Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/1997, n. 2906
CASS
Sentenza 28 novembre 1997

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In caso di concessione edilizia illegittima il giudice penale non può disapplicare la concessione ed equiparare i lavori a quelli eseguiti in assenza di concessione ed integranti, pertanto, il reato di cui all'art. 20 lett b) legge 28 febbraio 1985 n.47. Tuttavia le opere eseguite in base a concessione edilizia illegittima, per l'obbligo di conformità alle norme urbanistiche introdotto con l'art. 6 legge n.47, possono integrare il reato di cui alla lett.a) stesa legge. In tale caso, per la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e per la esigenza di certezza dei rapporti giuridici che da essi derivano, deve escludersi l'elemento soggettivo della contravvenzione di cui all'art. 20 lettera a) quando la violazione della norma urbanistica, derivante da legge, da regolamento o da strumento urbanistico, non sia grossolana o macroscopica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/1997, n. 2906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2906
    Data del deposito : 28 novembre 1997

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