni per diecine di milioni emessi a beneficio degli altri imputati.
La censura é dal tutto priva di fondamento.
I giudici di appello infatti non si SOo fermati a dimostrare la presenza del US nei locali della dit ta. Al contrario, con puntuali riferimenti alle di- chiarazioni d i coimputati, degli impiegati e dei for- nitori della società, hanno ritenuto xxixi■ provatoj -
-
data l'assoluta concordanza e attendibilità di quelle che il US fu uno dei principali i- dichiarazioni
-
deatori della manovra fraudolenta;
che durante tutto il periodo di vita della CEM si mantenne in stretto
Rontatto col AZ e il EL MO;
che spesso ri- correva all'uso di un falso nome e che era lui infine ad occuparsi direttamente degli acquisti della merce e ad organizzare quindi l'impiego sistematico dei fur-
64 I
goni che servivano a portarla via dal magazzino e (in definitiva) a sottrarla alla garanzia dei creditori
I giudici del merito peraltro, diversamente da quanto si assume nel ricorso, hanno dato atto che dalla do no cumentazione contabile risulta effettuati a favore del US versamenti per sole 1402000 lire (comunque mon giustificati), ma hanno logicamente osservato che, tenendo conto della posizione di preminenza che egli aveva nella società e dal ruolo attivo che vi svol-
geva, non era necessario che venissero contabilizza- ti nelle uscite sociali i profitti che ne traeza. Sul- la base di questo complesso di circostanze, che il ri- corrente non accenna nemmeno a confutare, i giudici del merito SOo pervenuti alla conclusione che il Bu șé si fosse reso responsabile del delitto ascrittogli tale giudizio, essendo in linea col significato uni- foco degli elementi prima indicati, si presenta come
1 risultato di una valutazione di merito, in quanto ale insindacabile in questa sede di legittimità.
3. La settima delle sentenze del Tribunale, in data
1 dicembre 1981, the ad oggetto le vicende connesse
1 fallimento della società a r.l. New Sistem Shop.
i desume al riguardo dalla pronuncia di appello che a società fu costituita il 15. novembre 1976 per la endita di pregiosi e mobili ed ebbe come amministra- ori, in funzione pero di semplici prestanomi, prima osimo EN e poi IO BR. Anche questa so-
-
ietà si caratterizzò per l'incetta, sempre crescente,
i merce non pagata e per la sottrazione dei beni che rano stati acquistati a credito, mediante la solita ecnica da una parte di simulare serie intenzioni com-
erciali e l'affidabilità della ditte, che versava ivece in uno stato di irreversibile dissesto, e dat
05 l'altra di rilasciare ai venditori titoli di credit inesigibili perché privi di copertura. Inoltre, nel
Luglio 1977 l'EN e PE AN, che era insie me al AZ un gestore di fatto della società, ave- vano simulato un furto, procurandosi così un premio | di assicurazione dell'importo di duecento milioni di lire. In data 13 aprile 1978 quindi venne dichiara- oltre all. to il fallimento della società e si accerto, xxx***
scomparsa delle seritture contabili, un disavanzo.
non giustificato di 389.320.170 lire. Per questi fat-
ti, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto
•
colpevoli, oltre ad altre perSOe che qui non interes sano, il AN, il AZ, l'BR e l'ENl dei delitti pluriaggravati di bancarotta fraudolenta materiale e documentale e di truffa aggi continuat nonché il AN e l'EN del delitto continuato 640 aggravato di cui allarticole (642 o.p. Tutti tali- reati SOo stati fi unificati col vincolo della con- ținuazione; mentre gli imputati furono condannati in primo grado anche per il delitto di bancarotta sempli- ce, ma ne SOo stati prosciolti in appello per effet-
to di amnistia.
Debbono quindi essere esaminati i motivi di ricorso degli imputati ora nominati, con esclusione di quelli del AZ, che risulta coinvolto anche nei deliti di cui all'ultima sentenza del Tribunale.
9.1. Col primo motivo del ricorso di PE GA mi si denuncia il difetto di motivazione della senten-
za di appello in ordine all'affermata responsabilita dell'imputato per i delitti ascrittigli;
si sostiene particolare che giudici del merito avrebbero omesso di tener conto della rapina subita dal ricor-
rente e quindi della difficile situazione economica hb in cui egli er venuto trovarsi;
così come non a- yrebbero dato il giusto rilievo ad altre circostanze,
M al ruolo gregario del EN e al fatto che la perizia contabile non offrirebbe elementi di eertezza circa l'effettivo ammanco fallimentare.
La censura é infondata.
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la
Corte di appello ha tenuto conto che il AN subl una cruente rapina (p.189 della sentenza), ma giusta- mente ha escluso che il fatto, oltre tutto verificato- si prima della formale costituzione della società, potesse avere influito sulla successiva attività de littuosa del AN. A questo proposito poi, i giudidi di appello hanno anzitutto messo in evidenza che la perizia contabile documentava l'existenza di un dis vanzo ingiustificato di 389.320.170 lire;
sicché é evidente di fronte alla precisione assoluta di questo dato come non abbiano nessuna consistenza le afferma zioni del ricorrente, peraltro del tutto generiche, circa una pretesa incertezza delle conclusioni peri- tali. La Corte di appello inoltre ha preso analitica- mente in considerazione tutti gli elementi di prova emersi durante l'inchiesta processuale relativamente alla specifica posizione del AN;
dopo di che, sul- la base di un'attendibile valutazione di tali elemen ti, desunti oltre che dalle dichiarazioni degli im- putati da numerose deposizioni testimoniali e dalle stesse pariziali ammissioni dell'imputato, ha dimo- strato che il AN fu il vero gestore di fatto della società, in particolare sottolineando come fos sero addebitabili soprattutto alle sue iniziative t l'accaparramento e la successiva distrazione delle merci e del denaro. Da tutto ciò la Corte di appelle
67 La censura va disattesa, perché coerentemente con la loro imposta- zione di fondo, i giudici del merito hanno motivato il rifiuto del- in considerazione del ruolo primario avuto dalle attenua t+ danno elevato che la vicenda cagiono, ang del dei precedenti potessero essere apprezzati a suo favore. ha tratto la conclusione che il AN, lungi dal-
l'avere avuto, come ora sostiene, un ruolo gregario, melle vicende delittuose, in cui fu coinvolto, vi par- tecipò invece con un'attività di primaria importanza;
e la decisione perciò, con cui risulta affermata la sua responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli, si sottrae da ogni punto di vista alle critiche che le vengono mosse.
Col secondo motivo, il AN și duole del diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe giusti- ficato soprattutto in considerazione del ruolo grega- rio da lui svolto e della sua precedente e stabile attività lavorativa.
9.2. Con il primo motivo del suo ricorso, IO AM IO denuncia il difetto di motivazione della sent tenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per i delitti ascrittigli.
La censura é infondata. Con i motivi di appello,
1'BR non aveva nemmeno contestato la sua col- pevolezza per 1 delitto di bancarotta fraudolenta, ma si era limitato a sostenere di non essere stato consapevole dell'insolvenza della società, di cui era stato amministratore, e di non aver commesso le truffe ascrittigli. Senonché, i giudici di appellor hanno ampiamente dimostrato, con precisi riferimenti probatori , l'inconsistenza su entrambi i punti delle doglianze dell'BR e perciò le critiche peral-
.
tro al limite della genericità, che l'imputato ora muove alla sentenza, col suo ricorso, non valgono a incrinare l'assoluta incensurabilità in termini di legittimità del giudiziodi colpevolezza a cui é per- venuta la Corte di merito. I
Parimenti infondata é l'altra censura con la quale 1'BR sostiene che i giudici non avrebbero mo-
tivato il diriego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti;
ciò perché anche sul punto i giudici del merito hammo puntualmente e rigorosamente giustificato la loro decisione, con argomenti che l'BR nemmeno pren-
de in considerazione.
Si deve peraltro rilevare di ufficio, si sensi dell
Part.152 c.p.p., che il delitto continuato di truf fa per cui l'BR é stato condannato é estinto per prescrizione. All'Amborsio SOo state concess le attenuanti generiche equivalenti alla contest.t. aggravanti, con la conseguenza che i reati di truffa ascrittigli devono ritenersi puniti con la reclusio per ne inferiore a cinque aumi e che quindi essi
- tenu-
il termine massi- to conto degli atti interruttivi
-
mo di prescrizione é di sette anni e sei mesi. I sin goli reati di truffa peraltro SOo stati unificati con la continuazione non solo tra loro, ma anche col delitto di bancarotta fraudolenta. Per questo unico reato, la continuazione é cessata il 13 aprile 1978
e da quella data pertanto é interamente decorso il ter- mine indicato, con l'effetto che il delitto continua to di truffa é estinto per prescrizione.
9.3. Con il suo ricorso, OS EN denuncia anti- tutto il difetto di motivazione della sentenza impu-
gnata in ordine alla sua ritenuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta e per i reati donnessi.
La censura é priva di fondamento.
I giudici di appello hanno messo in evidenza, sull
Dase di precisi riscontri probatori, che l'EN as unse la carica di ministratore della società New .
System Shop con 1 consapevolez che non era pient'altro che uno strumento truffldino, tento che venue pagato, non già per in compenso di un'attività effettivamente prestata, ma solo per la copertura che formive, come prestanome, all'illecite operazione.
D'altra parte, la Corte di appello ha chiarito che i' Aren contrariamente a quanto si assume nel ricor so, lasciò le cerica di amministratore quando già la società er piena di debiti e quando dunque cramo sta- te già commesse le prime distrazioni. In proposito, la Corte ha inoltre dimostrato, anche qui con puntua li riferimenti probatori, che le dimissioni dell'Are- na furono solo apparenti, in quanto egli continuò ad interessursi di perSOa dell'attività commerciale e quindi a prendere porto agli ulteriori illeciti com-
messi. Risulta evidente da tutto ciò come i giudici di appello siano pervenuti alle loro conclusioni sul-
la base di di un'ampia e logica motivazione, come to le insindacabile in questa sede.
Parimenti infondate SOo le censure con le quali si sostiene che le motivazione sarebbe curente in ordi-
ne alla ritenuta responsabilità dell'EN per il de litto continuato di cui all'art.642 c.p., alla nega- ta dichiarazione di prevalenza delle circostanze att tenuenti e alla comisurazione della pen .
Infatti, per quanto riguarda il delitto di cui al-
l'art.642 c.p., realizzato mediante una mendace de- nuncia di furto, i giudici di appello di SOo ripor tate, in mancanza di specifiche contestazioni del ri- corrente, alle considerazioni svolte al riguardo nel-
l'orinanza di rinvio a giudizio%; mentre, per quanto riguarda la pena, la Corte di appello ha ridotto quel-
la inflitte all'EN dai primi giudici e gli ha ne-
72 gato la prevalenza delle attenuanti con argomentazioi pi a cui il ricorrente, con la sua censura sostanzial-
mente generica, non accenna nemmeno.
Peraltro, posto che all'EN SOo state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, il delitto di cui all'art.642 c.p., così come quello di truffa continuata, per cui pure ha riportato condan да, SOo estinti per prescrizione, perfle stesse ra- gioni indicate a proprosito del coimputato BRs né esistono, per quanto si é detto, motivi per un assoluzione nel 10. L'ultima sentenza del Tribunalé, che é del 7 lu
\ merito✓ glio 1982, ebbe ad oggetto una serie di fatti. Riguar- dò tra l'altro le vicende connesse e conseguenti alle dichiarazioni di fallimento di due società (precisar mente la società in nome collettivo OP DR e quel la in accomandita semplice "SA" di IO O- AT e soci), nonché della ditta individuale Vestian- to. In proposito, risulta dalla sentenza di appello che la società OP DR fu costituita il 29 marzo
1977 e dopo che la sua attività si era svolta in forme analoghe a quelle più volte illustrate, venne dichia- fata fallita il 17 novembre 1978, con un passivo del-
f'ordine di 250 milioņi di lire e con l'accertata spa- rizione dei documenți contabili. XXXTO GU GA X
Nella stessa data fu dichiarato fallito is proprio il socio IN REdu. In, relazione a questa vicenda, anche in secondo grado, il REdu
ER AZ SOo stati riconosciuti colpevoli del delitto pluriaggravato di bancarotta fraudolenta materiale e documentale, nonché, in concorso con A-
--
medeo RI, del delitto di truffa aggravata.
A sua volta, la società "SA" fu costituita il 24 febbraio 1978 ed ebbe per socio accomandatario fino
1 30 marzo 1979 IO SA. Alla gestione della
77. società presero peraltro parte attiva varie perSOe tra cui il AZ e PE NI. Come al so- lito, gli acquisti di merce, all'inizio contenuti, re- gistrarono presto una notevole impennata e divennero massicce le sottrazione dei beni ricevuti a credito
Nell'ultima fase della società, sempre stando alla pronuncia della Corte di appello, entrò in scena LU CI EL che in moda e con espedienti vari riusci a tener testa alle pretese dei fornitori, ma non ad evitare il fallimento che fu dichiarato il 28
novembre 1979, facendo registrare un passivo di oltre
172 milioni di lire a fronte di un attivo inesistente.
Sulla base di questi fatti, il SA, il AZ,
1'NI e il EL SOo stati riconosciuti dol- pevoli in primo e secondo grado dei delitti pluriag+ gravati di bancarotta fraudolenta materiale e documen-
tale e di truffa continuata.
La ditta Vestiauto infine operò tra il 1979 e il 1980, occupandosi nominalmente della vendita di accessori p per auto e di altri utensili In relazione a questa attività, in data 28 novembre 1980, fu dichiarato if fallimento di ZO AR. Il AR e il A-
RI SOo stati dichiarati colpevoli dei delitti ag- gravati di ban carotta fraudolenta materiale e di truf- fa continuata. Sempre con riferimento all'attività.. dell Vestiauto, il CI é stato anche dichiara to colpevole di un altro delitto di truffa continua+
ta e aggravate, nonché del delitto continuato e aggra-
Vato di emissione di assegni a vuoto.
Dal canto suo, l'NI é stato condannato, in pri- mo e secondo grado, anche per tre distinti delitti -
gravati di ricettazione di assegni di provenienza furtiva (che SOo stati peraltro unificati col vincolo
72 della continuazione tra loro con gli altri reati attribuiti all'imputato
La sentenza di cui si sta parlando ebbe altresì ad oggetto numerosi episodi delittuosi ascrit i a RI
BR, m on interessa farne qui specifica men- zione, posto che, come si é già accemato, il LA brese é morto dopo la definizione del giudizio di ≫ appello e la sua specifica posizione perciò sarà trat-
tata a parte.
Per gli altri imputati, si é detto nella premessa narrativa che i ricorsi di IO SA e ME
RI SOo stati dichiarati inammissibili per man- cata presentazione dei motivi.
Debbono pertanto essere esaminati, nell'ordine, i ricorsi del REdu, del EL, dell'NI, del AR e del AZ, con riferimento, per quest'ultimo, anche a tutte le altre vicende, in cui lo stesso risulta coinvolto e di cui prima si é det-
to.
10.1..1. I motivi di ricorso presentati perSOalmente da IN REdu e quelli presentati dal suo difensore SOo formulati entrambi in termini del tut-
'to generici, ixq■ in quanto si limitano a denunciare,
senza indicarne le ragioni, la mancanza di motivazio-
ne della sentenza impugnata.
Ya peraltro rilevato di ufficio, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., che il delitto di truffa aggravata per cui il REdu é stato condannato é estinto per pre-
scrizione; ciò in quanto, per la concessione all'in putato della attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, il termine di prescrizione é nella specie di anni sette e mesi sei ed é interamente decorso dalla data del 17 novembre 1978, in cui risulta cessata la continuazione dell'unico delitto (continuato) di ben- carotta fraudolenta e truffa per cui l'imputato ri ha riportato condanna.
10.2. Col primo motivo del ricorso di MuCI Batti-
stella, si denuncia il difetto dix motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati connessi alt fallimento della società "Rosa-
: to".
La censura é infondata.
I giudici di appello SOo partiti dalla circostanza, nemmeno contestata nel ricorso, che il EL, nella sua qualità di commercialista, fu l'artefice del trappasso dell'amministrazione della società da
IO SA a AT Nardelli, quando apparve ne- cessario sostituire il SA, ormai screditato, per ric are un affidamento commerciale che si andava per- dendo. La Corte di appello ha tratto I quindi la con- vinzione che il EL fosse a conoscenza del carattere fraudolento dell'operazione a cui partecipa-
va da un esame analitico delle dichiarazioni dei coim-
putati. Costorio, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, non si SOo limitati a riferire semplici impressioni, ma hanno duto conto di comportamenti del
EL che, per la loro oggettività, non lascia- no spazio a possibili diversità di interpretazioni e le valutazioni dei giudici di appello sul punto sfuggono perciò alle critiche del ricorrente;
ciò tanto più che la sentenza impugnata si é fatta carico successivamente di disetivere minutamente, con pun-
tuali riferimenti probatori, la condotta tenuta dal
EL per procastinare il fallimento con espe- dienti væri; per mettere quindi in evidenz come che questi interventi dilatori servirono per finire di
7 collocare le giacenza di magazzino, per ottenere le ultime forniture, per consentire che i responsabili si rendessero irreperibili. Il EL, d'altra parte, per sua stessa ammissione, era in possesso di tutta la documentazione della società ed era dun- que a conoscenza dell'ingente entità dei debiti, del- la loro causale fraudolenta e dell'impossibilità di raddrizzare le sorti della società. Sulla base di que- ste considerazioni, la Corte di appello é corretta- mente pervenuta alla conclusione che il LL, lungi dal cercare un accordo per salvare la società
(così come si afferma nel ricorso), diede in effetti un efficace e consapevole contributo all'attività illecita, rendendosi così responsabile dei delitti ascrittigli.
Parimenti infondate é la censura, con la quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla.
com isurazione della pena.
I giudici di appello hanno diminuito la pena inflit-
ta al EL dal Tribunale, portandola da tre Ban e dieci mesi di reclusione e lire 400.000 di mul-
ta a tre anni e sei mesi di reclusione e lire 350.000
di mults. Per pervenire a tale risultato, la Corte
h ridotto l'aumento di pena per la continuazione, 12
sciando invece invariate la pena base, ma - contra- riamente a quanto si assume nel ricorso ha spiegato
-
le ragioni di queste decisione, laddove ha chiarito che l'apporto del EL si esplicò essenzial- mente nel delitto di bancarotta fraudolenta, a cui appunto si riferisce la pena base, piuttosto che nelle truffe, che ne costituiscono i reati satellite. X il caso altres xx xx di aggiungere che la pen base per la bancarotte fraudolenta é di poco superiore al minimo edittale ed é questa dunque una ragione di più, per ritanere pienamente adeguata la motivazione della sentenza sulla misura della pena.
10.3. PE NI, in data 11 febbraio 1984, hu perSOalmente presentato motivi enunciati nella stes se dichiarazione di ricorso;
col secondo di tali mor tivi, che nell'ordine logico va esaminato per primo,
1.NI denuncia l'illegittimità dell'istruttoria, custodia cautelare. soprattutto in relazione alla XX XXXX¤¤ ¤µÑÑÝŠXX
sofferta.
La censura risult. formulata in termini assolutamen te generici, senza nemmeno l'indicazione delle nulli- tà che si sarebbero verificate nel corso dell'istrut toria e pertanto deve ritenersi inammissibile;
ciò tento più che le asserite nullità non figurano dedot- te nelle forme previste dall'art.185 c.p.p. né comun que sottoposte all'esame del giudice di appello.
Col terzo motivo di ricorso, che va esaminato subi to dopo il precedente, 1'NI sostiene che i reati di ricettazione, per i quali risulta condannato, ri- guarderebbero i medesimi fatti phe con una diversa qualificazione giuridica avrebbero formato oggetto di un'altra condanna inflittagli con sentenza de- finitiva dalla Corte di Appello di OR del 22 mag gie 1982.
Senonché la censura, non solo non é stata dedotta in appello e sarebbe dunque inammissibile, ma é anche priva di fondamento, in quanto dalla sentenza di me rito si desume chiaramente l'assoluta diversità ma-
teriale dei fatti presi in esame nell'attuale proce dicimento rispetto a quelli giudicati dalla Corte di appello di OR con la sentenza del 22 maggio 19827.
Col primo motivo infine, l'NI deduce che la
76 Corte di pello, nel ritenere 1. continuazione tre i resti presi in esume e quelli giudic ţi dalla stes- sa Corte con la sentenza del 22 maggio 1982 (prima citata), non avrebbe tenuto conto che la pena inflit- tagli con quest'ultima pronuncia sorebbe stato già
aumentata , per la continuazione con altri reati giu- dicati dal Tribunale di OR con sentenza del 9
gennaio 1984; con la conseguenza che si sarebbe do-
vuto ridurre l'aumento di pena per la continuazione
Ex La censura é evidentamente infondata. La Corte d merito infatti non poteva prendere in esame i reati giudicati dal Tribunale di OR con la sentenza del 9 gennaio 1984, posto che essi non formavano og getto del procedimento di appello e non poteva dun- que che ritenere la contumazione tra i reati che era chiamata a giudicare e quelli che erano stati defit nitivamente giudicatix dalla stessa Corte con la sentenza del 22 maggio 1982. Inoltre, diversamente da quanto sembra sostenere l'NI, i giudici di appello, nel commisurare l'aumento di pena per la p continuazione, correttamente hanno tenuto conto sol tanto dei resti sottoposti al loro giudizio, perché erano solo questi che venivano unificati in un unico reato continuato con quelli di cui all'altra senten- za di appello già divenuta ***E tix definitiva. Cosic- ché la circostanza che a questi ultimi fossero atați
uniti alteriori e diversi reati commessi dall'Oñomoni
non poteva avere nessun peso (e tanto meno a favore dell'imputato) nella determinazione complessiva del- la pena conseguente a quei soli resti, præxi che po tevano essere presi in considerazione nell'attuale procedimento.
L'NI ha separatamente presentato, sempre per- SOalmente, altri motivi;
ma essi, essendo privi di data, non posSOo essere considerati contestuali e non posSOo quindi essere nemmeno presi in considera zione;
ciò indipendentemente dal rilievo che si trat ta di motivi che per una parte ripetono la censura esaminata per ultima e xit per l'altra sottopongono alla Corte una richiesta di riduzione della pena, me tale evidentemente inammissibile in questa sede.
10.4. Col primo motivo del suo ricorso, ZO NA CC sostiene che i giudici di appello avrebbero er- rato a ritenerlo colpevole del delitto di bancarot-
ta fraudolenta, posto che sarebbe mancate, nella sua condotta, l'estremo del dolo.
La censura é priva di fondamento, essendo svolta in termini comuni a quella che concerne l'imputato LA, coinvolto, come si é visto, in tutt'altra vicenda, non avendo nessun concreto riferimentoxi ai fatti alle valutazioni, sulle quali i giudici del merito hanno insindacabilmente fondato l'accertamento che
11 AR agi con la piena volontà di commettere gli illeciti addebitatigli.
Parimenti infondato é il secondo motivo di ricorso col quale si contesta la sussistenza in ordine al de-
litto di bancarotta fraudolenta, del danno patrimonia- le di rilevante gravità; ciò in quanto i giudici di appello hanno rilevato che il danno derivante dai fat- ti di bancarotta ammonatava a circa 60 milioni di li re e correttamente pertanto hanno ritenuto, anche in questo caso, la configurabilità dell'aggravante, pot sto che il AR aveva dato un apporto determinan-
te all'intera operazione truffaldina.
Col terzo motivo di ricorso, si denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine
72 alla conferma della pena inflitta al AR dai pri-
'mi giudici, soprattutto in conseguenza, ч a quanto
é dato intendere, del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti.
Anche questa censura deve essere disattesa.
Infatti, per escludere un giudizio di prevalenza del-
le circostanze attenuanti i giudici del merito hampo fatto riferimento non solo ai precedenti penali del
AR(così come si sostiene nel ricorso), ma an che al fatto che egli non aveva in nassun modo colla- borato all'istruzione né aveva paleAT sforzi di ri-
parazione successivamente al reato. Hanno inoltre aig- giunto che il ruolo subliterno del AR, sul quale in particolare si sofferma il ricorrente, era servito p giustificare la concessione delle attenuanti generi- che e la loro ritenuta equivalenza alle aggravanti
è dunque, in presenza dei dati di segno negativo prima indicati, non poteva valere a sostenere l'ulteriore richiesta dell'imputato. La Corte di merito peraltr ha anche rilevato che la pena base per il reato più grate era pari al minimo, edittale e che l'aumento per la continuazione era stato contenuto in limiti mode- malgrado, sti, xxxxx x numerosi reati a cui si riferiva. Cosicché il giudizio a cui é pervenuto sul punto la Corte di appello appare sopretto da una corretta e adeguata motivazione. t
10.5. Cal primo motivo del suo ricorso, ER Z-
zo, che ha ammesso la propria responsabilità per la maggior parte dei delitti ascrittigli, si limita a de- nunciare il difetto di motivazione della sentenze di opello perxìxxpariæ per i capi in cui viene afferma- ta la sua colpevolezza anche in ordine ai delitti di
-
þancarotta fraudolenta relativi ai fallimenti delle società I.C.A. e New System Shop.
La censura non é fondata.
A proposito della società I.C.A., la Corte di merito ha rilevato che il AZ la costitui col confessa-
to proposito di creare una nuova "società-bidone",
non diversamente dalle molte altre che egli stesso aveva costituito per scopi programmaticamente delit- tuosi. Subito dopo, il AZ cedette di fatto la società a TA TO;
ma la Corte lo ha ritenu- to egualmente responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta e dei connessi delitti di truffa, sul ri-
lievo che egli sapeva con certezza che lo TO
l'avrebbe gestita per gli scopi per cui era stata creata. Egli cio sapeva che sarebbero stati commes și i reati programmati dalla società; cedandola, per- ciò contribui volontariamente alla loro esecuzione e correttamente dunque i giudici del merito lo hanno considerato colpevole dei reati stessi;
ciò tanto più che il AZ, per sua stessa ammissione, non si era limitate a questo, ma aveva compiuto positivi atti di gestione e di appropriazione, tali da integra- re una sua responsabilità diretta e non solo a titolo di concorso.
Altrettanto coerente e completa é la motivazione del-
la sentenza in ordine ai delitti concrimenti ixt■****
il fallimento della società New System Shop. Contra- riamente al suo solito, il AZ svolse in questa vicenda un ruolo subalterno, ma l'analisi puntualet dei fatti compiuta dai giudici di appello con riferi- mento alle deposizioni di numerosi testi ex alle am- missioni dello stesso imputato, é tale da dimostra- re come egli si sia reso responsabile anche in questa occasione dei delitti ascrittigli. In particolare non
80 é esatto, diversamente da quanto si afferma nel ricor so, che manchi ogni motivazione in ordine ai delitti di truffa, perché al contrario i giudici di appello hanno dato conto del giudizio di colpevolezza a cui SOo pervenuti anche per questi reati, mettendo in evi- denza che il AZ aveva ammesso di aver fatto i perSOalmente più di un ordinativo di merce e dioé di aver partecipato direttamente a mettere in atto quei comportamenti in cui si xxx concretata l'accusa di truffa.
Parimenti infondata é la censura con la quale si de-
'nuncia il difetto di motivazione in ordine alla ne+
gata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attanuanti generiche sulla aggeravanti, nonché più gene- rale in ordine alla determinazione della pena.
| Infatti la Corte di appello, modificando sul punto alcune delle sentenze di primo grado, ha concesso.
'al AZ le attenuanti generiche e le ha poi ritenu- te equivalenti non prevalenti rispetto alle aggra- vanti, dato il notevole peso che avevano queste ulti- me. Così facendo, kur i giudici di appello hanno da- to una puntuale giustificazione del loro giudizio, così come hanno fatto quando hanno determinato la pena base e poi quella complessiva, fræгæÌ†¤¤×Τ¤¤Ì¶NE con riferimento al ruolo primario svolto dall'imputato e al danno ingente di ciascuno degli episodi delittuosi.
Con l'ultimo motivo di ricorso, si sostiene che la
Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare per estin- ti per prescrizione i delitti di truffa commessi dil
AZ tra il 1976 e il 1977.
La Censura é infondata.
⠀ Tutti indistantamente i delitti per cui il AZ
ha riportato condanna SOo stati unificati in un unico resto continuato. Pertanto, il termine per la pre- scrizione dix ciascuno dei reati così unificati, quale che sia la sua specifica durata, decorre dalla data in cui é cessata la continuazione. Ciò é avvenuto nella specie il 28 novembre 1980, in comincidenza con la dichiarazione di fallimento della ditta Eesti-
puto e quindi con la consumazione del relativo delit to di bancarotta fraudolenta, che é uno di quelli per i quali il AZ é stato condamnato. Ne deri- va che da questa date non risulta decorso il termine di sette anni e mezzo, che é quello di prescrizione di tutti i reati di truffa ascritti al AZ, att tesa la ritenuta equivalenza con le aggravanti delle circostanze attenuanti generiche che gli SOo state concesse.
11. Come già si é detto, l'imputato RI BR, che é una delle perSOe condannate anche in grado di appello, é deceduto in data 3 gennaio 1985, dopo la presentazione dei motivi di ricorso. Con ordinanza del 25 febbraio 1985, il Tribunale di OR ha di- chiarato estinto il reato di cui alla sentenza di pri- mo grado, senza però nessun riferimento alla pronun- cia di appello. Deve pertanto provvedersi all'annuh- lamento senza rinvio della sentenza impugnata,nei con- fronti del Colabrese, Fä¥Ì××ĊEEÌ×xztarix perché estin- to per motte il delitto per cui lo stesso é stato con-
dannato.
12. IE PA AN, come già si é accennato, é stato prosciolto in appello dall'unico delitto don- tinuato di truffa che gli era ascritto, perché estin to per prescrizione. E' stato invece ritenuto colpe- vole di due distinti delitti di bancarotta fraudolen ta, relativi rispettivamente ai fillimenti della so-
ዓ. cietà IF e della ditta di LU RO. I due reati SOo stati unificati col vincolo della conti-
nuazione e i giudici di appello hanno determinato la relativa pena complessiva in tre anni e dieci mesi di reclusione e lire 300.000 di multa. Senonché l'art. 216 1.f. non comina per il delitto di bancarotta fraudolenta la pena pecuniaria ma solo quella deten- tiva;
XXX e perciò la pena della multa, erroneamente inflitta tal AN, deve essere eliminata, xXİ Bİ sensi dell'art.538 c.p.p., mediante una mera rettifi cazione sul punto della decisione impugnata.
- secondo quan-13. Per gli imputati, rispetto ai quali to si é detto risultano estinti per prescrizione i delitti di truffa continuata per cui SOo stati con- dannati, devono essere eliminate, previa declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugna- ta, le pene relative ai delitti suddetti;
così come deve farsi ■■ rispetto all'imputato EN anche per il delitto di cui all'art.64 parimenti estinto per prescrizione. Dalla pronuncia di appello e da quelle di primo grado si desume che le pene suddette, coorispondenti all'aumento per la continuazione della pena inflitta per i più gravi delitti di bancarotta fraudolenta, SOo le seguenti: per il RU RO, mesi quattro di reclusione e lire 300.000 di multar ciascuno;
per l'BR, mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa;
per l'EN, mesi sei di reclusione e lire
400.000 di multa;
per il REdu, infine, mesi due di reclusione e lire 100.000 di multa.
14. In conclusioner, alla stregua delle considerazio luogo ni fin qui svolte, va in primo dichiarata la minife- sta infondatezza della questione di legittimità costi- tuzionale sollevate dalla difesa di NE AN.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata
83 senza rinvio nei confronti di RI BR, per estinto per morte del red il delitto continuato ascrit- togli;
nonché nei confronti del RO, del RU, dell'Aubu ssia BR, dell EN e del REdu, per la parte relativa alla condanna de-gli stessi per il delitto di truffa continuata e dell'EN' altresi per il delitto continuato di cui agli artt.640 e 642
c.p., perché estinti per prescrizione;
con a la con- seguente eliminazione, per ciascuno, delle pene indi cate al punto precedente e ferme restando, per la mi sura residua, le pene ad essi inflitte. Il ricorso del REdu deve essere dichiarato inammissibile nell resto, mentre vanno rigettati nel resto i ricorsi del
RO, del RU, dell'BR e dell'Arenta. La pena inflitta al AN va rettificata, ai sensi del
1'art.538 c.p.p., con l'eliminazione della multa di lire trecentomila.
Deve essere pai annullata senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di OR in data 4' marzo 1985, con la quale era state dichiarata l'inammissibilità
del ricorso di SC US per mancata presenta- zione dei motivi%3B ciò in quanto l'ordinanza é stata tempestivamente impugnata e i motivi contro la senten-
za erano stati regolarmente presentati e SOo stati xam xsixéx in precedenza esaminati.
I ricorsi di VA RI e di RT OL
vanno dichiarati inammissibili;
mentre devono essere rigettati quelli presentata dagli imputati SO, De
IS, ST, AL, AZ, ON, AN, ELl ON te, TI, AN, AN, NI, RR, D 2 71 e EL e US..
× Tutti i ricorrenti suddetti, i cui ricossi SOo stati dichiarati inammissibili o rigettati, van-
84 o condumati in solido alle spese processuali e cia- cuno al pagamento alla Cassa delle Ammende di una omma che si ritixene di determinare in lire cinque entomila.
.q.m.
La Corte di cassazione dichiara manifestamente infon- ata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costi-
uzione, la questione di legittimità costituzionale egli articoli 465, 2° co., 348 bis e 450 bis c.p.p. nmulla senza rinvio la sentenza della Corte di appel-
o di OR del 10 febbraio 1984 nei confronti di ario BR, per essere estinto il delitto con-
inuato ascrittogli per morte del reo;
nonché nei con- ronti di LU RO, NR RU, IO AM
resio, OS EN e IN REdu, limitatamente lla condanna degli stessi per il delitto di truffa ɔntinuata e dell'EN altresì per il delitto con- inuato di cui agli artt.640 e 642 c.p., perché estin-
i i reati suddetti per prescrizione. Elimina, di con- eguenza, le pene, per il RO, di mesi quattro di eclusione e lire trecentomila di multa%;B per il RU,
i mesi quattro di reclusione e lire trecentomila di ilta;
per l'BR, di mesi sei di reclusione e li-
- trecentomila di multa;
per l'EN, di mesi sei di clusione à lire quattrocentonil di multa;
per il arreddu, di mesi due di reclusione e lire centomila multa, ferme restando, per la misura residua, le ne inflitte ai ricorrenti suddetti. Dichiara inam-
.ssibile nel resto il ricorso del REdu. Rigetta
1 resto i ricorsi del RO, del RU, dell'AM osio e dell'Arenda. Rettifica la pena inflitto a IE
olo AN, eliminando la multa ixli di lire tre-
Intomila.
nnulla senta rinvio l'ordinanza in data 4 marzo 1985 della Corte di appello di OR, con cui fu dichia rato inammissibile il ricorso proposto contro la sen tenza da SC US.
Dichiara inammissibili i ricorsi di VA RI
e RT OL. Rigett i ricorsi di UR N- SO, UI De OR, SC ST, OU GA lo, ER AZ, BE ON, IE PA RS,
GI EL MO, PA TI, VE FR,
PE AN, PE NI, ZO AR,
LU EL e SC US. Condamna in so-
lido i ricorrenti RI, RA, SO, De MA IN, ST, AL, AZ, ON, AN, EL
MO, TI, FR, AN, ON, R¬ CC, EL e US alle spese processuali e ciascuno al pagamento alla Cassa delle Ammende di li-
re cinquecentomila.
Roma, 22 ottobre 1986.
It presidente. Il consigliere estensore.gonsigliere AF Bouton Reventuall y
IL DIRETTORE SEZIONE Depositata in Cancelleria
(Dr. S
- 5 FEB 1937
IL CANCELLIERE