Sentenza 4 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., il termine delle indagini preliminari decorre dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero dispone l'iscrizione della notizia di reato e non da quella in cui l'iscrizione viene materialmente eseguita dal personale di segreteria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2017, n. 44909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44909 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
Testo completo
449 09- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/07/2017 MAURIZIO FUMO Presidente - Sent. n. sez. 936/2017 GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.22560/2017 FRANCESCA MORELLI - Rel. Consigliere - LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO IR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che, pronunciandosi sulla richiesta di riesame avanzata da AN CI, ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 6.3.17 limitatamente al reato di cui all'art.635 ter co.2 e 3 c.p.contestato al capo 3) dell'imputazione provvisoria, rigettando nel resto il ricorso.
1.1. A carico di AN, Ispettore della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto presso la Questura di Napoli, sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 48, 615 ter co.1, 2 n.1 e 3, 476 u.c., 61 n.2 c.p., essendo emerso dagli atti di indagine che: aveva indotto in errore due impiegate in servizio presso il Casellario della Procura della Repubblica chiedendo loro di consegnargli casellari e carichi pendenti relativi a tali TR PI e Di VO FR, sostenendo di dovere effettuare degli aggiornamenti alla banca dati, pur in assenza di qualunque richiesta degli interessati o pratica d'ufficio che giustificassero la richiesta aveva replicato alla richiesta di giustificazioni, in merito a tale episodio, da parte della superiore gerarchica la dirigente del Commissariato dr.ssa Vitulli- esibendo - una nota di trasmissione datata 8.8.15, poi rivelatasi falsa, a suo dire, inoltrata ad altro Ufficio unitamente ai certificati da lui richiesti che, a suo dire, non erano più in suo possesso;
- aveva, infine, redatto una nota di servizio in data 21.9.15, in cui aveva ribadito le predette circostanze, rilevatesi non vere - aveva istruito ulteriori pratiche, con le medesime modalità, negli anni 2014 e 2015 ( capo 2) 2. Il ricorso, proposto dal difensore dell'indagato, denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla risposta data dal Tribunale del Riesame alla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine. In quella sede, la difesa aveva sostenuto che il provvedimento di iscrizione della notitia criminis nel registro della Procura dovesse essere individuato nella "annotazione preliminare" ( protocollo annotazione P2015/284841) del 5.10.15 o, quantomeno, nel provvedimento, datato 14.10.15, con cui il Procuratore della Repubblica Aggiunto aveva disposto l'iscrizione e la costituzione di un fascicolo a modello 21 a carico del AN per i reati di cui agli artt. 323 e 476 c.p. Rispetto a tali date, la richiesta di proroga delle indagini preliminari avrebbe dovuto, secondo la difesa, ritenersi tardiva e conseguentemente inutilizzabili tutti gli atti di 1 indagini successivi alla naturale scadenza del termine di sei mesi. Il Tribunale aveva ritenuto che la cd.annotazione preliminare, cioè una annotazione informatica che reca alcuni dati relativi alla notizia di reato, rappresentasse semplicemente una prima qualificazione dell'atto pervenuto all'Ufficio di Procura e non fosse equiparabile alla iscrizione al registro delle notizie di reato così come disciplinata dalla circolare ministeriale dell'11.11.16, compito riservato in via esclusiva al Pubblico Ministero. Con riguardo al secondo profilo la tardività rispetto alla data del provvedimento di iscrizione del Procuratore Aggiunto il Tribunale aveva osservato che, sebbene il provvedimento recasse la data del 14.10.15, i relativi adempimenti di segreteria erano stati effettuati il 19.10.15, con l'effettivo inserimento dei dati nel registro SICP, sicché a tale ultima data deve essere fatto riferimento per calcolare la tempestività della richiesta di proroga delle indagini preliminari.
2.1. Nel ricorso si affronta soltanto quest'ultimo punto, evidenziando che lo stesso Tribunale aveva valorizzato il contenuto dell'art. 335 c.p.p. e 109 disp.att.richiamando il ruolo esclusivo del Pubblico Ministero per quanto concerne l'indicazione della data di iscrizione della notizia di reato, sicché la conclusione obbligata sarebbe stata quella di individuare tale data nel 14.10.15, cioè la data riportata in calce al provvedimento di iscrizione firmato dal Procuratore Aggiunto. Il Tribunale, posticipando gli effetti dell'iscrizione alla data dell'inserimento dei dati nel sistema informatico da parte della segreteria, avrebbe deciso in modo contraddittorio rispetto alle premesse formulate e in violazione degli artt. 335 c.p.p. e 109 disp.attt., ritenendo che gli effetti di un atto decorrano non già dalla data di emissione ma dall'esecuzione di successivi adempimenti formali. Sotto tale profilo, non avrebbe alcuna rilevanza l'ulteriore argomento impiegato dal Tribunale, secondo cui la posticipazione degli effetti dell'iscrizione al momento degli adempimenti di segreteria dipenderebbe anche dall'assenza di un timbro che sancisse formalmente il deposito del provvedimento alla data in cui risulterebbe emesso dal PM.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole del fatto che il Tribunale non abbia in alcun modo esaminato la censura, svolta nella richiesta di riesame e nelle memorie depositate in udienza, relativa alla mancanza, in atti, del primo provvedimento di proroga delle indagini 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prendendo le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244378, che ha affermato il principio per cui "In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività", si può ritenere che sia proprio il Pubblico Ministero la figura nodale in quest'ambito, tanto più che, secondo la medesima pronuncia delle Sezioni Unite, nessun' altra Autorità giudiziaria può supplire alla sua eventuale inattività ( "il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione"). L'atto con cui il PM dispone l'iscrizione della notitia criminis e del soggetto cui il reato è attribuito ha conseguenze rilevantissime nell'ambito delle indagini preliminari: non soltanto determina la data di inizio delle indagini ai fini della eventuale richiesta di proroga ma fonda il potere di procedere al compimento di atti di indagine. A partire dall'iscrizione ex art. 335 c.p.p. il Pubblico Ministero potrà, fra l'altro, conferire una delega di indagini alla Polizia Giudiziaria, potrà chiedere l'autorizzazione al compimento di intercettazioni telefoniche od ambientali in riferimento a determinate ipotesi di reato e nei confronti di soggetti individuati. La soluzione prospettata nel provvedimento impugnato, secondo cui il termine decorrerebbe non già dall'atto con cui il PM dispone l'iscrizione, ma dai successivi adempimenti di segreteria, rimetterebbe alla discrezionalità del personale amministrativo la possibilità di iniziare effettivamente le indagini , con evidenti storture, laddove si consideri che l'inserimento dei dati potrebbe essere ritardato dal 3 personale per negligenza oppure per un eccessivo carico di lavoro e neppure il PM che ha ordinato l'iscrizione potrebbe averne una precisa cognizione, così rischiando di compiere atti di indagine nei confronti di soggetti e per ipotesi di reato non ancora iscritte. Si consideri, inoltre, ad ulteriore sostegno di un'opinione diversa da quella recentemente sostenuta da Sez. 6,n.25385 del 19/03/2012 Rv. 253100 ( "Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., la decorrenza del termine delle indagini preliminari va calcolata dal momento della formale ed effettiva iscrizione nell'apposito registro delle generalità della persona alla quale il reato stesso sia stato attribuito e non da quello in cui il P.M. ha disposto l'iscrizione medesima") che, se in caso di violazione, da parte del Pubblico Ministero, dell'obbligo di immediata iscrizione della notizia di reato e della tempestiva iscrizione del nome dell'indagato, quando questo sia noto, si può ipotizzare una sua responsabilità disciplinare, come affermato nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, nessuna conseguenza patirebbe il personale amministrativo qualora tardasse nell'inserire materialmente i dati a seguito del provvedimento del PM. L'avere negato rilevanza, ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine per le indagini preliminari, agli eventuali ritardi nell'iscrizione da parte del Pubblico Ministero, non significa che ciò valga anche per quelle che la sentenza sopra citata definisce "patologie minori", cioè per i ritardi materiali nell'inserimento dei dati da parte del personale amministrativo. La diversa regolamentazione delle due ipotesi ( ritardo nel disporre l'iscrizione da parte del PM- ritardo nel materiale inserimento dei dati da parte della segreteria) è pienamente giustificata in quanto il Pubblico Ministero è un'autorità giudiziaria, risponde del proprio operato in sede disciplinare e, in ogni caso, non può vedere subordinata la propria attività di indagine alla corretta e tempestiva esecuzione di adempimenti formali demandati alla segreteria. Gli effetti di un atto decorrono, salve diverse disposizioni, dalla data di questo e non dagli adempimenti esecutivi. Diverso è il problema relativo all'attribuzione di una data certa all'atto; questione in relazione alla quale si è sostenuto che gli effetti giuridici di un atto decorrono non già dalla data in cui materialmente il magistrato, sia esso giudice o PM, compila l'atto ma dal momento in cui se ne libera affidandolo alla propria segreteria o cancelleria che ne attesta l'avvenuto deposito. Nel caso che ci occupa, ribadito il principio per cui la data di decorrenza del termine per le indagini preliminare è quella del provvedimento con cui il Pubblico Ministero dispone l'iscrizione della notizia di reato e della persona sottoposta ad indagini ai A sensi dell'art.335 c.p.p., è irrilevante, per quanto poi si dirà in merito alla inammissibilità del ricorso, stabilire se il provvedimento di iscrizione avesse data certa. L'eventuale problematica relativa alla certezza della data del provvedimento di iscrizione non può fondare una diversa interpretazione della norma secondo cui, in linea generale, gli effetti dell'iscrizione decorrerebbero non già dal provvedimento del Pubblico Ministero ma dal materiale inserimento dei dati nel registro.
2. Tutto ciò premesso e ricordata altresì la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 18 maggio 2017, le cui motivazioni non risultano ancora depositate, che ha dato risposta affermativa al quesito se integri il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita, va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
2.1. Il ricorrente, pur denunciando l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, da un lato, in quanto la richiesta di proroga del termine da parte del PM sarebbe tardiva e, dall'altro, in quanto i decreti di proroga non sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame, non indica quali sarebbero gli atti di indagine inutilizzabili e in che misura il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente verrebbe meno con l'eliminazione di tali atti. Il ricorso è, perciò, generico ed inammissibile, in adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.23868 del 23/04/2009 Rv. 243416, secondo cui"In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari"; ripreso dalla giurisprudenza successiva, fra cui Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014 Rv. 260404. 2.2. Peraltro, l'obbligo del PM di trasmettere al Tribunale del Riesame tutti gli atti rilevanti, pena la inefficacia della misura, previsto dall'art.309 co.5 c.p.p., non si estende, in generale, alla certificazione della data di iscrizione del procedimento ed ai provvedimenti di proroga delle indagini (v.Sez.F. n.34858 del 30.7.15 Rv.264502).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna 5 del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 luglio 2017 Presidente Maurizio Fumo escizi nyترسم Il Consigliere estensore Francesca Morelli DEPOSITATA addi 28 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDLEAR Jonjunx 6