Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Nei confronti dell'imputato scarcerato a seguito della sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel primo grado di giudizio e successivamente condannato per il medesimo fatto in appello, può essere ripristinata la custodia carceraria sulla base della presunzione normativa di inadeguatezza di misure coercitive diverse, ove la stessa sia configurabile in ragione del titolo di reato in contestazione. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la fattispecie non è assimilabile a quella del ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato liberato per decorrenza dei termini, per la quale la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuto sulla base della medesima presunzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/10/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1747
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 24540/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AT, nato a [...][...];
avverso l'ordinanza emessa in data 21/05/2009 dal Tribunale di Palermo quale giudice di appello avverso ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere adottata il 23/04/2009 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Aricò Giovanni (sostituto processuale dell'avv. Raffaele Bonsignore), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Assolto in primo grado (sentenza Corte di Assise di Palermo 7.4.2008) per non aver commesso il fatto dal delitto di concorso nell'omicidio premeditato di FO NT compiuto per motivi mafiosi il 23.2.1988, AT CC è stato dichiarato in secondo grado colpevole del detto reato con sentenza resa il 23.4.2009 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, che ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena dell'ergastolo.
Su richiesta del concludente Procuratore Generale (udienza 6.4.2009) la stessa Corte di Assise di Appello con contestuale ordinanza del 23.4.2009 ha disposto nei confronti del CC l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5, così restaurandone lo stato detentivo cessato a seguito della decisione liberatoria di primo grado. I giudici di appello hanno ritenuto sussistenti ineludibili esigenze cautelari, assistite dalla presunzione di pericolosità sociale ex art. 275 c.p.p., comma 3 in rapporto al titolo del reato contestato al
CC, sia con riguardo al pericolo di fuga dell'imputato ("avuto riguardo alla pena inflitta, ergastolo, e agli appoggi logistici di cui notoriamente possono avvalersi gli associati a SA RA, tra i quali v'è anche CC AT"), sia con riguardo a ragioni di carattere socialpreventivo (pericolo di reiterazione di fatti criminosi) connesse alla proclività criminosa del CC ("tenuto conto delle modalità del fatto contestato che denotano, anche per la loro efferatezza, una particolare propensione alla commissione di gravissimi delitti").
2.- Adito dall'appello dell'imputato contro l'ordinanza cautelare della Corte di Assise di secondo grado, il Tribunale distrettuale di Palermo ha rigettato il gravame.
I giudici dell'appello cautelare hanno, innanzitutto, ritenuto non applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), richiamato dalla difesa e alla cui stregua non dovrebbe considerarsi operante la presunzione di pericolosità di cui all'art.275 c.p.p., comma 3 (giusta la decisione Cass. S.U., 11.7.2001 n.
34537, Litteri, rv. 219600), osservando che la fattispecie di cui al citato art. 307 c.p.p. riveste carattere di eccezionalità (siccome limitata a sole ipotesi di previa scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali) rispetto alla vicenda concernente il CC, per il quale assume preminente rilievo, non tanto la scarcerazione per decorso del termine cautelare, quanto piuttosto e unicamente la circostanza che la perdita di efficacia della misura cautelare consegue alla sentenza di assoluzione di primo grado. Di tal che, intervenuta una modificativa decisione di appello (fatto nuovo) con la condanna dell'imputato, il ripristino della custodia cautelare avviene soltanto in virtù del disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 5. Situazione diversa e non comparabile con quella prevista dall'art.307 c.p.p., con la conseguenza che per essa deve ritenersi apprezzabile la presunzione di pericolosità legittimante l'adozione della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Norma, questa, applicabile anche a fatti criminosi (omicidio volontario) ricadenti nell'elenco di reati fissato dall'art. 275 c.p.p., comma 3 commessi anteriormente alla novella della disposizione dettata con L. 23 aprile 2009, n. 38 (inserimento nell'elenco del reato di omicidio), attesa la natura processuale della disposizione (arg. ex: Cass. S.U., 27.3.1992 n. 8, Di Marco, rv. 190246; Cass. Sez. 1, 28.5.2008 n. 24433, Gabriele, rv. 240810). In secondo luogo il Tribunale ha rilevato come, in ogni caso ed a prescindere dalla stessa operatività o meno della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, nei confronti del CC debbano ritenersi oggettivamente e in concreto ricorrenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c). Al riguardo, sia in riferimento al pericolo di fuga che in riferimento al pericolo di recidività criminosa, il Tribunale di Palermo ha evidenziato che l'omicidio di cui il CC è stato riconosciuto colpevole in grado di appello si inscrive senza dubbio alcuno in dinamiche delinquenziali tipicamente proprie dell'organizzazione mafiosa SA RA (dell'omicidio sono stati considerati colpevoli anche due personaggi di spicco dell'organizzazione quali RN PR e IU IN), che - senza sottacere il fatto che lo stesso CC è stato condannato (sebbene con sentenza non definitiva) per partecipazione alla consorteria mafiosa ex art. 416 bis c.p. e tenuto conto dell'entità della pena inflittagli (ergastolo) per l'omicidio NT - presuppongono un sicuro collegamento dell'imputato con assetti organizzativi e logistici di SA RA ("situazione in cui si configura concreto il rischio che l'imputato possa sottrarsi all'applicazione di una così pesante sanzione"). Di poi le modalità attuative dell'omicidio, commesso con armi micidiali e nel quale il CC ha assunto il ruolo di esecutore materiale (sparando alla vittima "il colpo di grazia"), il precedente penale del CC per tre reati concernenti armi da sparo, la personalità dello stesso imputato in rapporto ai profili di provata professionalità del suo contegno criminoso, costituiscono elementi - tutti - che accreditano la consistenza del pericolo di commissione da parte del CC, se mantenuto in stato di libertà, di reati ulteriori e della stessa indole di quelli per cui è stato condannato.
3.- Il difensore di AT CC ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Palermo quale giudice dell'appello cautelare, prospettando un unitario motivo di ricorso per vizi di violazione della legge processuale e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Con il ricorso si censura, da un lato, la correttezza dell'assunto del Tribunale, secondo cui non può trovare applicazione nel caso di "nuova" applicazione di una misura cautelare inframurale previsto dall'art. 300 c.p.p., comma 5, che specificamente riguarda il CC, il dictum delle S.U. di questa Corte (sentenza 2001/Litteri), che ha escluso l'operatività della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., comma 3 siccome limitato alla peculiare ed eccezionale ipotesi contemplata dall'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b. In realtà, invece, l'ipotesi di "ripristino" di una misura coercitiva di cui all'art. 300 c.p.p., comma 5 è strettamente connessa all'ipotesi disciplinata dall'art. 307 c.p.p., tra le due fattispecie sussistendo sicure "affinità" funzionali. Il CC, infatti, è stato scarcerato per la perdita di efficacia della misura carceraria in origine impostagli (per decorso del relativo termine custodiale di fase), situazione cui si attaglia proprio la fattispecie prevista dall'art. 307 c.p.p.. Nè può considerarsi calzante il richiamo incidentale del Tribunale all'ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, che attiene ad una ipotesi non già di ripristino della misura cautelare, ma di sua prima applicazione. D'altro canto l'art. 300 c.p.p., comma 5 non richiama, ne' espressamente ne' in forma implicita, la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 e comunque la particolare posizione del CC è doppiamente "eccezionale", giacché la misura custodiale nei suoi confronti è stata ripristinata "dopo che precedentemente era stata dichiarata inefficace per decorso del termine di fase e successivamente revocata in occasione della sentenza di assoluzione".
Da un altro lato il ricorso censura l'addotta alternativa sussistenza in concreto delle esigenze cautelari giustificanti la riapplicata misura carceraria. Impropriamente il Tribunale ha attribuito peso alla condanna non irrevocabile riportata dal CC per il reato di associazione mafiosa, trascurando di considerare che la stessa si riferisce ad un periodo (dal 1992 al 1997) ampiamente successivo a quello in cui è maturato l'omicidio del NT (avvenuto nel 1988). Di tal che effimeri appaiono gli asseriti collegamenti dell'imputato con SA RA e la ritenuta sussistenza del pericolo di sottrazione del CC (fuga) alla esecuzione della pesante pena inflittagli, tanto più che al CC non è stata mossa alcuna ulteriore contestazione ex art. 416 bis c.p. per il periodo successivo al 1997 protraentesi fino alla sentenza di condanna del 2009. Apparente deve giudicarsi, poi, la supposta pericolosità del CC in termini di possibile recidività criminosa, atteso che il riferimento a mezzi e modalità dell'omicidio non possono di per sè radicare una presunta esigenza di prevenire ulteriori episodi delittuosi, che altrimenti detta esigenza dovrebbe ritenersi ricorrente (rectius presunta) in ogni caso di omicidio aggravato dall'uso di armi da fuoco. I tre episodi criminosi in materia di armi (unificati da continuazione) per cui il CC annovera un precedente penale, infine, sono stati commessi due anni prima dell'omicidio del NT.
4.- Le censure delineate dal ricorrente non sono fondate sotto entrambi i profili, di diritto processuale e di valutazione dei dati asseveranti le esigenze cautelari, presi in esame dall'atto di impugnazione.
A. Correttamente il Tribunale di Palermo ha respinto l'interpretazione estensiva dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) enunciata dall'appellante CC alla luce della menzionata decisione Litteri delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice. L'inapplicabilità della presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, valevole per la fattispecie di cui all'art. 307 c.p.p., non può dilatarsi fino ad includere anche la diversa ipotesi di cui all'art. 300 c.p.p., comma 5, che specificamente riguarda il CC. Occorre puntualizzare che, come dedotto dai giudici dell'appello cautelare, impregiudicate le estrinseche analogie ravvisabili tra le due fattispecie (attinenti alla riesumazione di una misura cautelare in precedenza cessata), le differenze appaiono altrettanto evidenti, posto che l'art. 307 c.p.p., comma 2 contempla unicamente una casistica di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, come deve evincersi dal disposizione di chiusura dettata dall'art. 307 c.p.p., comma 3, laddove prevede una continuità diacronica, se così
può dirsi, della durata dell'intera custodia cautelare per gli effetti di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4. Viceversa l'art. 300 co. 5 c.p.p. ha riguardo allo specifico caso della caducazione di una misura cautelare, ancorché siano decorsi i corrispondenti termini della fase processuale di pertinenza, quale effetto immediato e diretto di una pronuncia liberatoria sul merito della regiudicanda integrante l'accusa penale, prevedendo l'ipotesi di una sentenza di condanna che segua una sentenza di proscioglimento e consentendo l'applicazione di una nuova misura coercitiva limitatamente ai pericula libertatis di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Lo stesso ricorso, per altro, riconosce che la sentenza di assoluzione del CC emessa in primo grado dalla Corte di Assise di Palermo ha prodotto la "revoca" definitiva di ogni provvedimento di carattere cautelare pur adottato a suo carico (a norma dell'art.307 c.p.p., commi 1 e 1 bis), nella allora ritenuta persistenza delle esigenze cautelari poste a base della iniziale misura restrittiva inframurale. Di tal che, a differenza di ciò che accade nell'ipotesi di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b, la sentenza di condanna (nel caso del CC in grado di appello) sopravveniente rispetto ad uno stato cautelare ormai definitivamente perento costituisce in tutta evidenza un novum, espressione di una situazione processuale affatto diversa, postulante un rinnovato apprezzamento di esigenze cautelari già venute meno, ricollegabili al fatto della condanna e da valutarsi in rapporto a questa in relazione ai profili di cautela previsti dall'art. 274 c.p.p., lett. b) e e). Più che di riattivazione di una pregressa misura cautelare, allora, si è in presenza di una applicazione di una misura coercitiva, ripristinatoria - se si vuole - di una anteriore misura, basata su nuove e diverse esigenze cautelari, i cui stessi referenti applicativi ex art. 274 c.p.p. sono a loro volta nuovi (fatto per cui vi è stata condanna di merito) e rispetto ai quali non sono prefigurabili ragioni normative che ostino alla piena operatività della presunzione di pericolosità dettata dall'art. 275 c.p.p., comma 3 legittimante l'adozione della misura carceraria (cfr.: Cass.
Sez. 5, 4.4.2001 n. 27425, Genco, rv. 220204; Cass. Sez. 1, 11.12.2008 n. 13904/09, Genovese, rv. 243129: "La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere").
B. Pertinenti e congruamente motivate vanno considerate comunque le esigenze cautelari poste a fondamento della misura coercitiva imposta al CC ripercorse dal Tribunale di Palermo in rapporto all'ordinanza applicativa emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, sia alla luce dell'inciso contemplato dall'art. 275 c.p.p., comma 3 (prognosi di concreta inesistenza di esigenze cautelari), sia alla luce della loro autonoma valutazione oggettiva con riguardo al pericolo di fuga e al pericolo di recidività criminosa. In proposito i rilievi critici espressi dal ricorrente non colgono nel segno. Non è configurabile alcuna sopravalutazione della intervenuta non definitiva condanna del CC per associazione mafiosa lamentata con il ricorso, poiché il Tribunale di Palermo si è fatto carico di rilevare che la partecipazione associativa delinquenziale del CC a SA RA è successiva all'omicidio ascrittogli, ma ne ha argomentato la logica irrilevanza. Il Tribunale ha osservato, infatti, che la contiguità del CC ad una organizzazione criminosa (quale quella che gli ha affidato il mandato di uccidere FO NT) certamente in condizione di offrirgli aiuto e assistenza per garantirgli la fuga prescinde dalla data di formale o piena adesione dell'imputato a quella stessa organizzazione di natura mafiosa, discendendo dalla specifica gravità dell'atto omicidiario compiuto e dalle altrettanto afflittive conseguenze di segno penale derivatene (condanna all'ergastolo). E del pari con fondamento e coerenza enunciativa il Tribunale coniuga il pericolo di recidività criminosa alle stesse modalità del fatto criminoso e alla personalità antigiuridica del CC che da tale fatto (un brutale e premeditato omicidio con armi da sparo) è compiutamente definita, sì da rendere concreto e attuale il rischio che egli prosegua nell'attuazione di altri fatti delittuosi.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010